Come avviare un’affittacamere?
4 commentiLa normativa per affittacamere
Si definisce affittacamere un’attività extralberghiera con non più di 12 posti letto che prevede l’affitto per brevi periodi, prevalentemente a scopo turistico, ma anche per altri motivi.
La Legge n. 217/83 definisce infatti l’affittacamere come una struttura composta da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
I requisiti per affittacamere
A differenza del bed and breakfast, l’affittacamere non prevede la somministrazione della colazione o di pasti in genere, ma si distingue anche per altri aspetti.
Per l’affittacamere è previsto un numero di posti letto solitamente superiore a quello dei B&B e non esiste un limite temporale di esercizio nell’arco dell’anno.
Chiunque quindi abbia la disponibilità di una seconda abitazione potrebbe intraprendere questa attività, seguendo le regole previste dalla legge.
L’attività può essere esercitata:
- in maniera occasionale, da un privato cittadino
- in forma professionale.
Nel primo caso, non è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio né il possesso della Partita Iva, ma è indispensabile che il titolare abbia la propria residenza o domicilio presso l’immobile adibito allo scopo.
Nel secondo caso, invece, il titolare:
- non vive all’interno dell’abitazione utilizzata
- deve essere iscritto alla Camera di Commercio
- deve aprire Partita Iva entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
Il codice Ateco previsto è 55.23.5, “Attività di affittacamere per brevi soggiorni, case vacanza“, e l’aliquota Iva da applicare è quella del 10%.
In entrambi i casi, per dare l’avvio all’attività, bisogna presentare una Scia commerciale, la pratica necessaria per tutte le attività commerciali e d’impresa.
La procedure prevede l’invio telematico al SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, attraverso i portali Web specificamente predisposti dai Comuni, firmando gli allegati con l’ausilio della firma digitale. Tra i documenti da allegare sono compresi:
- carta d’identità e codice fiscale del titolare
- attestazione del possesso dei requisiti morali del soggetto che avvia l’attività
- dati identificativi dell’immobile
- attestazione del rispetto dei requisiti igienico sanitari e architettonici dell’immobile
- planimetria con indicazione del numero dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione dei clienti.
Appare evidente quindi che per presentare questa documentazione sarà necessario affidarsi a un tecnico abilitato.
Requisiti igienico – sanitari dell’appartamento ad uso affittacamere
I requisiti igienico sanitari da rispettare sono gli stessi previsti per l’edilizia residenziale.
Dovrà essere presente almeno un bagno completo ogni tre camere da letto e almeno uno dei servizi igienici deve essere accessibile ai disabili.
Per le attività svolte in maniera occasionale, il bagno potrà essere anche quello utilizzato dalla famiglia.
L’arredamento minimo delle camere da letto deve comprendere:
- un letto
- un armadio
- un cestino per i rifiuti
- una scrivania e una sedia.
La trasparenza delle tariffe di un’attività di affittacamere
Il Comune potrà effettuare un sopralluogo per verificare la correttezza delle dichiarazioni.
Al Comune bisogna anche comunicare annualmente le tariffe applicate che devono essere esposte in maniera chiara ed evidente all’interno della struttura, in maniera analoga a quanto avviene negli alberghi.
I servizi minimi che devono essere compresi nel prezzo dell’affittacamere sono i seguenti:
- pulizia giornaliera dei locali
- cambio della biancheria a ogni cambio cliente e almeno una volta alla settimana
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento
- addetto sempre reperibile.
Chi esercita l’attività di affittacamere in maniera occasionale deve rilasciare al cliente una ricevuta non fiscale. La ricevuta va redatta in duplice copia: una va consegnata al cliente, l’altra rimane in possesso del titolare.
Se la somma percepita è superiore all’importo di 77,47 euro su di essa va apposta una marca da bollo di 2 euro.
I proventi incassati nel corso dell’anno andranno dichiarati nel modello utilizzato per la dichiarazione dei redditi nel quadro relativo ai redditi diversi da quello principale.
Poiché l’attività di affittacamere è in genere utilizzata per soggiorni brevi, inferiori a 30 giorni, non è previsto l’obbligo di stipula e registrazione del contratto d’affitto. Tuttavia, per tutelarsi da inconvenienti e contestazioni, è sempre consigliabile mettere per iscritto gli accordi con il cliente.
Buongiorno,
volevo fare una domanda,
Ho un locale al piano terra della mia abitazione di 150 mq dove vorrei creare un’affitta camera attualmente al catasto è un C2.
Come deve essere registrato al catasto per l’attività di affitta camere?
grazie
Gentile Fabiano, lei non può realizzare un’attività di affittacamere in un locale adibito a magazzino. In linea di massima deve essere un’abitazione categoria catastale da A1 a A7. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli. Fondatore CasaNoi, esperto in valutazioni estimative, compravendite e credito immobiliare. Consulente del credito. Contatti per consulenza mutui
Buongiorno,
volevo sapere se il titolare dell’attivitá di affittacamere può essere diverso dal proprietario della struttura.
Grazie!
Elisabetta
Gentile Elisabetta,
certamente è possibile.
Il rapporto del titolare dell’attività con il proprietario deve essere regolato da un contratto.
Se l’attività già esiste in capo al proprietario, il rapporto con un terzo soggetto può essere inquadrato con l’affitto o cessione di azienda.
Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi e consulente del credito Auxilia Finance SpA. Contatti per richieste mutui e surroghe