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Contabilizzatori di calore e controllo da remoto

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Direttiva UE sulla contabilizzazione del calore

In base a quanto previsto dalla Direttiva UE 2018/2002, i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 dovranno essere leggibili e controllabili da remoto.

La direttiva, che modifica la precedente 2012/27/UE sull’efficienza energetica, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea come Legge 328/210 del 21 dicembre 2018 e poi entrata in vigore il 24 dicembre.

Contabilizzatore di calore Brunata
Contabilizzatore di calore Brunata

La direttiva, per incrementare il controllo dei consumi energetici nei paesi dell’Unione, prevede di diffondere un meccanismo di termoregolazione e contabilizzazione del calore, in modo da calcolare i consumi effettivi di ogni singolo utente e avere una corretta ripartizione delle spese per il riscaldamento.

L’obbligo sussiste unicamente per gli edifici condominiali dotati di impianti di climatizzazione centralizzati.

Naturalmente l’installazione di questi contabilizzatori in un contesto non soggetto a ristrutturazione può comportare una spesa non indifferente e anche difficoltà tecniche in fase di realizzazione.

Per questo motivo, l’Unione Europea demanda a ciascun Paese la possibilità di definire i criteri tecnici per determinare l’effettiva scarsa convenienza dal punto di vista tecnico ed economico.

Nei condomìni in cui la contabilizzazione del calore è possibile, deve essere installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura per il riscaldamento, il raffrescamento o l’acqua calda domestica.

L’obbligo sussiste anche per gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Obbligo di lettura da remoto dei contabilizzatori

L’articolo 9 quater della nuova direttiva stabilisce dunque che i contatori installati dopo il 25 ottobre del 2020 dovranno essere leggibili da remoto.

La misura è finalizzata a far sì che i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi.

Il problema è che la direttiva fornisce indicazioni anche in merito a quelli già installati in precedenza.

Si è infatti deciso che entro il primo gennaio del 2027 anche i contabilizzatori già installati dovranno essere resi leggibili da remoto e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere sostituiti da dispositivi dotati della tecnologia più avanzata.

Naturalmente viene data la possibilità agli Stati membri di concedere l’esenzione da questo obbligo nel caso in cui sia dimostrato che questo tipo di intervento risulti inefficiente in termini di costi.

Non c’è dubbio, però, che i cittadini che abitano in condomìni dotati di riscaldamento centralizzato si troveranno a dover affrontare un altro costoso adempimento dopo quello che ha reso obbligatori i contabilizzatori di calore.

Come funziona la lettura da remoto dei contabilizzatori di calore

Contabilizzatore di calore Emmeti
Contabilizzatore di calore Emmeti

I contabilizzatori di calore leggibili da remoto (già esistenti sul mercato, ma non obbligatori) permettono, attraverso una rete che li collega in wireless o via cavo, di gestire le varie letture attraverso un concentratore di dati.

Da questo è poi possibile effettuare letture da remoto o semplicemente scaricare i dati sul personal computer.

Il meccanismo si basa sullo stesso protocollo di trasmissione che già da anni viene impiegato per la lettura remota di tutti i tipi di contatori (quello elettrico, dell’acqua, del gas, del calore, ecc.).

I singoli Stati membri saranno liberi di stabilire in autonomia anche se le modalità di lettura mobile dette walk – by o drive – by possono essere considerate tecnologie di lettura da remoto, anche perché per leggere i contabilizzatori da remoto non è necessario accedere al singolo appartamento.

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