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Decreto Abbattimento Barriere Architettoniche

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Entra in vigore il decreto Abbattimento barriere architettoniche

in vigore Decreto Abbattimento barriere architettoniche

Per incentivare i cittadini a rimuovere le barriere architettoniche, con la Legge 13/1989 è stato istituito il Fondo speciale per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Tuttavia, tale fondo nazionale non veniva rifinanziato dal 2003.

Il fabbisogno economico è stato segnalato dalle Regioni al Ministero delle Infrastrutture, dopo aver consultato cittadini e Comuni.

Finalmente questa empasse è stata superata, grazie all’approvazione lo scorso 15 febbraio del cosiddetto decreto Delrio, in Conferenza Unificata Stato Regioni.

Si tratta del decreto interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018, in vigore dal 29 maggio.

Il decreto prevede lo stanziamento di 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020, da distribuire tra le varie Regioni.

Le risorse provengono dal Fondo Investimenti previsto dallart. 1, comma 140 della Legge di Bilancio 2017.

Decreto Abbattimento barriere architettoniche: come sono ripartite le risorse tra le varie Regioni

  • Abruzzo 4,4 milioni/€
  • Basilicata 15,2 milioni/€
  • Campania 13,5 milioni/€
  • Emilia Romagna 29,3 milioni/€
  • Lazio 19,2 milioni/€
  • Liguria 275 mila/€
  • Lombardia 25,3 milioni/€
  • Marche 11,3 milioni/€
  • Molise 1,1 milioni/€
  • Piemonte 25,7 milioni/€
  • Puglia 4 milioni/€
  • Sardegna 3,2 milioni/€
  • Sicilia 4,4 milioni/€
  • Toscana 2,9 milioni/€
  • Umbria 11 milioni/€
  • Veneto 8,4 milioni/€.

Ogni Regione provvederà poi a distribuire i fondi tra i Comuni che ne faranno richiesta, per contribuire alle spese dei cittadini privati.

Le barrire architettoniche possono derogare alle distanze minime?

entra in vigore decreto abbattimento barriere architettonicheL’articolo 79 del Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/01) e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 prescrivono i criteri per mettersi in regola con la disciplina dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Tra le prescrizioni è prevista la dotazione di ascensore per gli edifici di almeno tre piani.

Una recente sentenza del TAR di Milano, la n. 809 del 27 marzo 2018, ha ribadito che per questa finalità i manufatti come rampe e ascensori possono derogare al rispetto delle distanze minime tra gli edifici previste dai regolamenti urbanistici locali vigenti.

Tuttavia, tali manufatti devono comunque rispettare la distanza minima di tre metri prescritta dal codice civile agli articoli n. 873 e n. 907.

Quale titolo autorizzativo serve per l’abbattimento barriere architettoniche?

Un’altra interessante sentenza in materia di barriere architettoniche è quella della Corte di Cassazione n. 38360 del 18 settembre 2013, la quale ha chiarito che non è necessario il permesso di costruire per procedere all’intervento di eliminazione.

Precedenti sentenze dei TAR Campania e Abruzzo avevano però specificato che per opere di eliminazione delle barriere architettoniche si intendono unicamente quelle “tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati”. Si tratta essenzialmente di opere di attività edilizia libera.

Non sono comprese invece “quelle dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggior comodità dei residenti”, come la realizzazione di rampe e ascensori, manufatti che alterano la sagoma dell’edificio.

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