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In vigore il decreto Sblocca Cantieri N.32/2019

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Cos’è il decreto Sblocca Cantieri del 18 aprile 2019?

decreto Slocca Canieri N.32/2019 pubblicato in Gazzetta UfficialeIl Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, intitolato “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, è noto come Decreto Sblocca Cantieri.

Il provvedimento normativo è così denominato perché apporta numerose modifiche al Codice degli Appalti, ovvero il d. lgs 50 del 2016, per introdurre maggiori semplificazioni e ridurre lo stallo nel settore delle opere pubbliche.

Lo Sblocca Cantieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 aprile, ed è entrato in vigore dal giorno successivo.

L’entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri spazza via il vecchio sistema di linee guida attuative del Codice degli Appalti. Tuttavia per l’esecutività delle norme è necessaria l’entrata in vigore di un Regolamento attuativo unico che dovrebbe essere pubblicato entro 180 giorni. Fino ad allora quindi resteranno in vigore le vecchie linee guida.

Le novità del decreto Sblocca Cantieri

Decreto Sblocca Cantieri N.32/2019

Le modifiche ai 216 articoli sono state ben 81, più di quante annunciate in un primo momento.

Tra queste novità, tre sono particolarmente importanti:

  1. ritorno temporaneo all’appalto integrato
  2. reintroduzione dell’incentivo del 2% per i progettisti interni alla Pubblica Amministrazione
  3. innalzamento dal 30% al 50% del tetto per il subappalto.

L’appalto integrato è una forma di appalto pubblico in cui all’appaltatore, oltre all’esecuzione dei lavori, spetta anche la progettazione dell’opera.

Ci sono due tipologie di appalto integrato: quello tradizionale, in cui il progetto è redatto sulla base del progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante; quello complesso, in cui la stazione appaltante predispone solo il progetto preliminare, le imprese partecipanti propongono un progetto definitivo e, anche sulla base di questo, viene scelta l’impresa vincitrice che redigerà il progetto esecutivo.

Per comprendere meglio il funzionamento, vi ricordo che la progettazione di opere pubbliche avviene attraverso tre livelli di progettazione:

  1. preliminare
  2. definitiva
  3. esecutiva.

L’appalto integrato era stato abolito dal Codice degli Appalti. Con il decreto Sblocca Cantieri, tornerà in vigore anche se solo per due anni. I progetti definitivi dovranno essere redatti entro il 31 dicembre 2020 e i bandi pubblicati entro i successivi 12 mesi.

Il professionista incaricato della redazione del progetto esecutivo non potrà assumere il ruolo di direttore dei lavori per la stessa opera.
In caso di appalto integrato è previsto il pagamento diretto ai progettisti e alle ditte subappaltatrici.

Un altro punto che il Codice aveva eliminato e lo Sblocca Cantieri reintroduce è l’incentivo del 2% per la progettazione eseguita dagli stessi dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Il d. Lgs 50/2016 lo aveva limitato agli interventi di pianificazione e programmazione.

Lo Sblocca Cantieri alza anche il tetto massimo del subappalto dal 30% al 50%. Ciò significa che le ditte a cui saranno affidate i lavori potranno a loro volta subappaltarli fino al 50% del loro complesso.
In ogni caso, a priori, le Stazioni Appaltanti, cioè gli enti che indicono i bandi, potranno decidere se e come avvalersi del subappalto e fissare la percentuale entro cui si potrà farvi ricorso.

Altre novità previste dal decreto

Queste sono alcune delle altre novità introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri:

  • affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria che non prevedano interventi su impianti e parti strutturali sulla base del solo progetto definitivo
  • anticipazione del 20% valida non solo per i lavori, ma anche per le gare di progettazione
  • affidamento diretto nei lavori fino a 200.000 euro
  • utilizzo del criterio del massimo ribasso per i lavori tra i 200.000 euro e la soglia europea di 5,5 milioni di euro.
  • dimostrazione dei requisiti per partecipare alle gare da parte delle imprese sulla base dei risultati degli ultimi 15 anni (il precedente limite era di 10 anni).

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