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Entra in vigore il Decreto Scia 2

di 2 commenti

decreto-scia2Decreto Scia 2, la semplificazione per l’edilizia

Dall’11 dicembre 2016 è entrato in vigore il D. lgs. 222/2016, noto come decreto Scia 2, uno dei provvedimenti attuativi della Riforma della Pubblica Amministrazione dedicati alle semplificazioni in edilizia.

L’obiettivo del decreto è infatti proprio quello di rendere più semplici le pratiche amministrative da mettere in atto per l’esecuzione di interventi edilizi.

In allegato al testo di legge è presente una tabella dove, per ogni intervento edilizio, è elencato il corrispondente titolo autorizzativo da presentare e sono indicati i relativi riferimenti di legge.

In particolare, il decreto introduce dei sostanziali cambiamenti al Testo Unico dell’Edilizia perché dalle attuali cinque procedure previste in edilizia (Cil, Cila, Scia, Dia e Permesso di costruire), si passerà a sole tre procedure: Cila, Scia e Permesso di Costruire.

Attività Edilizia Libera

Tutti gli interventi per i quali non è richiesta nessuna di queste procedure rientreranno nella categoria di Attività Edilizia Libera e potranno essere realizzati senza alcuna comunicazione.

Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria, si potranno quindi realizzare senza farne comunicazione al Comune, gli interventi di:

  • installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw
  • eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
  • realizzazione di opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato e che abbiano carattere geognostico, a esclusione di attività di ricerca di idrocarburi
  • movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi quelli su impianti idraulici agrari
  • installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
  • pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l’indice di permeabilità, se stabilito dal  comune, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
  • installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici
  • realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Tra le attività di edilizia libera rientrano anche le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee che vengano rimosse entro 90 giorni dal cessare della necessità, ma per questo intervento è comunque obbligatoria una comunicazione al Comune.

Quando serve la CILA

Per quanto riguarda invece i titoli autorizzativi veri e propri, la Cila dovrà essere utilizzata per interventi di:

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo

purché, in entrambi i casi, non interessino le parti strutturali dell’edificio.

Quando serve la SCIA

La Scia dovrà essere invece utilizzata per interventi di:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, che interessino le parti strutturali
  • ristrutturazione edilizia
  • varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma degli edifici vincolati
  • varianti non essenziali a permessi di costruire da comunicare a fine lavori.

Ma la grande novità sarà, vista l’abrogazione della Dia, la sua sostituzione con la Scia alternativa al Permesso di Costruire. Questa procedura potrà essere utilizzata nei seguenti casi:

  • ristrutturazione edilizia che porti a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili nei centri storici, comporti mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli
  • nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinate da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
  • nuova costruzione effettuata in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

A differenza della Scia semplice, dove i lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della segnalazione, in questo caso occorrerà attendere 30 giorni, come accadeva in passato per la Dia.

Permesso di Costruire

Il Permesso di Costruire rimane l’unico titolo autorizzativo per il quale è necessario attendere il rilascio da parte del Comune e viene utilizzato per interventi di:

  • nuova costruzione
  • ristrutturazione urbanistica
  • ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili vincolati.

Il decreto Scia 2 prevede, per il Permesso di Costruire, una maggiore attenzione al rispetto delle norme di efficienza energetica, che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato nel momento in cui si deposita l’istanza.

Sono inoltre previste delle novità in merito ai requisiti igienico sanitari per l’edificio, da dettagliare con un apposito decreto del Ministero della Salute.

E’ invece il Ministero delle Infrastrutture a occuparsi della redazione del Glossario Unico delle definizioni edilizie, valido su tutto il territorio nazionale e che dovrebbe essere pubblicato il 10 gennaio 2017.

Il decreto Scia 2 entrerà in vigore, come detto, l’11 dicembre, ma i Comuni avranno tempo fino al 30 giugno 2017 per adeguarsi. Per questo motivo, c’è da attendersi un lungo periodo in cui coesisteranno vecchie e nuove procedure, con conseguente aumento di incertezza e confusione.

Il decreto stabilisce comunque che gli enti debbano prestare assistenza gratuita ai tecnici per chiarire i punti più ostici. Pertanto, in caso di dubbio, il tecnico potrà interpellare il tecnico del Comune per avere indicazioni sulla procedura più corretta da seguire. (Ma non lo facciamo già?).

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2 commenti su “Entra in vigore il Decreto Scia 2
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  1. Buongiorno.
    Quest’anno nel mio appartamento ho fatto dei lavori di ristrutturazione(cambio pavimenti, impianto idrotermico ed elettrico nuovo) presentando al Comune una richiesta di ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA.
    Avendo, ad oggi finito i lavori, vorrei sapere se devo presentare al Comune una Comunicazione di Fine Lavori.
    Grazie.
    Tommaso Tauro (tommasotauro@libero.it)

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