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Deduzione Irpef per acquisto abitazioni da destinare a locazione a canone concordato

di 4 commenti

CasaL’art. 21 del decreto noto come Sblocca Italia introduce una nuova agevolazione che attribuisce una deduzione IRPEF a favore di quei contribuenti che acquistano fabbricati nuovi o ristrutturati al fine di locarli a canone concordato per una durata di almeno 8 annualità.
 

DEDUZIONE FISCALE MASSIMA

  • costo acquisto abitazione massimo: 300.000 €

  • deduzione massima: 300.000 € x 20% = 60.000 €

  • periodo deducibilità: 8 anni

  • deduzione massima annuale: 60.000 € : 8 anni = 7.500 €/anno

La deduzione dal reddito complessivo è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, che risulta dall’atto di compravendita, con il limite massimo di spesa di 300.000 euro.
 
L’agevolazione è prevista solo per le persone fisiche e non per chi esercita attività commerciali. Oltre che per l’acquisto, La deduzione spetta anche aii privati che costruiscono unità immobiliari residenziali su aree edificabili in loro possesso già prima dell’inizio dei lavori. Ai fini della deduzione, le spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.
 

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE DEDUZIONI FISCALI

  • privati (non nell’esercizio di attività commerciali)

L’agevolazione è prevista solo per le persone fisiche non esercenti attività commerciale o cooperativa edilizia. La deduzione spetta anche per i privati che costruiscono unità immobiliari residenziali su aree edificabili possedute da loro già prima dell’inizio dei lavori. Ai fini della deduzione, le spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.
 
L’agevolazione ha un ambito applicativo di limitata durata e coinvolge i soli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale, effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. Secondo quanto disposto da decreto, per poter usufruire della deduzione si devono rispettare alcune condizioni:

  • l’immobile non deve appartenerere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quindi non deve essere un immobile di lusso

  • tra il proprietario e l’affittuario non ci devono essere rapporti di parentela di 1°grado

  • entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori, l’immobile deve essere affittato per almeno 8 anni continuativi a canone concordato

  • se per motivi non imputabili al locatore, il contratto d’affitto si risolve prima degli 8 anni ne deve essere stipulato un altro entro un anno

  • l’immobile non si deve trovare nelle zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, in quelle destinate a nuovi complessi insediativi o a nuovi insediamenti per impianti industriali e per usi agricoli

  • l’immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B

 
L’agevolazione fiscale è riconosciuta anche a coloro che comprano un immobile e lo cedono in usufrutto a privati o a soggetti giuridici che operano nel settore degli alloggi sociali da almeno 10 anni.

 

IMMOBILI CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI

  1. acquisto negli anni 2014-2017 di abitazioni non di lusso di nuova costruzione o ristrutturate

  2. costruzione negli anni 2014-2017 di abitazioni non di lusso

  3. locati a canone concordato entro 6 mesi dall’acquisto, per un periodo di almeno 8 anni

  4. locati a canone concordato a privati diversi da parenti di primo grado

  5. abitazioni con prestazione energetica classe A o B

 
Scarica la legge in formato pdf.
 

Articolo scritto da:

Sergio Montedoro

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Laureato in Economia e Commercio, è abilitato alla professione di Dottore Commercialista. È iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 1987, al registro dei Revisori Contabili. Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Roma e all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Penale di Roma.

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4 commenti su “Deduzione Irpef per acquisto abitazioni da destinare a locazione a canone concordato
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  1. Sposati e in regime di separazione dei beni. Io lavoro nel settore finanziario e mia moglie nel pubblico. Mia moglie, al momento proprietaria del 50% di abitazione sito in Comune presso altra regione, può acquistare un immobile in altro comune e godere delle agevolazioni fiscali (2% sul prezzo di acquisto) sulla prima casa staccandosi dal nucleo familiare attuale e trasferire la residenza nel nuovo comune? Ed inoltre di quali altri benefici godrebbe? (Utenze varie, tassa sui RSU, Imu, etc.). Grazie della risposta che mi darete.

    1. Gentile lettore, rispondo partendo dalla fine. Ai fini IMU e dall’applicazione delle altre imposte comunali, le amministrazioni comunali applicano esenzioni/riduzioni ad una sola abitazione per nucleo familiare (la così detta “abitazione principale”), anche se i coniugi hanno residenze diverse. Per le utenze vale il principio del trasferimento della residenza. Ai fini dell’imposta all’acquisto agevolata, come correttamente scrivi, è necessario che tua moglie trasferisca la residenza. Ti faccio presente che sempre più spesso i comuni contrastano l’elusione fiscale accertando l’effettività della residenza. Se non ci sono validi motivi personali di tua moglie per trasferire la residenza, valuta con un professionista il pagamento dell’imposta piena. Ti saluto cordialmente.
      Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi

  2. Buon giorno. Riguardo all’articolo sulla deduzione di nuovi immobili dati in affitto, chiedo come possono usufruire della deduzione chi come me ha rogitato a gen 2014, è nelle condizioni che la legge richiede, ma il decreto é uscito a settembre (lo Sbocca Italia) e non ho potuto affittarlo entro 6 mesi, ho affittato entro 6 mesi dall’uscita del decreto, ma ancora non trovo nulla che confermi questo come i decreti attuativi richiamati.
    Grazie per la sua gentile risposta.
    S. Favaretto

    1. L’agevolazione ha un ambito applicativo di limitata durata e coinvolge i soli acquisti di unità immobiliari a destinazione residenziale, effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. Secondo quanto disposto da decreto, per poter usufruire della deduzione si devono rispettare alcune condizioni:

      – l’immobile non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quindi non deve essere un immobile di lusso;

      – tra il proprietario e l’affittuario non ci devono essere rapporti di parentela di 1°grado

      – entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori, l’immobile deve essere affittato per almeno 8 anni continuativi a canone concordato;

      – se per motivi non imputabili al locatore, il contratto d’affitto si risolve prima degli 8 anni ne deve essere stipulato un altro entro un anno;

      – l’immobile non si deve trovare nelle zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, in quelle destinate a nuovi complessi insediativi o a nuovi insediamenti per impianti industriali e per usi agricoli;

      – l’immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B.

      Purtroppo queste sono le condizioni generali indicate dalla legge che quindi non le permettono di usufruire della deduzioni.

      Un cordiale saluto,
      Dott.ssa Maria Fiorillo
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