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Dichiarazione Redditi 2015: spese per la casa detraibili dal 730

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Il 730 pre-compilato

Una delle novità della dichiarazione dei redditi 2015 è il 730 pre-compilato dell’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato un tutorial per spiegare come funziona il nuovo modello.

Come si compila il modello 730: le istruzioni

Modello 730Riportiamo una sintesi delle principali istruzioni per la compilazione del modello 730 con riferimento alla parte immobiliare.
La dichiarazione va presentata dal/i proprietario/i; nel caso di usufrutto, l’immobile va dichiarato dall’usufruttuario.
Per gli immobili non locati, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali regionali.
Per l’abitazione principale e relative pertinenze non di lusso, esenti IMU, il reddito concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, ma viene applicata una deduzione di pari importo.

Le spese per la casa detraibili

Rispetto al 2014 non cambiano di molto le spese per la casa detraibili dal modello 730, ovvero le spese che permettono di diminuire l’imposta da pagare. Tra queste, vi sono:

 
– le detrazioni degli interessi passivi del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale è del 19%, per un importo massimo di € 4.000,00 (da ripartire tra tutti i proprietari). Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. L’Agenzia delle Entrate specifica che la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);

 
– la detrazione per le spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale è del 19%, per un importo massimo di € 1.000,00 (da ripartire tra tutti i proprietari);

 
– le detrazioni per le ristrutturazione edilizia pari al 50% fino a € 96.000, da ripartire in 10 anni, sono  confermate e prolungate per tutto il 2015. Per le abitazioni in cui si effettua la suddetta ristrutturazione, possono essere inserite anche le spese per  l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore a A+, fino a € 10.000 di spesa ammissibile da ripartire in 10 anni;

 
– la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico: confermata la detrazione al 65%, nel rispetto del tetto massimo di spesa stabilito in 96.000 €/per singola unità immobiliare;

 
– le detrazioni per le spese per l’acquisto o assegnazione di abitazioni in edifici ristrutturati. Gli acquirenti possono forfettariamente dedurre fino al 25% del costo di acquisto nel limite di 96.000 €;

 
– le detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione: sono previste per inquilini che stipulano contratti di locazione di immobile adibito ad abitazione principale, in relazione all’ammontare del reddito complessivo;

 
la cedolare secca: il reddito delle abitazioni affittate con il regime della cedolare secca è soggetto a imposta sostitutiva del 21% (canone libero) e del 10% (canone concordato). L’imposta sostitutiva della “cedolare secca” sostituisce IRPEF, addizionali regionali e l’imposta di registro. L’opzione per la cedolare secca deve essere comunicata in sede di registrazione o rinnovo del contratto. L’opzione per la cedolare secca viene espressa in sede di dichiarazione dei redditi solo per i contratti per i quali non è previsto l’obbligo di registrazione (contratto di locazione inferiore a 30 giorni).

 

Ricordiamo le deduzioni per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione: chiunque abbia acquistato da costruttore un’abitazione di nuova costruzione ristrutturata o invenduta al 12 novembre 2014, o costruita da privato da dare in affitto per una durata di 8 anni può dedurre:

  • fino al 20% del prezzo di acquisto, da ripartire in 8 anni;
  • gli interessi del mutuo stipulato per l’acquisto.

La circolare 17/e dell’Agenzia delle Entrate

Infine, la circolare 17/e dell’agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sui vari oneri detraibili e specifica che, nel caso di morte del contribuente beneficiario del bonus ristrutturazioni, le detrazioni fiscali non possono essere trasferite agli eredi.
 

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