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DUVRI Documento unico valutazione rischi da interferenze

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Cos’è il DUVRI?

DUVRI Documento unico valutazione rischi da interferenze

Il DUVRI è un documento obbligatorio introdotto dall’art. 26 del d. lgs 81/08, il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il termine è l’acronimo di Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Con questo documento, il datore di lavoro rende noti allimpresa affidataria dei lavori all’interno della sua azienda i rischi presenti nel luogo di lavoro e dovuti alle interferenze tra le attività eseguite dallo stesso e quelle affidate ad appaltatori, lavoratori autonomi ed eventuali subappaltatori.
Stabilisce inoltre tutte le misure da mettere in atto per eliminare questi rischi o perlomeno ridurli al minimo.

I rischi interferenti sono quelli per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori che derivano dall’intervento di una ditta esterna nell’unità produttiva, correlati all’affidamento di attività all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.

Quali sono i rischi da interferenze?

Ecco alcuni esempi:

  • rischi derivanti dalla sovrapposizione di più attività svolte da diversi appaltatori
  • rischi portati nel luogo di lavoro dell’impresa committente dall’appaltatore
  • rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione del lavoro da effettuare.

Come si redige un DUVRI Documento unico valutazione rischi da interferenze

DUVRI Documento unico valutazione rischi da interferenzeEsistono schemi tipo per la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, come pure si possono prendere a modello di riferimento le Linee Guida predisposte dall’Inail.

Ma naturalmente il documento dovrà essere adattato alle singole realtà aziendali. Ad esempio, le imprese edilizie o impiantistiche dovranno tener conto degli specifici rischi da interferenza dovuti alle loro attività.

I passi da seguire per la redazione del DUVRI

Per redigere il documento si seguono i seguenti step:

  1. individuazione dei rischi da interferenza
  2. adozione di adeguate misure di protezione e prevenzione dagli infortuni
  3. individuazione dei ruoli e delle responsabilità
  4. definizione dei costi della sicurezza.

Il DUVRI è un documento dinamico che va aggiornato nel caso in cui si riscontrino nuovi rischi da interferenze.
Poiché deve essere allegato al contratto di appalto, va adeguato in funzione dell’evoluzione e dei cambiamenti dei lavori, dei servizi e delle forniture.

A chi compete la redazione del DUVRI?

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere redatto dal datore di lavoro committente. Esso è comunque il risultato della cooperazione tra il datore di lavoro dell’impresa committente e quella affidataria.

I compiti dell’azienda committente

L’azienda committente ha quindi i seguenti compiti nei confronti delle aziende o dei lavoratori affidatari:

  1. verificarne l’idoneità tecnico professionale
  2. promuoverne la cooperazione e il coordinamento ai fini della sicurezza
  3. fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati a operare
  4. fornire informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

Quando non è obbligatorio il DUVRI?

Il comma 3 bis dell’art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza indica i seguenti casi in cui non è necessario produrre il DUVRI:

  • appalti di servizi di natura intellettuale
  • forniture solo di materiali o attrezzature
  • lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini -giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:
    –  incendio di livello elevato, ai sensi del dm 10 marzo 1998;
    – svolgimento di attività in ambienti confinati (dpr 177/2011);
    – presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o presenza dei rischi particolari (Allegato XI del d. lgs 81/2008)
  • attività che presentano un basso rischio d’infortunio sia per il committente che per l’impresa affidataria, se affidano l’incarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro (tale incarico va specificato nel contratto d’appalto).

Per i lavori che si svolgono in un cantiere edile, se è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento, non c’è obbligo di redazione del DUVRI.

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