Garanzie di legge sui mobili: garanzia di conformità
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L’acquisto di prodotti di arredamento è soggetto a diverse forme di garanzia:
- garanzia sulla conformità dei beni
- garanzie aggiuntive, gratuite o a pagamento.
Mobili e arredi, tuttavia, presentano diversi aspetti che possono rendere complicata l’applicazione delle garanzie di legge.
Un mobile può ad esempio essere realizzato da un artigiano, anziché prodotto in fabbrica: si possono applicare le stesse garanzie anche in questo caso?
Inoltre, possiamo applicarle se i mobili non vengono montati dalla ditta ma direttamente dal privato?
In questo articolo, cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento ricordando che, anche se i venditori cercano di negarlo (in tutti i settori), ai mobili acquistati in saldo si applicano le stesse norme e garanzie previste per tutti gli altri casi.
La garanzia di conformità del prodotto
La garanzia legale di conformità si applica a tutela dei consumatori a tutti i beni di consumo.
La garanzia ha la durata di 2 anni ed è regolata dall’art. 128 del Codice del Consumo.
Gli articoli che vanno dal 128 al 135 specificano cosa si intende per conformità del prodotto.
Il venditore ha l’obbligo di fornire un bene perfettamente conforme al contratto di vendita, quindi:
- idoneo all’uso per cui serve
- aderente alla descrizione fornita
- che presenti le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo
- idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore.
Il difetto viene però escluso dalla mancanza di conformità, se l’acquirente ne era a conoscenza, o se deriva da istruzioni o materiali da lui forniti.
In caso di accertata non conformità del prodotto, l’azienda è obbligata a rimediare con, a seconda dei casi:
- la riparazione o la sostituzione del bene
- la riduzione del prezzo
- la risoluzione del contratto.
Un mobile, sia già montato, sia da assemblare, è compreso tra i beni di consumo, pertanto è soggetto alla garanzia di conformità.
Come far valere la garanzia di conformità per i mobili
Come detto, la garanzia di conformità ha durata di 2 anni, ma deve essere fatta valere entro 2 mesi dalla scoperta del difetto.
Ricordate quindi di conservare sempre la prova di acquisto, ricevuta fiscale o scontrino, per poter passare all’azione.
Dopo aver segnalato il difetto, il venditore deve prendere in consegna il mobile venduto per verificare se si tratta di un vizio di conformità.
In base a quanto stabilito dalla legge, se la segnalazione avviene entro 6 mesi dalla consegna, il compito spetta sempre al venditore, in quanto si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna.
Se dalla verifica si riscontra l’assenza del vizio di conformità, il venditore potrà richiedere al consumatore il rimborso delle spese sostenute e preventivamente indicate.
Se invece si riscontra la presenza del difetto di conformità, il venditore è tenuto alla sostituzione o alla riparazione, senza alcun ulteriore addebito economico al consumatore.
Le garanzie aggiuntive
Molte aziende offrono delle garanzie aggiuntive, gratuite o a pagamento, che prevedono una copertura maggiore o di durata più lunga.
Queste ulteriori garanzie non modificano né eliminano la garanzia di conformità convenzionale e la proposta contrattuale che le contiene deve essere formulata in maniera molto chiara e precisa.
Altri aspetti delle garanzie
Gli arredi realizzati su misura dagli artigiani devono rispondere, oltre che alla garanzia di conformità, anche alle norme relative al contratto d’opera e al contratto di appalto.
Il difetto deve essere denunciato entro 8 giorni e il committente ha un anno di tempo per agire in via giudiziale e far valere i propri diritti.
Spesso capita di acquistare mobili da montare in autonomia, risparmiando sulle spese di montaggio. E’ una scelta tipica per le catene della grande distribuzione.
In questi casi, il difetto può manifestarsi solo dopo l’ultimazione del lavoro. Il Codice del Consumo considera anche questo caso come difetto di conformità, dovuto alla carenza di istruzioni per l’installazione.
Ripensamento del cliente
Attenzione: ai mobili acquistati direttamente presso il locale commerciale non si può applicare la disciplina del diritto di recesso, applicabile invece agli acquisti fatti on line.
L’acquirente può infatti avere un ripensamento o può dichiararsi insoddisfatto dell’acquisto fatto, ma non può avvalersene per i beni acquistati nei locali commerciali.