Gazebo e pergolati: quali permessi servono?
0 commentiPer gazebo e pergolati serve il permesso di costruire?
Gazebo e pergolati sono manufatti edilizi “leggeri” per i quali si propende in genere a ritenere non ci sia bisogno di alcun permesso per la loro realizzazione.
In realtà, per anni la discriminante per sapere se un’opera di tal genere si poteva costruire liberamente o necessitava di un permesso da parte del comune è stata la sua “precarietà”.
In parole semplici, se una tettoia o un gazebo sono realizzati per soddisfare un’esigenza contingente e temporanea e per essere in un secondo momento rimossi o smontati, si possono realizzare liberamente, ovvero senza richiedere permessi.
Se invece presentano una struttura fissa destinata a rimanere inalterata nel tempo, è richiesto il permesso.
In molti casi però il limite tra queste due condizioni era molto sottile ed era difficile individuare l’uno o l’altro caso.
A fare chiarezza dovrebbe essere giunto il recente decreto ministeriale 2 marzo 2018, contenente il glossario edilizio delle opere di attività libera.
Attenzione: il decreto non apporta alcuna novità a quanto previsto dalla legge in precedenza, ma ha semplicemente un intento chiarificatorio.
Intende, insomma, far comprendere in modo inequivocabile quali sono le opere di edilizia totalmente libere. Ma quanto questo intento sia stato effettivamente raggiunto non è però ancora ben chiaro.
Gazebo e pergolati come opere di edilizia libera
Il glossario dell’edilizia libera citato contiene una lista, tra l’altro non esaustiva, di opere che possono essere realizzate in totale libertà, senza necessità di presentazione di una pratica amministrativa né di alcuna comunicazione al Comune.
Tra questi interventi rientrano anche:
- gazebo di limitate dimensioni purché non stabilmente fissati al suolo
- pergolati, anche questi di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo
- tende, tende a pergola, pergotende
- coperture leggere di arredo.
Cosa si intende per gazebo e pergolato?
Quando parliamo di strutture di copertura aperte la distinzione tra l’una e l’altra tipologia può essere difficile da comprendere.
Per definirla quindi in maniera corretta, prendiamo a riferimento la sentenza del Consiglio di Stato n. 306 del 2017.
Pertanto, il pergolato può essere considerato “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Il pergolato, per sua natura, è quindi una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi.
Quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie”.
Quindi, quando il pergolato presenta una struttura di copertura, rientra nel novero delle tettoie.
Il gazebo, invece “nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.
Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea.
In altri casi il gazebo è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”.
Non abbiamo invece ancora indicazioni precise su cosa si intenda per “limitate dimensioni”.