Glossario Edilizia Libera
0 commentiCos’è il Glossario edilizia libera?
Il Decreto Legislativo 222 del 2016 (cosiddetto decreto SCIA 2) prevedeva entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore la pubblicazione di un Glossario contenente una lista dei vari tipi di interventi edilizi esistenti, con indicato per ciascuno di essi:
- il regime giuridico di riferimento (quindi la norma di legge relativa)
- il titolo autorizzativo necessario per la sua realizzazione.
La scadenza prevista era il 9 febbraio 2017, ma la prima parte del Glossario è stata pubblicata soltanto oltre un anno dopo, sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018.
La parte pubblicata è quella relativa all’edilizia libera, ovvero agli interventi per realizzare i quali non è necessario alcun titolo autorizzativo.
In ogni caso, alcuni degli interventi contenuti nel Glossario sono soggetti al regime di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Diversi di questi interventi, poi, possono godere delle detrazioni fiscali previste per lavori sul patrimonio edilizio esistente.
Il Glossario dell’edilizia libera è soltanto il primo step della pubblicazione del Glossario unico dell’edilizia. Si attendono nei prossimi mesi i Glossari che individueranno le opere soggette a Cila e Scia.
Inesattezze nel Glossario edilizia libera
L’entrata in vigore del Glossario è stata ampiamente pubblicizzata dai media nazionali (tv, giornali e Internet), ma in questi giorni sono state dette e riportate una serie di inesattezze che hanno avuto come unica conseguenza quella di ingenerare ulteriore confusione presso i cittadini.
Prima inesattezza
“Dal giorno 23 aprile 2018 (entrata in vigore del decreto contenente il Glossario) è possibile realizzare liberamente una serie di interventi.“.
Affermazione inesatta, perché gli interventi in questione erano già liberi dall’entrata in vigore del decreto Scia 2 e molti di essi da ben molto tempo prima.
Con il Glossario si ha unicamente uno strumento in più per identificare il regime di determinati interventi che prima potevano far sorgere qualche dubbio perché non erano stati definiti in maniera troppo chiara.
Seconda inesattezza
Indicazione errata di una serie di interventi che dovrebbero essere liberi, ma che in realtà sono soggetti a segnalazione o comunicazione, quando non addirittura a un regime autorizzatorio.
Il committente che apprende dalla tv che un certo intervento si può realizzare liberamente e si sente dire il contrario dal proprio tecnico, comincia ad avere il comprensibile dubbio che il professionista possa farlo solo per difendere il proprio interesse.
Si mina in questo modo il rapporto di fiducia che dovrebbe esserci tra committente e tecnico, unica figura in grado di consigliare il cittadino sull’esatto regime giuridico da applicare al momento dell’esecuzione di un’opera edilizia.
Quali sono gli interventi di edilizia libera?
Gli interventi che rientrano in un regime di edilizia libera e possono essere dunque realizzati senza alcuna comunicazione al comune, appartengono a 12 categorie:
- manutenzione ordinaria
- pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
- depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m3
- eliminazione delle barriere architettoniche
- attività di ricerca nel sottosuolo
- movimenti di terra
- serre mobili stagionali
- pavimentazione di aree pertinenziali
- pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici
- aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza
- manufatti leggeri in strutture ricettive
- opere contingenti temporanee.
Nella categoria della manutenzione ordinaria, ad esempio, rientra una vasta gamma di opere. Con la pubblicazione del Glossario si cerca di individuarle e specificarle nel dettaglio per capire quali siano esattamente.