Vuoi apparire su CasaNoi con la tua azienda?

Guida al saldo Imu e Tasi 2016

di 2 commenti

imu-tasiIl saldo dell’Imu e della Tasi dovute per il 2016 deve essere versato entro venerdì 16 dicembre 2016. L’Imu è l’imposta municipale propria sugli immobili, mentre la Tasi è il tributo comunale sui servizi indivisibili, entrambe facente parte insieme alla Tari, la tassa sui rifiuti della cosiddetta Iuc, l ‘imposta unica Comunale.

Imu e Tasi sull’abitazione principale

L’Imu e la Tasi non si pagano sull’abitazione principale intesa come l’unità immobiliare in cui il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L’esenzione dall’Imu e dalla Tasi vale però solo se l’unità immobiliare è iscritta nelle categorie catastali seguenti:

  • A2 Abitazioni di tipo civile
  • A/3 Abitazioni di tipo economico
  • A/4 Abitazioni di tipo popolare
  • A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
  • A/6 Abitazioni di tipo rurale
  • A/7 Abitazioni in villini

Al contrario se rientra nelle categorie A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Deve trattarsi cioè di un immobile considerato di pregio o di lusso, allora si pagherà sia l’Imu che la Tasi. L’esenzione dall’Imu e dalla Tasi scatta anche per:

  • alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal Dm 22.04.2008
  • la casa coniugale assegnata al coniuge dopo provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs n. 139/20000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Esenzione Imu e Tasi: le fattispecie previste dalla legge

Dal 2016 è stata introdotta inoltre un’esenzione parziale per l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito al parente in linea retta entro il primo grado e per l’unità immobiliare concessa in locazione a canone concordato. In entrambi i casi si prevede una riduzione della base imponibile sui cui calcolare le due imposte rispettivamente del 50 e del 25%.

L’esenzione parziale per l’immobile concesso in comodato vale però se sussistono le seguenti condizioni:

  • comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore);
  • il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere registrato obbligatoriamente
  • l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia (Ris. MEF n. 1/DF del 17.02.2016).

Sugli immobili diversi dall’abitazione principale si pagano sempre, indipendentemente dalla categoria catastale, sia l’Imu che la Tasi.

Come si calcolano le imposte

Passando ora al calcolo, le regole per eseguirlo sono le stesse sia per l’Imu che per la Tasi. Andrà in primo luogo individuata la rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti previsti dalla legge:

  • 160 per gli immobili nelle categorie catastali da A/1 a A/11 (escluso A/10)
  • 80 per gli immobili nella categoria catastale A10
  • 140 per gli immobili nella categoria catastale da B1 a B8

Al valore ottenuto si applicano poi le diverse aliquote stabilite dal comune. Mentre per la prima rata Imu e Tasi scaduta lo scorso 16 giugno si sono usate le aliquote previste per l’anno 2015, per il saldo dovuto entro venerdì 16 dicembre trovano applicazione le nuove decise da ogni comune. Dovrà quindi essere eseguito un conguaglio sulle somme già pagate con la prima rata.

Come si pagano

Per quanto riguarda le modalità di pagamento il contribuente può scegliere tra il bollettino di conto corrente postale o il modello F24. Nel primo caso il numero di bollettino per l’Imu è “1008857615”, mentre per la Tasi è “1017381649”. Chi invece sceglie di pagare con il modello F24 i codici tributo da usare sono

  • per l’Imu “3912” per l’abitazione principale e relative pertinenze; “3913” per fabbricati rurali ad uso strumentale; “3914” per i terreni; “3916” per le aree fabbricabili; “3918” per gli altri fabbricati
  • per la Tasi “3958” per l’abitazione principale e relative pertinenze; “3959” per fabbricati rurali ad uso strumentale; “3960” per le aree fabbricabili e “3961” per altri fabbricati.

 

Articolo scritto da:

Alessandra Caparello

Leggi tutti gli articoli
Alessandra Caparello è redattrice in ambito fiscale, previdenziale ed economico. Ha collaborato con vari siti online come InvestireOggi.it (curatrice della sezione Fisco e Tasse), Pmi.it, Fisco7.it.

Ti potrebbero interessare

2 commenti su “Guida al saldo Imu e Tasi 2016
Inserisci un nuovo commento

  1. Ho acquistato casa il 12 luglio 2016 e ci ho preso la residenza il 21 luglio. A suo tempo il commercialista mi disse che non dovevo pagare l’IMU. Oggi invece un altro studio che mi sta seguendo per il 730 mi dice che devo fare il ravvedimento perché invece dovevo pagare per il mese di luglio avendo preso la residenza dopo il 15.
    E’ vero? cioè, devo pagare perché per 9 gg la casa non risultava abitazione principale?
    Ma non ti danno neanche il tempo materiale per fare la domanda di cambio residenza?
    A me sembrava addirittura di essere stata veloce…con tutti gli impegni che si hanno…mah!
    E comunque, prima dell’acquisto di questa abitazione io non ero proprietaria di altri immobili quindi mi pare ovvio che non poteva che essere PRIMA CASA! o no?

    1. Gentile Daniela, quanto scrivi è una rappresentazione dei paradossi delle regole. Hai acquistato prima del 15 del mese e quindi l’IMU di luglio è a carico tuo e non al venditore. Poiché hai preso la residenza dopo il 15 sei tenuta a pagare questo mese di IMU. Queste regole per quanto assurde sono quelle a cui bisogna far riferimento. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi

Lascia un commento