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Usufrutto di immobile

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L’usufrutto appartiene alla categoria dei diritti reali su cosa altrui. E’ il diritto che riguarda un bene di cui un altro è proprietario.

Sul medesimo bene coesistono quindi due tipi di diritti: l’usufrutto e la nuda proprietà. I titolari di questi diritti prendono rispettivamente il nome di usufruttuario e nudo proprietario.

L’usufruttuario può disporre del bene come meglio crede, ovvero può utilizzare l’immobile a proprio vantaggio e ricavarne i relativi “frutti” (esempio: canone di locazione). Esiste però un importante vincolo che l’usufruttuario deve rispettare: mantenere la destinazione economica del bene.

Facciamo un esempio

Se l’usufrutto riguarda un ufficio in un condominio e per motivi di carattere economico l’usufruttuario volesse affittarlo come abitazione – e questo cambiamento sia legalmente e tecnicamente possibile –  l’usufruttuario non può effettuare questa trasformazione poiché andrebbe a mutare la destinazione economica del bene.

Come ripartire spese e imposte

Al nudo proprietario competono le spese di straordinaria manutenzione e le imposte sulla proprietà.
All’usufruttuario spettano le spese di ordinaria manutenzione e le imposte sul reddito e IMU (ex ICI).

La temporaneità dell’usufrutto

L’usufrutto per sua natura è temporaneo: non può durare oltre la vita dell’usufruttuario (se è una “persona giuridica”, ovvero una società, oltre i 30 anni) e si estingue con la morte dell’usufruttuario (cioè  non passa agli eredi).
L’usufrutto può essere ceduto, ma il diritto si estingue alla morte del primo titolare.

Giuseppe Palombelli
CEO CasaNoi 

Articolo scritto da:

Giuseppe Palombelli

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Esperto in mutui, valutazioni estimative e compravendite. Consulente credito per finanziamenti a privati ed aziende, credito immobiliare, cessione del credito (detrazioni fiscali). Dalla passione per il settore immobiliare nel 2012 ha fondato CasaNoi. Contatti per consulenza mutui bancari

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