Modello Unico per il fotovoltaico
0 commentiCos’è il modello Unico per il fotovoltaico?
Il modello unico per il fotovoltaico è stato introdotto in recepimento del DM 19 maggio 2015 per snellire le procedure burocratiche legate all’installazione e alla messa in esercizio di piccoli impianti fotovoltaici.
E’ entrato in vigore il successivo novembre, ovvero trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il documento unificato è andato a sostituire i modelli per la comunicazione da effettuare per interventi di attività edilizia libera concernenti gli impianti fotovoltaici eventualmente predisposti da Comuni ed enti distributori.
Grazie a questo modello, quindi, sono diventati più semplici gli adempimenti per gli utenti che intendono installare un impianto fotovoltaico integrato su tetto, di potenza inferiore a 20 kW in bassa tensione e in regime di scambio sul posto.
La principale semplificazione introdotta è costituita dal fatto che ora tutta la procedura avviene via web ed è amministrata direttamente dal Gestore di Rete.
Con la procedura telematica non solo si snellisce e velocizza tutto l’iter, ma si riducono anche i costi per l’utente.
Per quali impianti può essere usato il modello unico?
Il modello unico per il fotovoltaico può essere utilizzato per ogni impianto integrato su tetto che presenti le seguenti caratteristiche:
- sia stato realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione
- abbia una potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo
- abbia una potenza nominale non superiore a 20 kW
- sia stato contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto
- sia stato realizzato con le modalità previste dall’articolo 7-bis comma 5 del D. lgs 28/2011
- non ci siano ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
Come si compila il modello Unico per il fotovoltaico?
Tutta la procedura per effettuare la comunicazione avviene con pochi click.
Il modello unico per il fotovoltaico si compone di 2 parti:
- una da inviare prima dell’inizio dei lavori
- un’altra da inviare dopo l’ultimazione dei lavori.
Nella prima parte della comunicazione l’utente deve inserire dati come:
- codice IBAN per all’addebito dei costi di connessione e l’accredito dei proventi derivanti dallo scambio sul posto
- dichiarazione di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate
- conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul pannello di controllo.
Dopo aver inviato la prima parte del Modello attraverso l’apposita interfaccia informatica, il Gestore di Rete entro 20 giorni verifica la compatibilità della domanda e, in caso di esisto positivo, invia una risposta di conferma e avvia la procedura.
Se la connessione dell’impianto si limita all’installazione del gruppo di misura, il gestore provvede all’addebito dei relativi oneri.
Ad esempio, per Enel Distribuzione, l’iter di allaccio prevede il versamento di un corrispettivo di 100 euro più IVA.
Se, invece, sono necessari interventi più complessi, presenta all’utente il preventivo per la connessione.
Al termine dei lavori, invece, l’utente dovrà inviare:
- dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle norme vigenti)
- accettazione del regolamento d’esercizio
- accettazione del contratto di scambio sul posto.
In entrambi i casi, sarà il gestore di rete a fare le dovute comunicazioni al GSE e al Comune.
Per approfondire: DM 19 maggio 2015 – testo integrale