Nuove norme antincendio per i condomìni
0 commentiLa nuova normativa antincendio per i condomìni
E’ alla fase di studio una bozza di decreto del Ministero dell’Interno, riguardante la regola tecnica integrativa del Decreto Ministeriale 246/1987 sulle norme antincendio negli edifici di civile abitazione di altezza antincendio pari o superiori a 12 metri.
In particolare viene aggiunto l’Allegato 1 e sono introdotte interessanti novità in merito ai requisiti di sicurezza antincendio degli edifici per civile abitazione, in particolare dei condomìni. La nuova normativa riguarderà infatti:
- la costruzione di nuovi condomini
- la ristrutturazione di almeno il 50% delle facciate di quelli esistenti.
Dopo l’approvazione dei VV FF, al momento la bozza di decreto è a Bruxelles, all’esame della Commissione Europea per verificare che le nuove regole non contrastino con la libera circolazione dei materiali da costruzione. Se non emergeranno criticità, dovrà essere approvata entro il prossimo 23 novembre.
Norme antincendio e requisiti delle facciate dei condomìni
In base alle norme dettate dal decreto, i requisiti delle facciate dei condomini, per rispettare i principi antincendio, dovranno perseguire alcuni obiettivi.
La facciata deve, ad esempio, evitare che un incendio propagatosi all’interno dell’edificio si estenda ad altre sue parti attraverso il passaggio di fiamme e fumo da vani, aperture, cavità verticali, interstizi tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata.
Deve anche limitare la possibilità di diffusione di fuoco proveniente dall’esterno, ad esempio generato da un edificio confinante o dalla strada.
Deve infine impedire che cadano pezzi di facciata pericolosi che possano provocare cadute o ostacolare l’esodo e che possano mettere in difficoltà gli interventi di soccorso.
Questi requisiti dovranno essere rispettati per i nuovi edifici o per gli interventi di rifacimento delle facciate che interessino più del 50% della superficie.
Non riguarderanno invece i progetti già approvati o i lavori già in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto.
Livelli di prestazione delle nuove norme antincendio
Nel decreto sono classificati 4 livelli di prestazioni, variabili in funzione dell’altezza del fabbricato interessato.
Si avranno pertanto:
- livello L.P. 0 (zero) per gli edifici di altezza antincendio da 12 metri a 24 metri
- livello L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendio da 24 metri a 54 metri
- il livello L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendio oltre 54 metri fino a 80 metri
- il livello L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendio oltre 80 metri.
Per ogni livello di prestazione sono definiti i compiti e le funzioni del responsabile della sicurezza antincendi e degli occupanti.
Nuove norme antincendio e condomini esistenti
Come detto, le nuove norme si applicheranno agli edifici di nuova costruzione, mentre quelli esistenti dovranno adeguarsi entro tempistiche stabilite.
Entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, dovranno infatti adeguarsi in merito all’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio (previste per altezza antincendi superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsti in caso di altezza antincendi maggiori di 80 metri).
Entro un anno invece dovranno adeguarsi alle altre prescrizioni, tra cui le disposizioni per procedere all’evacuazione in sicurezza in caso di incendio.