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Obbligo di preventivo scritto per i professionisti

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Legge Concorrenza e obbligo di preventivo scritto

obbligo di preventivo scritto in ediliziaLa legge annuale per la Concorrenza (legge n. 124/2017), entrata in vigore il 29 agosto 2017, prevede che, in caso di richiesta di una prestazione, i professionisti debbano rilasciare un preventivo redatto in forma scritta, cartacea o digitale.

Pertanto, se vi rivolgete a un professionista tecnico, come un architetto, un ingegnere o un geometra, ma anche a un avvocato, un notaio o un commercialista, dovete richiedere questo preventivo.

Tale obbligo non riguarda invece l’esercizio di professioni rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convezione con lo stesso.

Si tratta di un importante passo avanti per approntare un rapporto tra cliente e professionista all’insegna della trasparenza.

Obbligo di preventivo nel passato recente

L’obbligo di preventivo risale in realtà al 2012, era normato infatti dallart. 9, comma 4 del D.L. n. 1/2012 (cosiddetto decreto Liberalizzazioni, lo stesso che ha abrogato i minimi tariffari), ma non era prevista necessariamente la forma scritta.

In parole povere, tutti i dettagli della prestazione professionale potevano essere concordati tra tecnico e committente anche “a voce, quindi in maniera informale.
L’obbligo della pattuizione scritta scattava soltanto nel caso in cui il cliente lo avesse richiesto espressamente.

Violazione di obbligo di preventivo scritto nella nuova legge

La violazione dell’obbligo previsto dalla nuova Legge Concorrenza sarà considerata illecito disciplinare per violazione di dovere deontologico.

Per questo motivo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo di legge, i codici deontologici delle professioni dovranno essere aggiornati.

Cosa deve contenere il preventivo scritto

Il preventivo scritto non deve semplicemente indicare l’importo dell’onorario richiesto dal professionista, ma è un documento piuttosto complesso da redigere dove devono essere riportate numerose informazioni.

Nella legge di conversione del cosiddetto ddl Concorrenza sono citati i contenuti obbligatori che devono sempre esser presenti nel preventivo, ovvero:

  • la descrizione del grado di complessità dell’incarico
  • gli oneri ipotizzabili dal conferimento dell’incarico sino alla sua conclusione
  • gli estremi della polizza assicurativa che i professionisti sono obbligati a stipulare per gli eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività e il suo massimale
  • un preventivo di massima del compenso richiesto per svolgere la prestazione
  • i titoli professionali posseduti e le eventuali specializzazioni.

Anche per quest’ultimo caso si rafforza quanto previsto da un’altra norma, il dpr 137/2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali, in base al quale l’indicazione di titoli e specializzazioni era soltanto facoltativa.

Specificare le voci di costo

In merito all’importo richiesto dal professionista per lo svolgimento della prestazione, invece, esso dovrà essere commisurato alla difficoltà dell’incarico e definito specificando singolarmente ogni voce di costo, elencando nel dettaglio spese, oneri e contributi.

Vista la complessità del documento da predisporre, il numero di informazioni contenute e la facoltà concessa di poterlo redigere in forma digitale, è molto probabile che saranno sviluppati appositi software per i professionisti, che consentiranno di preparare il preventivo obbligatorio al cliente in poco tempo (i commercialisti si sono già attivati da tempo con un software ufficiale).

Osservazioni sull’obbligo di preventivo scritto

Le prestazioni professionali, come quelle del settore tecnico, presentano spesso numerose varianti che possono affacciarsi nel corso del tempo.

Non sono servizi di cui si può prevedere esattamente la durata e la complessità, per cui sarebbe opportuno che il preventivo possa consentire integrazioni e aggiornamenti se dovessero cambiare le circostanze.

Questo il dubbio sollevato dall’ordine degli avvocati in relazione all’attività forense e ai tempi lunghi della giustizia in Italia, ma si può applicare efficacemente anche alle professioni dell’edilizia.

Basti pensare infatti a:

  • quante possono essere le varianti e i ripensamenti della committenza in merito a un progetto,
  • gli imprevisti che possono presentarsi in cantiere, legati alle condizioni meteorologiche o del sito di intervento,
  • i problemi economici che possono sorgere nel corso di un intervento e impedirne la prosecuzione.

E’ quindi decisamente auspicabile che il preventivo scritto possa essere un documento dinamico, suscettibile di modifiche e aggiornamenti nel corso del tempo.

Articolo scritto da:

Carmen Granata

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Architetto libera professionista e giornalista pubblicista. Si occupa di progettazione e consulenza immobiliare anche online. Il suo sito è "GuidaxCasa".

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