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Niente pace fiscale per i tributi locali sulla casa

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Cos’è la pace fiscale?

Pace fiscale per i tributi locali sulla casa
Immagine tratta da guidafisco.it

E’ stato definito pace fiscale il nuovo condono fiscale inserito nel decreto 119 del 2018 collegato alla manovra finanziaria per il 2019 e tuttora in corso di conversione.

Tra le altre cose, all’art. 4, il decreto prevede lo stralcio di tutti i debiti con il Fisco fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Possono quindi essere completamente annullati i debiti che, alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 24 ottobre 2018, arrivino complessivamente a 1.000 euro comprendendo il capitale, gli interessi e le sanzioni.

In base alla disposizione di legge, l’annullamento avverrà in maniera automatica, quindi senza bisogno di richiesta da parte del contribuente.

E’ inoltre specificato che l’annullamento può avvenire anche per le cartelle esattoriali per le quali è stata già richiesta la rottamazione.

L’annullamento avverrà a partire dal 31 dicembre 2018, per consentire tutti i controlli tecnici da effettuare. Da tale data, il contribuente potrà verificare la propria posizione debitoria nella specifica area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Esclusione dalla pace fiscale

L’art. 4 del decreto 119/2018 specifica anche quali sono i debiti ai quali lo stralcio non si può applicare:

  1. debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
  2. debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea o da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti
  3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Le somme versate prima del 24 ottobre di quest’anno non sono rimborsabili, mentre quelle versate in data posteriore, potranno andare a compensare eventuali altri debiti o essere richieste a rimborso.

Pace fiscale anche per tributi comunali sulla casa?

Tra le altre imposte evase nel periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 possono esserci anche quelle relative a tributi comunali sulla casa come Imu, Tasi e Tari.

Fate attenzione alle date: per poter rientrare nella sanatoria, il periodo di riscossione deve risultare compreso tra le date sopra indicate. Per fare questa verifica, controllate sotto la voce “iscrizione a ruolo”.

Se il debito doveva essere riscosso in quel periodo, l’agente della riscossione  può provvedere automaticamente alla sua cancellazione, come è previsto per altri debiti con il Fisco?

Purtroppo, in corso di conversione, il decreto fiscale, approvato in Senato lo scorso 28 novembre, ha subito alcune modifiche.

Oltre a Imu, Tari e Tasi, avrebbero dovuto rientrare nella sanatoria anche altri tributi, come la tassa sulle insegne, ma così non è stato.

La notizia era circolata in seguito a un emendamento al decreto con il quale si chiedeva anche di estendere a una cifra superiore ai 1.000 euro lo stralcio del debito per i tributi comunali, oltre che la durata temporale della cancellazione, portandola al 2017. Questo era infatti il testo dell’emendamento presentato da un esponente della Lega:

Con riferimento alle entrate, anche tributarie, dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i medesimi enti locali possono stabilire, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, l’esclusione delle sanzioni”.

In base a questo testo, l’ultima parola sarebbe spettata agli stessi enti locali e si sarebbero potute cancellare solo le sanzioni, in quanto il capitale di partenza e i relativi interessi risultavano esplicitamente esclusi.

L’emendamento non ha però ottenuto il via libera della Ragioneria di Stato (in pratica sono mancati i fondi) per cui i tributi comunali non potranno rientrare nel condono fiscale.

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