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Superbonus 110% è legge (testo aggiornato ottobre 2020)

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superbonus 11% legge n.77
Foto tratta dal sito Quotidiano Condominio

Vediamo in questo post in cosa consiste il Superbonus 110% secondo le modifiche apportate al Decreto Rilancio ora divenuto Legge n.77. Chi ne ha diritto? Quali immobili possono usufruirne? Tutte le info e gli aggiornamenti parlamentari.

Foto tratta dal sito Quotidiano del Condominio

Superbonus 110%, aggiornamenti introdotti dalla Legge n.77

Tra gli aggiornamenti segnaliamo:

  • seconde case: il superbonus include anche le villette unifamiliari, che erano inizialmente escluse dall’agevolazione
  • immobili accatastati in categoria A/9 (castelli e palazzi): purché aperti al pubblico, anche parzialmente, partecipano al Superbonus 110%
  • soggetti IRES: rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Cos’è e chi ha diritto al Superbonus 110%

Si definisce ecobonus l’insieme di agevolazioni e detrazioni fiscali previste per interventi edilizi finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati.
Negli anni scorsi le detrazioni fissate andavano da un minimo del 50% fino a un massimo del 75%.

Da quest’anno invece – e precisamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 –  l’Ecobonus diventa Superbonus 110%, come indicato nel Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, successivamente modificato e convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio

Per i soli interventi di edilizia sociale, la scadenza slitta al 30 giugno 2022.

In particolare, nel testo divenuto legge, l’articolo N.119 destina il Superbonus 110% agli interventi di efficienza energetica, fotovoltaico, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e sismabonus.

Possono usufruire dell’Ecobonus 110%:

  • condomìni
  • persone fisiche (al di fuori delle attività di impresa, arti, professioni) che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento (fino a un massimo di 2 unità immobiliari)
  • istituti autonomi case popolari (IACP o altri istituti) che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di house providing, ovvero affidamento diretto nella gestione di servizi per i cittadini
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili di proprietà della cooperativa medesima ed assegnati ai soci
  • onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
  • soggetti IRES

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus 110% spetta in caso di interventi “pesanti”, come:

  1. interventi di isolamento termico sugli involucri
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  4. interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.grafica del superbonus 110% legge n.77

Ma analizziamoli punto per punto:

#1 Isolamento termico dell’involucro esterno, tetto compreso

L’intervento deve realizzarsi sulle superfici opache orizzontali, verticali, inclinate dell’involucro esterno per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.

Si intende che i materiali per l’isolamento termico debbano rispettare i criteri ambientali minimi, come indicato nel D.M. pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Possono usufruirne:

  1. edifici unifamiliari fino a un tetto massimo di spesa pari a € 50mila
  2. condomìni fino a 8 unità abitative fino a un tetto massimo di spesa pari a € 40mila
  3. condomìni oltre le 8 unità abitative fino a un tetto massimo di spesa pari a € 30mila.

#2 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici

Interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, e/o al raffrescamento (nel caso che si installino pompe di calore reversibili) e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Le dotazioni dei nuovi impianti :

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
  • sistemi di microcogenerazione
  • collettori solari.

La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE,  è calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore a:

  • 20.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
  • 15.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Sono oggetto del beneficio anche le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

#3 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari e sulle singole unità immobiliari

La sostituzione degli impianti in questo caso riguarda gli edifici unifamiliari o le singole unità immobiliari che si trovino in edifici plurifamiliari. Queste devono essere indipendenti ed avere uno o più accessi autonomi dall’esterno.

In realtà si tratta dei medesimi interventi agevolabili realizzati sulle parti comuni degli edifici, dove però la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 €, per singola unità immobiliare.

La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

#4  Interventi antisismici

La detrazione già prevista dal Sismabonus aumenta fino al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se eseguiti insieme a uno degli interventi indicati precedentemente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.

Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 3 contenuta nella guida dell’Agenzia delle Entrate.

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi cosiddetti “trainati” eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o riduzione del rischio sismico.

Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

—> Per conoscere i dettagli di tutti gli interventi agevolabili, quali documenti produrre e come pagare (alternative alle detrazioni) ti invitiamo a leggere la Guida completa dalla Agenzia delle Entrate.

 

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