La Tasi, il tributo per i servizi indivisibili
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La Legge di Stabilità 2014 prevede che dal 1° Gennaio 2014 si applichi il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività.
La Tasi rientra nella nuova Imposta Unica Comunale (IUC) e deve essere pagata da chiunque possieda o occupi a qualsiasi titolo immobili (compresa l’abitazione principale), aree scoperte e edificabili.
Sono escluse dalla TASI:
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le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative;
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le aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Chi deve pagare la Tasi in caso di affitto o comodato d’uso?
Soggetto passivo del TASI è chi possiede o occupa a qualsiasi titolo l’immobile.
Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio, quando un’abitazione è affittata o in comodato d’uso) è stabilito che:
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in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nell’anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (Legge di Stabilità 2014, art.1, comma 673)
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il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;
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l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’importo complessivamente dovuto; la parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Quant’è l’aliquota?
La base imponibile del TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
L’aliquota di base del TASI è pari all’1 per mille. I Comuni possono:
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ridurla fino al suo azzeramento
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aumentarla rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non deve superare l’aliquota massima consentita per l’IMU fissata al 10,6 per mille al 31 dicembre 2013. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille (Legge di Stabilità 2014, art.1, comma 677).
Quali sono le riduzioni e le esenzioni?
Il Comune può inoltre prevedere riduzioni ed esenzioni per:
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le abitazioni con unico occupante;
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le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo; -
i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
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le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
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i fabbricati rurali ad uso abitativo;
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le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Cosa disciplinano i Comuni?
Con proprio regolamento, i Comuni provvedono a disciplinare (Legge di Stabilità 2014, art.1, comma 682):
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la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
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l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
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