Nuovo Codice Appalti: requisiti dei professionisti
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 Lo scorso anno è stato pubblicato il nuovo Codice degli Appalti (d. lgs 50/2016), per il quale proprio in questi giorni sono in corso di approvazione alcuni correttivi.
Lo scorso anno è stato pubblicato il nuovo Codice degli Appalti (d. lgs 50/2016), per il quale proprio in questi giorni sono in corso di approvazione alcuni correttivi.
Per il Codice è prevista l’emanazione di numerosi decreti attuativi.
Tra questi, proprio lo scorso 28 febbraio è entrato in vigore il DM 263/2016, che indica i requisiti dei professionisti per poter partecipare alle gare di progettazione.
In base a questo decreto, i professionisti devono risultare in possesso di una delle seguenti lauree:
- ingegneria
- architettura
- altra disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara.
Nella procedura di affidamento di incarichi in cui invece non è richiesta la laurea, il tecnico deve possedere il diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare.
L’apertura anche ai tecnici diplomati alla partecipazione alle gare di progettazione è una delle novità previste da questo decreto, in quanto in passato i tecnici non laureati ne erano esclusi.
Indipendentemente dal titolo di studio richiesto, i tecnici devono sempre essere abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo albo professionale della Provincia di appartenenza.
In alternativa, possono essere abilitati secondo le norme previste per i cittadini dell’Unione Europea.
Tutti i requisiti dei professionisti e delle società
 Le società di professionisti devono essere composte esclusivamente da tecnici iscritti ai rispettivi ordini professionali di appartenenza.
Le società di professionisti devono essere composte esclusivamente da tecnici iscritti ai rispettivi ordini professionali di appartenenza.
A tali società è richiesto il proprio organigramma, comprendente tutti i soggetti preposti allo svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, ovvero:
- soci
- amministratori
- dipendenti
- consulenti.
Le società possono essere società di persone o cooperative. Le prime si possono presentare nelle seguenti forme:
- società semplice
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice.
Requisiti delle società di ingegneria
Le società di ingegneria devono avere un direttore tecnico per ricoprire diversi compiti:
- definizione delle strategie
- controllo delle prestazioni dei progettisti
- controfirma dei progetti
- responsabilità, in solido con la società di ingegneria, nei confronti della Stazione Appaltante.
L’incarico può essere ricoperto da un soggetto che abbia una laurea in architettura, ingegneria o altra disciplina attinente i servizi prestati dalla società e sia abilitato da almeno 10 anni.
Requisiti dei raggruppamenti temporanei
I raggruppamenti temporanei devono avere al loro interno almeno un giovane professionista, cioè un soggetto laureato da meno di 5 anni. Nei casi in cui è richiesto il diploma, deve essere posseduto da meno di 5 anni.
Tuttavia, il decreto specifica che questo dato non concorre a formare uno dei requisiti. Rispetto alla precedente versione del decreto, quindi, la presenza di più giovani professionisti non rappresenta un criterio premiante.
I componenti dei raggruppamenti temporanei devono essere liberi professionisti singoli o associati o amministratori, soci, dipendenti e consulenti delle società di professionisti e di ingegneria.
Requisiti dei consorzi stabili
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere formati da un numero minimo di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di architettura e ingegneria.
I soggetti formanti il consorzio devono possedere gli stessi requisiti previsti per le società di professionisti e le società di ingegneria.
Altri requisiti dei professionisti
I partecipanti alle gare di progettazione devono essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, dimostrandolo con il Durc.
Le società devono inoltre inviare all’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) i seguenti documenti:
- atto costitutivo, entro 30 giorni dall’adozione
- organigramma, entro 10 giorni
- fatturato speciale, entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci
- delibera di nomina del direttore tecnico, entro 5 giorni dall’adozione.
Questi dati saranno inseriti nel casellario informatico dell’ANAC, utilizzabile come banca dati per eventuali controlli.
