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Nuovo Codice Appalti: requisiti dei professionisti

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Requisiti dei professionisti e nuovo Codice degli Appalti

codice degli appalti requisiti professionisti Lo scorso anno è stato pubblicato il nuovo Codice degli Appalti (d. lgs 50/2016), per il quale proprio in questi giorni sono in corso di approvazione alcuni correttivi.

Per il Codice è prevista l’emanazione di numerosi decreti attuativi.

Tra questi, proprio lo scorso 28 febbraio è entrato in vigore il DM 263/2016, che indica i requisiti  dei professionisti per poter partecipare alle gare di progettazione.

In base a questo decreto, i professionisti devono risultare in possesso di una delle seguenti lauree:

  • ingegneria
  • architettura
  • altra disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara.

Nella procedura di affidamento di incarichi in cui invece non è richiesta la laurea, il tecnico deve possedere il diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare.

L’apertura anche ai tecnici diplomati alla partecipazione alle gare di progettazione è una delle novità previste da questo decreto, in quanto in passato i tecnici non laureati ne erano esclusi.

Indipendentemente dal titolo di studio richiesto, i tecnici devono sempre essere abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo albo professionale della Provincia di appartenenza.
In alternativa, possono essere abilitati secondo le norme previste per i cittadini dell’Unione Europea.

Tutti i requisiti dei professionisti e delle società

ingegnere nuovo codice degli appaltiLe società di professionisti devono essere composte esclusivamente da tecnici iscritti ai rispettivi ordini professionali di appartenenza.

A tali società  è richiesto il proprio organigramma, comprendente tutti i soggetti preposti allo svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, ovvero:

  • soci
  • amministratori
  • dipendenti
  • consulenti.

Le società possono essere società di persone o cooperative. Le prime si possono presentare nelle seguenti forme:

  • società semplice
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice.

Requisiti delle società di ingegneria

Le società di ingegneria devono avere un direttore tecnico per ricoprire diversi compiti:

  • definizione delle strategie
  • controllo delle prestazioni dei progettisti
  • controfirma dei progetti
  • responsabilità, in solido con la società di ingegneria, nei confronti della Stazione Appaltante.

L’incarico può essere ricoperto da un soggetto che abbia una laurea in architettura, ingegneria o altra disciplina attinente i servizi prestati dalla società e sia abilitato da almeno 10 anni.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei

I raggruppamenti temporanei devono avere al loro interno almeno un giovane professionista, cioè un soggetto laureato da meno di 5 anni. Nei casi in cui è richiesto il diploma, deve essere posseduto da meno di 5 anni.

Tuttavia, il decreto specifica che questo dato non concorre a formare uno dei requisiti. Rispetto alla precedente versione del decreto, quindi, la presenza di più giovani professionisti non rappresenta un criterio premiante.

I componenti dei raggruppamenti temporanei devono essere liberi professionisti singoli o associati o amministratori, soci, dipendenti e consulenti delle società di professionisti e di ingegneria.

Requisiti dei consorzi stabili

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere formati da un numero minimo di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di architettura e ingegneria.

I soggetti formanti il consorzio devono possedere gli stessi requisiti previsti per le società di professionisti e le società di ingegneria.

Altri requisiti dei professionisti

I partecipanti alle gare di progettazione devono essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, dimostrandolo con il Durc.

Le società devono inoltre inviare all’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) i seguenti documenti:

  1. atto costitutivo, entro 30 giorni dall’adozione
  2. organigramma, entro 10 giorni
  3. fatturato speciale, entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci
  4. delibera di nomina del direttore tecnico, entro 5 giorni dall’adozione.

Questi dati saranno inseriti nel casellario informatico dell’ANAC, utilizzabile come banca dati per eventuali controlli.

Articolo scritto da:

Carmen Granata

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Architetto libera professionista e giornalista pubblicista. Si occupa di progettazione e consulenza immobiliare anche online. Il suo sito è "GuidaxCasa".

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