Agevolazioni “prima casa”
1.999 commentiIstituite a partire dal 1982 dal governo italiano per favorire l’acquisto di immobili ad uso abitativo, le agevolazioni sulla prima casa sono un utile strumento di risparmio a disposizione dell’acquirente. Ma chi ne ha effettivamente diritto? Di seguito trovate le indicazioni complete e aggiornate.
Chi ha diritto alle agevolazioni “prima casa”
Ecco i requisiti che l’acquirente privato deve avere per avere accedere alle agevolazioni(previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della tariffa parte prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131):
- Al momento del rogito, non deve possedere un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale. Se invece lo possiede, ha accesso alle agevolazioni purché lo venda entro un anno dalla data dell’atto (novità introdotta dall’art.1 comma 55 della Legge stabilità 2016). Unica eccezione è quando un comproprietario acquista un’ulteriore quota di proprietà dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa. L’agevolazione spetta se il possesso dell’immobile è pervenuto a titolo gratuito (come avviene in caso di eredità o donazione). L’agevolazione non spetta invece in caso di comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, etc. di abitazione acquistata con i benefici prima casa.
- Non essere proprietario esclusivo (o in comunione con il coniuge) – al momento del rogito – di altra abitazione posta nello stesso comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando (fa eccezione il possesso di abitazione nello stesso comune, acquistata con le agevolazioni, che verrà venduta entro un anno dall’atto).
- Avere la residenza nel comune, oppure dichiarare nell’atto di acquisto di voler stabilire entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando. Il requisito della residenza nello stesso comune, viene superato se l’acquisto viene effettuato: a) nel comune dove si svolge l’attività; b) nel comune dove ha sede o esercita l’attività l’impresa da cui dipende, in caso di trasferimento all’estero per ragioni di lavoro; c) in qualsiasi comune nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero e che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano.
Pertanto l’ottenimento delle agevolazioni “prima casa” non è vincolato al fatto che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale dell’acquirente. Può infatti essere acquistata con le agevolazioni “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittarsi dopo l’acquisto.
L’agevolazione prima casa non riguarda le abitazioni classificate di lusso, a prescindere dai requisiti dell’acquirente. Per abitazioni di lusso, che non godono delle agevolazioni prima casa, si intendono gli immobili ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 abitazioni di tipo signorile
- A/8 ville
- A/9 castelli/palazzi
Il proprietario o comproprietario di un’abitazione può usufruire delle agevolazioni “prima casa” quando sta per acquistarne un’altra?
Occorre distinguere diversi casi.
1) L’agevolazione spetta se la proprietà dell’immobile è pervenuta a titolo gratuito (come avviene in caso di eredità), ad eccezione del caso al punto 2)b di seguito descritto.
2) Non spetta invece se l’acquirente è:
a) già proprietario o comproprietario di un immobile, o anche di una porzione di immobile acquistato in tutto il territorio nazionale con l’agevolazione “prima casa”;
b) già proprietario esclusivo o in comunione con il coniuge di abitazione nel medesimo comune.
Unica eccezione la troviamo quando il comproprietario di una porzione di immobile, acquistato con l’agevolazione “prima casa”, incrementa la sua quota acquistando un’ulteriore quota dello stesso immobile: ad esempio, se un comproprietario al 50% acquista l’ulteriore 50% della casa.
Solo in questo caso è possibile usufruire dell’aliquota ridotta.
Come e quando si richiedono?
Le agevolazioni prima casa si richiedono direttamente e semplicemente al notaio durante il rogito per l’acquisto.
Acquisto prima casa nelle vendite giudiziarie
Anche per questa tipologia di operazioni di acquisto si possono chiedere le agevolazioni prima casa. Il risparmio fiscale previsto dalla Legge di stabilità 2017 è molto elevato e ciò rende queste operazioni molto convenienti e vantaggiose: le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono pari ad una quota fissa di 200 euro ciascuna, per una importo complessivo di soli 600 euro!
Si tratta quindi di un risparmio molto consistente nell’ordine di migliaia / decine di migliaia di euro (dipende dal valore catastale).
La decadenza delle agevolazioni prima casa
La perdita delle agevolazioni prima casa avviene nei casi in cui il beneficiario:
- ha dichiarato il falso
- non ha la residenza nel comune della prima casa entro i 18 mesi previsti
- vende o dona l’immobile prima dei 5 anni dall’acquisto e non riacquista un’altra prima casa entro un anno. Sono esclusi i trasferimenti di proprietà tra i coniugi a seguito di sentenza di separazione (sentenza Corte di Cassazione del 17 febbraio 2016, n. 5356).
La decadenza dalle agevolazioni prima casa comporta le seguenti sanzioni:
- il pagamento della differenza d’imposta non versata
- il pagamento degli interessi
- la sanzione pari al 30% dell’imposta stessa
Chi vende casa prima dei 5 anni senza acquistarne un’altra da adibire ad abitazione principale entro 12 mesi, può evitare le sanzioni, presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate.
Leggi tutti i casi particolari relativi alle agevolazioni prima casa (nuda proprietà, casa all’estero, cambio di residenza, vendita della casa prima dei 5 anni, ecc).
Guarda la video guida del notaio
L’esperto di CasaNoi, il notaio Federico Alcaro, spiega cosa sono e come funzionano le Agevolazioni prima casa.
Sono un appartenente alla forze di polizia, io e mia moglie in comunione dei beni abbiamo acquistato, come prima casa, un immobile in Sardegna che stiamo ancora pagando e che a breve affitteremo perché sono stato trasferito a Roma. Se dovessimo acquistare una nuova casa a Roma, non potremmo godere di alcuna agevolazione fiscale?
Gentile lettore, potete chiedere l’agevolazione all’acquisto solo se vendete prima del nuovo acquisto, o nei successivi 12 mesi. Un cordiale saluto.
Giuseppe Palombelli, Ceo di CasaNoi
Buongiorno. Sono proprietario di una casa – acquistata quattro anni fa come seconda casa, ( possedevo già il 50% di una casa in cooproprietà con la mia ex moglie, che abbiamo venduto di recente). Ora mi appresto ad acquistare un appartamento sito nello stesso comune della mia seconda casa. L’acquisto lo vorrei fare insieme alla mia attuale compagna, che gode del diritto di acquistare come prima casa. Qual è la strada migliore? Lei può acquistare il 50% come prima casa, mentre io sono costretto ad acquistare il 50% come seconda? .. chiedo consiglio. Grazie mille
Gentile lettore, se sei proprietario esclusivo di questa abitazione acquistata come seconda casa (senza benefici fiscali), non puoi richiedere le agevolazioni all’acquisto di un’altra abitazione sita nello stesso comune. La tua compagna può invece richiederle a condizione che non possegga altri immobili acquistati con le agevolazioni e trasferisca la residenza nel comune entro 18 mesi dal rogito. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, Ceo di CasaNoi
Buongiorno, vorrei gentilmente porre alla vostra attenzione un quesito:
nel caso di separazione consensuale tra due coniugi sulla proprieta’ della prima casa al 50%, uno dei due coniugi lascia l’abitazione a fronte della separazione.
Nella scrittura consensuale viene sottoscritto che il coniuge che rimane nell’abitazione di proprieta’ ne ha l’uso per un totale di anni 10 alla fine dei quali l’abitazione si potra ‘ mettere in vendita. Il quesito e’ il seguente:
il coniuge che esce di casa e che comunque cambiera’ residenza in comune diverso , puo’ acquistare altra abitazione come prima casa?
In pratica:
– non usera’ piu’ la abitazione precedente come casa e acquistera’ una sua abitazione di nuova ed esclusiva proprieta’
– cambiera’ residenza ed indirizzo e la nuova abitazione da allora sara’ la sua casa principale
RIngrazio anticipatamente
Gentile lettore, devi distinguere tra imposte per l’acquisto e imposte (comunali e irpef) sul possesso. IMPOSTE PER L’ACQUISTO. Pagherai imposte come seconda casa se la casa coniugale è stata acquistata con i benefici fiscali. Altrimenti paghi imposte ridotte come prima casa. IMPOSTE SUL POSSESSSO (IMU, etc). Se la nuova abitazione, come scrivi, diventerà la tua effettiva dimora, avrai diritto all’esenzione IMU. Stesso discorso per l’abitazione coniugale in quanto viene utilizzata dal coniuge a seguito di sentenza di separazione (deve essere omologata).
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, Ceo di CasaNoi
Buongiorno Esperto,
proprio oggi ho avuto una “bella” sorpresa. Io e la mia compagna abitavamo a casa dei nostri genitori, abbiamo deciso di comprare casa e abbiamo rogitato a dicembre 2015. Successivamente dato i lavori da fare alla nuova casa siamo riusciti a prendere la residenza solo ad aprire 2016. Ebbene, dobbiamo pagare 300 euro di imu per questo lasso di tempo, come fosse la nostra seconda casa! Sono senza parole. Siamo giovani abbiamo preso questa decisione, e come al solito il nostro paese non ci aiuta, anzi ci prende solo per i fondelli.
Detto questo si può fare qualcosa?
Gentile lettore, il comune ha agito correttamente: l’esenzione IMU vale solo per l’abitazione principale dove si ha residenza e dimora effettiva. L’accertamento viene eseguito sulla base delle risultanze dei registri anagrafici. Detto questo, il tuo sfogo è pienamente condivisibile. Nessuno informa correttamente chi acquista casa sulle tasse che si pagano da quando si è proprietari. Notaio e agenzia concentrano l’attenzione su imposte legate all’acquisto.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, Ceo di CasaNoi
buongiorno . nel novembre del 2014 ho venduto il mio appartamento . nel gennaio 2015 ho acquistato una casa in campagna (nello stesso comune di residenza ), che ho dovuto ristrutturare internamente ( lavori elettrici, idraulici . piastrelle , caloriferi ) a settembre 2015 ho chiesto la residenza nella casa nuova , specifico che da nov 2014 a sett 2015 sono stato ospite di mia suocera . ora mi è arrivato 1400 euro di imu per seconda casa , inerente al periodo gennaio-settembre . adducendo che risulta tale perché non ho chiesto subito la residenza nonostante nel frattempo stessi facendo lavori x renderla in sicurezza . al momento del rogito mi è stato fatto l’atto di agevolazione prima casa . chiedo cortesemente a lei come mi devo comportare . grazie .
Gentile lettrice, il comune ha agito correttamente: l’esenzione IMU vale solo per l’abitazione principale dove si ha residenza e dimora effettiva. L’accertamento viene eseguito sulla base delle risultanze dei registri anagrafici. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno, per necessità lavorative avrei esigenza di trasferirmi dall’altra parte della città dove vivo. Io ho già un appartamento dove ho la residenza e che ho acquistato nel 2013 come prima casa. Quindi non sono trascorsi i 5 anni canonici ma io vorrei vendere il mio e comprare un altro appartamento in cui ovviamente andare ad abitare e trasferire la residenza. Sarebbe nel solito comune (che è capoluogo di provincia). L’appartamento che “lascio” è già stato completamente pagato, senza mutui o cose varie, mentre quello che andrei ad acquistare non so se riesco a comprarlo senza fare un piccolo mutuo, anche perché quello dove risiedo attualmente si è svalutato paurosamente con la crisi mentre quello che andrei a scegliere è una nuova costruzione e in una zona migliore della città e quindi il mio è deprezzato, quello nuovo costa caro. Inoltre c’è da capire se fosse possibile vendere il vecchio (anche solo di qualche mese) dopo aver comprato quello nuovo, perché andrà pur arredato e andranno allacciate le utenze e fatto il trasloco prima che possa spostarmi. Qual’è l’opzione più conveniente in questo caso?
Gentile lettore, con la nuova legge finanziaria puoi prima acquistare con le agevolazioni fiscali e poi perfezionare l’atto di vendita del’abitazione già posseduta nei 12 mesi successivi. Ti consiglio però di trovare l’acquirente e fissare il prezzo di vendita prima di impegnarti nel nuovo acquisto. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno, con mia moglie stiamo per acquistare una casa ( chiamiamola A) nello stesso comune dove attualmente viviamo e abbiamo residenza, sull’acquisto graverà un mutuo.
L’appartamento in cui viviamo ora (chiamiamolo B) è stato acquistato nel 2005 con i benefici 1°Casa ed un mutuo ipotecario di 30 anni. Siamo sposati in separazione dei beni. E’ nostra intenzione trasferirci nell’appartamento A e poi affittare l’appartamento B.
Primo quesito: è possibile usufruire delle agevolazioni 1° Casa per l’acquisto di A visto che diventerà la nostra casa principale?
Secondo quesito: Se SI, siamo davvero obbligati ad intestarci i singoli appartamenti come proprietà esclusive e non al 50%?
Mi rivolgo a voi per avere un po’ di chiarezza e per avere la soluzione migliore in termini economici e legali
Grazie
Gentile lettore,
non potete richiedere le agevolazioni all’acquisto della nuova casa per 2 motivi. Già possedete in via esclusiva: a) altra abitazione sita nello stesso comune b) altra abitazione acquistata con i benefici fiscali. Detto questo, spesso si viene consigliati di pagare impose agevolate (solo x l’acquisto) attraverso tecnicismi: donazione ad uno dei coniugi + nuova intestazione all’altro coniuge. Certo questo è tecnicamente possibile ma comporta anche una serie di conseguenze: costi x l’atto di donazione; 2) difficile rivendibilità futura dell’immobile donato (molte banche non erogano nuovi mutui su questi immobili; taluni notai ne sconsigliano l’acquisto); 3) patrimonio coniugale distribuito in modo non omogeneo. Invece di possedere due immobili al 50%, ciascun coniuge ne ha uno al 100%: difficilmente i due immobili hanno lo stesso valore e/o utilizzo. In caso (ipotetico) di separazione questo può rappresentare un motivo forte di litigio. Altro aspetto da tenere presente è l’aspetto fiscale dopo l’acquisto. L’IMU prima casa (esenzione) vale solo per 1 abitazione per nucleo: l’abitazione principale dove dimora la famiglia. Poco importa se i coniugi possiedono due abitazioni distinte, magari acquistate con i benefici fiscali. Nell’augurarti in cordiale saluto ti invito a far conoscere CasaNoi ai tuoi amici e conoscenti.
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno. Possiedo dal 2003, in regime di separazione dei beni, l’attuale casa in cui viviamo, al 50% con mia moglie, acquistata come prima casa. Nel 2014 ne abbiamo acquistata un altra nello stesso comune, sempre al 50%, ovviamente come seconda casa (con un contratto di comodato d’uso gratuito vi abitano i miei genitori). Ora stiamo per vendere l’attuale prima casa e vorremmo acquistarne successivamente un altra, (sempre nello stesso comune) usufruendo dei benefici di prima casa (ed in effetti lo sarebbe!) ma l’agente immobiliare sostiene non si possa fare a causa dell’appartamento acquistato in regime di seconda casa. E’ realmente cosi?
Gentile lettore,
l’agente immobiliare è competente ed ha ragione. Chi possiede a titolo esclusivo, o con il coniuge, altra abitazione nello stesso Comune non può chiedere l’agevolazione all’acquisto di abitazione. Un cordiale saluto: continua a seguire CasaNoi
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno,io abito nel comune di Renate a casa dei miei genitori e dovrei acquistare un immobile sito nel comune di Besana Brianza usufruendo dei vantaggi fiscali per prima casa. So che per usufruire dei vantaggi di prima casa ho l’obbligo di trasferire entro 18 mesi la residenza nel nuovo immobile a besana brianza. Io questo immobile lo compro solo per affittarlo e per quanto riguarda la residenza,per altri motivi preferisco tenere la residenza nel comune di Renate. Mi chiedo quindi per quanto tempo devo lasciare la residenza nell’immobile di besana brianza per poi riportarla nel comune dove effettivamente abito (Renate) senza perdere le agevolazioni prima casa. Vorrei sapere se,per soddisfare il requisito di residenza per l’agevolazione prima casa,posso entro i 18 mesi,portare da Renate la residenza per un periodo di tempo limitato nel comune di Besana Brianza dove acquisto l’immobile come prima casa e poi dopo quanto tempo posso riportare la residenza a casa dei miei genitori senza perdere le agevolazioni.
Attendo una sua gentile risposta.
La ringrazio.
Gentile lettore, da qanto scrivi non hai diritto a richiedere le agevolazioni prima casa perchè di fatto non andrai a risiedere nel Comune. Stai quindi cercando una soluzione tecnica per eludere le imposte dovute. Formalmente non c’è una durata minima per mantenere la residenza nel comune dove si acquista. L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare un comportamento manifestatamente elusivo. Oltre questo, chiedendo le agevolazioni all’acquisto, ti precludi la possibilità di richiederle in futuro per un acquisto immobiliare finalizzato alla vera prima casa. Infatti non si possono richiedere le agevolazioni se si possiede altro immobile acquistato con i benefici, a meno che non venga ceduta la proprietà prima dell’acquisto o anche nei successivi 12 mesi.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve, mi permetto di chiedere informazione e sapere se rischio “sorprese”.
Io possiedo una casa, acquistata con le agevolazioni prima del matrimonio e dove da tre vivo con mia moglie. Precisando che siamo sposati con la separazione dei beni, mia moglie ha acquistato la casa limitrofa per ampliare gli spazi. Quindi stesso comune, stessa via, stesso piano…ma il notaio ripeteva sempre che mia moglie doveva fare il cambio di residenza! E’ corretto se il requisito della residenza è soddisfatto poiché già risiede nello stesso comune dell’immobile acquistato?
E’ il caso di presentare un’istanza di opere interne e fusione seppur con titolarità diverse (aperta di una porta) , successivamente creare porzione di u.i.u con variazione catastale e notificare il tutto al comune ???
Le “preparate” signore dell’ufficio anagrafe non sapevano che cosa variare se poi in realtà restava lo stesso indirizzo e non vi sono sentenze né intenzione di separazione.
Certo di un cortese riscontro, distinti saluti.
Gentile lettore,
a mio giudizio per le agevolazioni all’ACQUISTO è sufficiente avere la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito. Ai fini delle imposte comunali, siete un unico nucleo familiare: avete esenzione IMU solo per una delle due case, mentre l’altra paga imposte comunali piene. L’accorpamento di due appartamenti limitrofi comporta una ridistribuzione dei diritti di proprietà e a mio parere bisogna tornare dal notaio. Verificate chiaramente se la fusione sia tecnicamente possibile e se non comporti un cambio categoria catastale, con aumento della rendita complessiva e magari l’attribuzione di abitazione di lusso (A/1 o A/8 o A/9): rischiate di pagare tasse comunali salatissime.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
ho acquistato la mia prima casa nel febbraio 2016, usufruendo delle agevolazioni previste . Risiedo ne comune dell’immobile , ad oggi i vecchi proprietari ( non per mia volontà) non hanno ancora lasciato la casa .
Ho un contratto di fitto in scadenza ( a mio nome), che ho dovuto rinnovare . Quali benefici fiscali e/o di altro tipo corro il rischio di perdere? grazie
Gentile lettrice, poichè hai già la residenza nel comune, non rischi di perdere le agevolazioni all’acquisto di cui hai beneficiato.Chiaramente stai subendo un danno perchè non puoi utiizzare l’immobile, paghi un affitto e perchè fino a quando non trasferisci residenza pagherai IMU piena come seconda casa. Normalmente quando si rogita si ricevono le chiavi. Nel tuo caso non è stato così e – di norma – vengono previste garanzie (o penali) per fare in modo che la consegna “delle chiavi” avvenga nei termini. Mi chiedo se avete previsto delle garanzie contrattuali o extracontrattuali. Se non riesci a risolvere, puoi sentire un legale. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno,
volevo sapere se facendo una donazione a mia madre della mia abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, posso poi acquistare un’altra casa usufruendo ancora delle agevolazioni fiscali prima casa.
Grazie
Gentile lettore quanto scrivi è corretto. Chiedi comunque al tuo notaio le conseguenze di questa scelta, soprattutto se hai moglie e figli, e fratelli/sorelle. Valuta a quanto ammonta il maggiore onere fiscale come seconda casa. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
buongiorno, sono comproprietaria al 50% con mia sorella di due case ricevute in donazione dai miei nonni. Attualmente sto acquistando casa con il mio ragazzo e volevo sapere se posso usufruire delle agevolazioni prima casa, la ringrazio
Gentile lettrice, poichè possidi una proprietà non esclusiva (sei comproprietaria) pervenuta per donazione, hai diritto alle agevolazioni all’acquisto di un’abitazione. Cordialmente Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve, nel 1998 ho acquistato un appartamento con le agevolazioni prima casa. Nel 2002, quindi pima dei 5 anni previsti, ho dovuto rivenderla. Avevo intenzione di riacquistarne un’altra entro l’anno ma poi non l’ho più fatto. In questi 14 anni però non ho ricevuto alcuna contestazione dall’Agenzia delle Entrate. Oggi vorrei riacquistare un appartamento, posso usufruire delle agevolazioni prima casa oppure dovrò pagare una sanzione? Esiste una prescrizione? Grazie
Caro Lillo, il termine di decadenza triennale imposto dall’art. 76 comma 2 del Dpr 26 aprile 1986 n. 131, decorre dal momento in cui scadono i termini per il riacquisto di una nuova abitazione; nel suo caso quindi, avendo venduto nel 2002, la decadenza è avvenuta nel 2006. Per tali motivi, a nostro parere, potrà procedere a riacquistare una nuova abitazione con le agevolazioni prima casa senza che l’agenzia delle entrate possa richiederle alcun maggior importo relativamente alle agevolazioni fruite nel passato.
Un cordiale saluto,
Dott.ssa Maria Fiorillo
Studio Bernoni & Partners
Lungotevere Michelangelo 9 | 00192 Roma | Uffici: Milano, Padova, Roma, Trento
T: +39 06 397 344 95 | F: +39 06 397 341 24
E: maria.fiorillo@bernoni.it.gt.com | W: http://www.bernoni-grantthornton.it
salve, io e mia moglie abbiamo acquistato come prima casa 15 anni fa ed abbiamo finito di pagare il mutuo nel dicembre 2015.
la mia domanda è, se tra un anno al compimento dei 18 anni di nostra figlia, vendiamo/doniamo a quest’ultima la nostra vecchia casa, possiamo oggi acquistare un’altra abitazione più grande, usufruendo delle agevolazione di acquisto prima casa?
grazie
Gentili lettori, se cedete la proprietà della vostra casa, potreste chiedere nuovamente le agevolazioni all’acquisto per una nuova abitazione. Dovrete rispettare il requisito della residenza nel Comune entro 18 mesi. Cordiali saluti Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve ho acquistato casa (mia 100%) nel 2008 con agevolazioni 1° casa. Nel 2013 mi sono sposato (in separazione dei beni) ed il mese scorso estinto anticipatamente il mutuo. Ora vorremmo comprare una casa più grande al 50% mia e 50% mia moglie, stesso nello stesso comune di residenza in quanto abitiamo a casa mia. Se ho capito bene: mia moglie ha le agevolazioni 1 casa, io le avrei se riuscissi a vendere il mio immobile prima o al max entro i 12 mesi dal nuovo rogito altrimenti l’agenzia mi applica le differenze di imposte (dal 2% al 9%) + interessi+30% di mora. Domanda A, fino qui è corretto?
Domanda B: per il mio 50% accenderei un nuovo mutuo la mia domanda è posso richiedere alla banca un mutuo 1° casa (applicando quindi la nuova legge di stabilità 2016 sul mutuo) o devo richiederlo 2° casa? Nel primo caso avrei anche un credito di imposta?
Grazie in anticipo
Gentile lettore, quanto scrivi è corretto. Il mutuo è prima casa con imposta sostitutiva dello 0,25% (seconda casa è del 2%). Ti suggerisco di chiedere conferma direttamente alla tua Banca se hanno recepito operativamente quanto stabilito nella legge finanziaria, applicabile al tuo specifico caso. Cordiali saluti. Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Ho una casa con due appartamenti intestati a me e mia figlia io abito sopra e mia figlia sotto.Siamo tutte e due residenti ognuno nel proprio appartamento e ogni appartamento ha la sua rendita catastale.Ho pagato fino all’anno scorso l’imu come seconda casa per il 50% dell’appartamento di mia figlia e viceversa. E’ la nostra dimora abituale e la nostra residenza anagrafica è giusto pagare come seconda casa? Grazie per la risposta
Gentile lettore, purtroppo è così come scrivi anche se ha poco senso. Potreste decidere di sciogliere la comunione delle due proprietà e intestarvi ciascuno il vostro appartamento così da risolvere definitivamente il disagio/costo. Oppure potreste limitare il trasferimento reciproco dei diritti all’usufrutto (l’IMU la paga l’usufruttuario). Oppure, terza strada che non comporta un atto notarile, potreste fare due contratti di comodato d’uso gratuito reciproco per il 50% della proprietà; in questo modo potrete avere una base imponibile ridotta alla metà. Tieni comto però che ogni anno cambia la legge finanziaria soprattutto per il comodato. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno, sono proprietario (solo io) di un appartamento acquistato con le agevolazioni della prima casa. Nel frattempo mi sono sposato (comunione dei beni) e adesso vorrei vendere l’appartamento per prenderne un’altro (da intestare a me e mia moglie). Se ho capito bene è possibile usufruire delle agevolazioni vendendo l’appartamento in mio possesso entro 1 anno o sbaglio?
grazie mille dell’attenzione
Gentile lettore, quanto scrivi è corretto. Hai tempo 1 anno dal rogito di acquisto della nuova casa per vendere la tua. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno, intanto complimenti per l’ottimo articolo. Siamo una giovane (ma non troppo coppia) e abbiamo la comunione dei beni. Abbiamo acquistato la nostra prima casa dieci anni fa sempre in comunione dei beni. Possono donare il 50% della proprietà prima casa a mia moglie per poi così godere degli incentivi della prima casa nuovamente? Facendo così avremo un solo nucleo familiare ma con due prime case, una al marito io e una a mia moglie. Le case sono in province diverse. Visto che non voglio avere problemi con l’agenzia delle entrate vi chiedo, questa operazione è lecita? Grazie
Gentile lettore, intanto grazie per i complimenti. Venendo alla tua domanda, mi sembra di capire che comprate una seconda casa e vorreste spendere meno imposte possibile per l’acquisto. Quanto prospetti è tecnicamente fattibile ma dovrete fare prima la separazione dei beni. Questi tecnicismi comportano sempre conseguenze: il cambio di residenza, il cambio del medico, l’atto di donazione, la separazione dei beni. Se poi è un cambio di residenza eslicitamente “elusivo” ai fini fiscali, non è detto che il comune accetti la domanda. Inoltre comunque un nucleo familiare può avere esenzioni IMU solo per un’abitazione, quella “principale” dove vive il nucleo familiare, anche se i coniugi hanno residenze diverse. Quindi comunque pagherete imposte comunali piene per questa nuova casa. Infine c’è l’aspetto della donazione che comporta sempre dei problemi in caso di rivendita futura. In conclusione ti consiglio di acquistare come seconda casa ed evitare un sacco di problemi. Probabilmente i costi per “costruire” l’operazione sono in linea con la maggiore imposta seconda casa. Un cordiale saluto e mi raccomando fai conoscere CasaNoi.
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve, sto per acquistare un immobile. Io sono già proprietaria con una quota del 50% di una casa in un altro comune. I miei genitori hanno pagato l’acquisto , ma io e mia sorella ne abbiamo la proprietà. Vorrei sapere, posso fare questo nuovo acquisto con l’agevolazione o no? consideri che sono proprietaria di una quota, che l’immobile si trova in un altro comune, e che potrebbe essere considerato come possesso di ABITAZIONE NON IDONEA (in quanto piccola). la ringrazio
Gentile lettrice, controlla l’atto di acquisto della casa che possiedi: se l’hai acquistata con le agevolazioni fiscali non puoi chiederle nuovamente ( a meno che tu non venda). Se invece hai acquistato la proprietà senza le agevolazioni, puoi tranquillamente usufruirne. Cordialmente Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve, io ho un piccolo monolocale di appena 40 metri quadri lordi acquistata con le agevolazioni della prima casa e sarei intenzionata ad acquistare un’abitazione più grande e più adatta per le esigenze della mia famiglia. sono sposata e con una bambina vorrei sapere se è possibile acquistare una nuova abitazione sempre con le agevolazioni della prima casa grazie
Gentile lettrice, nel tuo caso non è possibile richiedere le agevolazioni all’acquisto nuovamente. Dovrai necessariamente vendere/donare prima del nuovo rogito, o anche nei successivi 12 mesi. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Se vendo l’immobile che ho acquistato come prima casa prima dei 5 anni e acquisto entro un anno dalla vendita una nuda proprietà, conservo i benefici fiscali e sono esonerato dal pagare la differenza di imposta di registro all’Agenzia delle Entrate? grazie, Silvia
Gentile Silvia, la nuda proprietà distingue il diritto di proprietà dal diritto all’ utilizzo della casa, riservato dell’usufruttuario. La normativa, nel caso che descrivi, prevede il ri-acquisto (entro 12 mesi) di abitazione principale, dove dimorare con la famiglia e avere residenza anagrafica. Pertanto ritengo che sia necessario acquistare diritti di proprietà “completi” e non limitati alla nuda proprietà. Cordiali saluti. Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve a tutti, ho acquistato con la mia compagna casa (prima casa) a febbraio. Noi ci sposeremo in giugno, e la residenza non l’abbiamo ancora spostata. Questo periodo paghiamo come seconda casa? Ci converrebbe spostare subito la residenza?
Grazie
Gentile lettore, fino a quando non spostate la residenza pagherete IMU come seconda casa. L’esenzione vale solo per l’abitazione principale adibita a residenza e dimora della famiglia. Se avete contratto un mutuo, ricordatevi di spostare la residenza entro 12 mesi così da poter detrarre gli interessi. Se non la trasferite entro 18 mesi perderete le agevolazioni all’acquisto di cui avete beneficiato, a meno che non siate già residenti nello stesso comune. Un cordiale saluto.
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno,
mia moglie sta per acquistare una casa (chiamiamola A) nello stesso comune dove attualmente viviamo e abbiamo residenza. L’appartamento in cui viviamo ora (chiamiamola B) è di mia esclusiva proprietà. Fermo il fatto che l’acquisto di questa nuova casa (A) che sarà intestata interamente a mia moglie possa usufruire delle agevolazioni prima casa, la mia domanda è questa: è possibile una volta acquistata questa casa non chiamarsi immediatamente la residenza e darla in affitto o comodato d’uso a per esempio un familiare per il periodo di un anno o comunque entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile?
Secondo quesito: trascorso questo eventuale periodo di affitto o comodato d’uso che ripeto si circoscrive nella durata massima di 18 mesi, mia moglie trasferirà la propria residenza nella nuova casa (A). Posso trasferire anche la mia residenza nella nuova casa (A) senza perdere le agevolazioni prima casa che io ho usufruito per l’appartamento (B) di mia esclusiva proprietà acquistato da più di 5 anni?
Grazie.
Mauro
Gentile Mauro, tua moglie ha già soddisfatto il requisito della residenza poichè già risiede nel comune dove ha acquistato. Quindi non rischia di “perdere” le agevolazioni all’acquisto. Solo se rivenderà prima di 5 anni, senza riacquistare nei successivi 12 mesi un’abitazione principale, decade dalle agevolazioni all’acquisto avute. Chiaramente tua moglie, dopo aver acquistato, potrà stipulare contratto di comodato (o locazione) con un familiare. In questo caso pagherà IMU come seconda casa. Se il familiare è un parente in linea retta (figlio o genitore), in caso di comodato, la base imponibile su cui calcolare IMU si riduce alla metà. In futuro potrete entrambi trasferire la residenza nell’immobile A); tu non rischi la decadenza dalle agevolazioni (sono passati più di 5 anni). Ricordate che ogni nucleo familiare può avere esenzione IMU solo per una abitazione: quella principale dove dimora il nucleo familiare. Marito e moglie proprietari di abitazioni distinte acquistate con le agevolazioni, non hanno diritto ad avere due esenzioni IMU, anche se hanno residenze diverse. Si presume che i coniugi (non separati/divorziati) siano un unico nucleo familiare. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve io e mio marito abbiamo aquistato La prima casa 2015 abbiamo trasferito anche la residenza però voglio sapere perdiamo l’agevolazione se facessi il domicilio da mio Figlio.grazie.
Gentile lettore, da quanto scrivi avete già soddisfatto il requisito della residenza e non correte alcun rischio di “perdere” le agevolazioni. Le conseguenze riguardano altri aspetti: perderete a possibilità di avere l’esenzione IMU come abitazione principale; non potrete più detrarre eventuali del mutuo stipulato per l’acquisto. Se vendete prima dei 5 anni, siete soggetti a tassazione della plusvalenza e se non ricomprate entro 1 anno, decadete dalle agevolazioni all’acquisto di cui avete beneficiato.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve io e il mio compagno stiamo per acquistare casa insieme tra meno di un mese, volevamo sapere se potevamo usufruire delle agevolazioni della prima casa anche se lui ha già una seconda casa ( in un diverso comune da cui stiamo acquistando ) dove ha stabilito poi la sua residenza, mentre per me invece sarebbe un acquisto come prima casa ( visto che non ho immobili intestati) .Come funziona in questo caso per avere le agevolazioni? Può effettuare lui il passaggio dell immobile che ha intestato da prima a seconda casa in modo tale che possiamo avere le agevolazioni fiscali sulla nuova abitazione che acquisteremo?
Grazie
Gentile lettrice, il tuo compagno deve verificare dall’atto di proprietà se può chiedere le agevolazioni fiscali per il nuovo acquisto. Se ha ricevuto l’immobile per donazione o successione non ci sono problemi. Se invece l’ha acquistato, controlla nell’atto di compravendita se ha richiesto le agevolazioni fiscali per l’acquisto. In caso affermativo, non può richiederle nuovamente, a meno che non venda prima del nuovo acquisto. Inoltre dovrà trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la residenza nel comune dove acquista. Per quanto riguarda le imposte comunali, il diritto all’esenzione MU e TASI vale solo per l’abitazione dove si risiede.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno,
Sto completando la costruzione su un terreno di mia proprietà una casa che diverrà nel 2016 dopo il trasloco dalla mia attuale 1 casa, la mia nuova prima casa.
Posso usufruire dell’IVA al 4% e del recupero del 50% sulle fatture? Purtroppo io vedo sempre scritto acquisto da costruttore edile, ma io ho diversi appalti, edile, falegname, carpentiere etc.
Grazie mille
Luca
Gentile lettore, l’iva agevolata e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni spettano al proprietario e tutte le fatture devono essere a lui intestate. Se c’è una Ditta edile che esegue i lavori immagino che ti rilascerà fattura regolarmente. L’argomento comunque è complesso perchè dipende dalla tipologia dei lavori. Non è richiesto il requisito della residenza ma il titolo (di proprietà). Ti rimando al nostro post pubblicato sul sito CasaNoi.it ecco il link . http://www.casanoi.it/s/agevolazioni-fiscali-ristrutturazioni-risparmio-energetico
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Mi hanno detto che posso acquistare un’abitazione con agevolazioni prima casa nonostante ne posseggo già una sulla quale ho usufruito già delle agevolare prima casa solamente se la nuova abitazione si trova in una diversa provincia e nel paese in cui svolgo l’attività lavorativa e mantengo la residenza nel comune della prima abitazione. Vorrei sapere innanzitutto se ciò è vero e se si, quando posso vendere la prima abitazione, cioè se sono obbligato a non venderla e per quanto tempo.
Gentile lettore, non puoi chiedere le agevolazioni all’acquisto, se prima non vendi (o venderai nei 12 mesi successivi) l’abitazione acquistata con i benefici fiscali. Per acquisti in altro comune diverso dallla residenza, l’abitazione deve ricadere nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività intendendo per tale anche quella svolta senza remunerazione, come per esempio le attività di studio, di volontariato e sportive.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve,
a Luglio del 2015, dopo alcuni anni che il cantiere si era bloccato, io e la mia fidanzata siamo finalmente diventati proprietari dell’appartamento che avevamo acquistato su carta tramite un’agenzia immobiliare. Preciso che l’appartamento si trova nello stesso comune in cui abito ed ho attualmente la mia residenza. Vorrei sapere, visto che sono già già residente nel comune in cui si trova il nuovo appartamento, entro quanto tempo devo fare il cambio di residenza per non perdere le agevolazioni per la prima casa.
Grazie.
Gentile lettore, ai fini di non “perdere” le agevolazioni all’acquisto, l’importante è trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito. Non è necessario il trasferimento della residenza proprio nell’abitazione acquistata. Quindi hai soddisfatto il requisito. Se hai contratto un mutuo, per detrarre gli interessi ricordati però che devi trasferire la residenza nell’abitazione acquistata entro 12 mesi. Per le imposte comunali l’esenzione IMU e TASI vengono applicate solo per l’ “abitazione principale” di proprietà, quella dove si risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare. Quindi fino a quando non trasferisci la resifenza pagherai IMU per intero (seconda casa).
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve , io ho comprato una casa nel 2013 con mia moglie acquistata come prima casa con tutta le agevolazioni , adesso ci siamo separati e io ho acquistato la parte del l immobile di sua proprietà !! Io adesso voglio vendere l immobile! Sono soggetto alla plusvalenza? Dopo devo rincomprare un altro immobile per non perdere i benefici come prima casa, posso comprare anche un terreno edificabile situato in un altro comune? Grazie
Gentile lettore, rispondo alle tue due domande.PLUSVALENZA. Se vendi prima dei 5 anni sarai soggetto a plusvalenza solo se non hai utilizzato – per la maggior parte del tempo intercorrente tra l’acquisto e la vendita – l’abitazione come residenza abituale tua e della tua famiglia (“abitazione principale”). DECADENZA DAI BENEFICI FISCALI PER L’ACQUISTO . Se vendi prima dei 5 anni e non riacquisti un’abitazione principale nei successivi 12 mesi, dovrai pagare la differenza d’imposta + interessi e sanzioni. Puoi evitare la sanzioni presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro 1 anno dalla vendita. Anche l’acquisto di un terreno su cui edificare l’abitazione principale (non di lusso) entro 12 mesi interrompe la decadenza. Non è necessario che il fabbricato sia ultimato nei 12 mesi. E sufficiente che lo stesso, entro l’anno, acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Deve esistere, quindi, un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura per evitare di incorrere nella decadenza. Se il terreno ricade in un altro comune valgono le stesse regole, ma dovrai soddisfare Il trasferimento della residenza appena possibile.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
“Al momento del rogito, non deve possedere un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale. Se invece lo possiede, ha accesso alle agevolazioni purché lo venda entro un anno dalla data dell’atto (novità introdotta dall’aggrt.55 della Legge stabilità 2016). ”
e se non si riesce a vendere? quanto si dovrà pagare?
Gentile lettrice,
nel caso che prospetti il Fisco richiede di corrispondere la differenza d’imposta dovuta rispetto a quella pagata + sanzioni (pari al 30%) + interessi.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve,
nel 2005 ho acquistato il 50% di un appartamento (insieme a mio fratello, che ha comprato il restante 50%) usufruendo delle agevolazioni prima casa, e trasferendoci subito la mia residenza. Nel Novembre 2012 ho acquistato da mio fratello il suo 50% (sono diventato quindi possessore al 100% dell’appartamento), dato che ha comprato un’altra casa e si è trasferito lì (inclusa la sua residenza). Io ho quindi residenza in questa casa da 10 anni. Causa perdita lavoro, mi trovo nella necessità di trasferirmi in altra regione: posso trasferire la mia residenza in altra regione ed affittare l’appartamento, senza dover pagare sanzioni (meno di 5 anni dall’acquisto del 50%)? Purtroppo fino ad ora ho letto tutto ed il contrario di tutto…
Vi ringrazio per l’interessamento e vi porgo cordiali saluti,
Alessandro
Gentile Alessandro,
puoi tranqiillamente trasferire la residenza e affittare la casa. La decadenza dei benefici riguarda solo le vendite prima dei 5 anni e quando non si ri-acquista una prima casa (abitazione principale) entro 12 mesi. Nel tuo caso: per il primo 50% sono già pasati più di 5 anni. Per il restante 50%, dal novembre 2017 sarai libero anche di vendere senza nessun obbligo di riacquisto. Ti ribadisco che puoi affittare senza incorrere in nessuna sanzione, ma chiaramente pagherai IMU e altre imposte comunali come seconda casa.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve, io e mio marito abbiamo acquistato casa assieme quando ancora eravamo fidanzati, abbiamo fatto l atto l 11 gennaio 2013 usufruendo delle agevolazioni come prima casa,. Allora il mio fidanzato si trasferì subito mentre io non ho rispettato i termini dei 18 mesi e feci il cibo di residenza a fine agosto 2014 dopo il nostro matrimonio. Adesso ho ricevuto una salatissima sanzione… Leggendo ho visto che dall 1 al 31 agosto non vengono conteggiati i giorni x cui io avrei Superato il termine previsto dalla legge x soli 20 gg. Potrei presentare ricorso posso appellarmi e avere la possibilità di annullare questa sanzione? In che modo e in quali termini. Vi sarei infinitamente grata se ricevessi una risposta!
Alla domanda posta sta mattina vorrei aggiungere se anche la rata del mutuo andrà a subire aumenti e di quanto..
Grazie ancora!
Gentile Anna,
non credo ci siano i presupposti per un ricorso: tu hai richiesto la residenza oltre i 18 mesi dal rogito. Per quanto riguarda il mutuo. Non hai diritto alle detrazioni fiscali perchè non hai trasferito la resideza nei 12 mesi dal rogito. Ti potrebbe essere richiesta la differenza tra imposta sostitutiva pagata (0,25% dell’importo del mutuo erogato come acquisto prima casa) e quella dovuta come seconda casa (2,00%). Ritengo che la banca non abbia nessun diritto a cambiare le condizioni economiche e quindi la rata non cambia.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno, sono proprietario di un’abitazione in nuda proprietà, ricevuta per DONAZIONE nel 2002. In tale occasione ho usufruito dei benefici prima casa. A tutt’oggi sono nudo proprietario. Nello stesso comune oggi vorrei ACQUISTARE con mia moglie un’altra proprietà. Posso usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa? Grazie della cortese consulenza. Gianpaolo.
Gentile lettore, non puoi richiedre le agevolazioni fiscali in quanto proprietario (nudo proprietario) di abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali. Il fatto che ricada nello stesso comune è invece ininfluente in quanto non si tratta di proprietà esclusiva ma nuda propretà. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno,
avrei il seguente quesito da porre:
– Sono proprietaria al 100% di una casa (acquistata senza agevolazioni prima casa ormai 10 anni fa). Se dovessi cederla ad un parente ed acquistarne un’altra in comproprietà, avrei diritto ad usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa?
Grazie per il chiarimento.
Cordiali Saluti.
Gentile lettrice, se il nuovo acquisto in comproprietà riguarda un’abitazione situata nello stesso comune, per avere le agevolazioni fiscali all’acquisto dovrai necessariamente alienare prima del rogito. Se invece si tratta di un’abitazione sita in un comune diverso, potrai richiederle anche senza vendere (o donare) prima del rogito. L’eventuale trasferimento di proprietà può essere fatta anche ad un parente a titolo di donazione o vendita: dovrai approfondire con il tuo notaio. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno,
la mia compagna ha acquisito tramite successione il 50% della nostra abitazione principale (altro 50% intestata a suo zio) con le agevolazioni per la prima casa nel 2008. Ora vorremmo acquistare una casa nello stesso comune, possiamo usufruire delle agevolazioni per la prima casa nuovamente?
Gentile lettore, la tua compagna può sicuramente usufruire delle agevolazioni all’acquisto. Dopo aver acquistato sarà quindi propritaria di due abitazioni (al 50% ciascuna) e potrà avere esenzione IMU solo per l’abitazione dove risiede e dimora con la famiglia; per l’altra pagherà IMU seconda casa. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno. Io e mio marito abbiamo acquistato nel 2007 un appartamento al 50% usufruendo entrambi delle agevolazioni prima casa, nel 2008 ci siamo poi spostati in regime di comunione dei beni.
Ora vorremmo acquistare un altro appartamento per investimento mettendolo a rendita. Sarebbe possibile magari per un uno dei due, usufruire dell’agevolazione prima casa? per esempio se uno dei due vende all’altro e passando al regime di separazione dei beni? Nell’ottica del risparmio fiscale sarebbe fattibile intestare la casa a nostra figlia che ha tre anni e mezzo?
Nel caso in cui invece dobbiamo necessariamente acquistare come seconda casa il bene quale contratto di affitto e’ il piu’ conveniente? Fiscalmente come investimento e’ conveniente? considerando l’innalzamento della tassazione sui nostri redditi (circa 26/27.000 lordi a testa) e le tasse come seconda casa se ipotesi percepissimo un affitto mensile di 550E ci verrebbe qualcosa in tasca o ci potremmo addirittura rimettere? grazie mille.
Gentile lettore, molte volte abbiamo risposto a quesiti simili alla tua prima domada: puoi scorrere per cercarle. L’intestazione della casa a tua figlia non è semplice perché richiede l’autorizzazione di un giudice: puoi avere maggioi informazioni dal tuo notaio. Per l’aspetto fiscale legato alla locazione, immagino con un contratto a canone libero, consiglio l’opzione della cedolare secca (tassazione al 21%). Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve avevo acquistato al 50% con la mia ex compagna ( no matrimonio ) un appartamento. Adesso tramite atto notarile di compravendita ho acquistato il suo 50% accollandomi il mutuo. La perdita delle agevolazioni spetta a lei avendo venduto o possono chiederle anche a me ? Come posso fare per tutelarmi ? Grazie mille.
Gentile lettore, se la tua ex compagna ti ha venduto prima dei 5 anni da quano avete acquistato, decade dalle agevolazioni di cui ha beneficiato, a meno che lei non riacquisti entro 12 mesi un’abitazione principale da adibire a dimora abituale. L’agenzia dele Entrate può rivalersi sull’immobile ora di tua proprietà per incassare la differenza d’imposta+ interessi e sanzioni. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Ho acquistato un immobile alla asta di categoria catastale c/2 ed ho richiesto le agevolazioni per prima casa in quanto ho provveduto immediatamente a richiedere (e ricevere ) concessione edilizia per cambio categoria catastale con lavori per adibire l’immobile a casa residenziale. L agenzia delle Entrate mi ha rifiutato l’agevolazione tassandomi all’aliquota ordinaria. Posso fare ricorso?
grazie
Gentile lettore, poichè hai acquistato un C/2 e non un’abitazione, la posizione dell’Agenzia delle Entrate ritengo sia corretta. Ciò che avviene dopo l’acquisto è cosa diversa. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno,
sono proprietario al 100% di una casa acquistata con i benefici di prima, prima del matrimonio in comunione dei beni.
Ora con mia moglie, stiamo valutando di acquistare all’asta una nuova casa nello stesso comune. Non avendo mai beneficiato di agevolazioni, ritengo che per il 50% di mia moglie, non vi siano problemi al beneficio di prima casa.
Sul mio 50%, posso godere delle agevolazioni se vendo la mia entro i 12 mesi del nuovo acquisto? Se si, rientro nell’imposta di registro fissa di 200 euro introdotta dal governo per gli acquisti da esecuzioni immobiliari?
Grazie
Un cordiale saluto
Gentile lettore, quanto scrivi ritengo sia corretto.
Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno a tutti, avrei un quesito da sottoporre. Io e mia moglie,regime separazione dei beni, vorremmo acquistare una casa a Milano. Io non possiedo nessun altro immobile mentre mia moglie nel luglio del 2015 ha avuto dalla famiglia in donazione un’appartamento a Catania. In questo caso lei potrebbe usufruire delle agevolazioni prima casa? A breve farà anche lei la residenza su Milano.
Grazie mille per il riscontro, le sarei grato.
Gentile lettore, anche chi possiede una casa pervenuta per successione, come nel caso di tua moglie, ha diritto alle agevolazioni fiscali all’acquisto. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
La ringrazio per la risposta, sul tema ci sono tanti pareri differenti. La questione è che mia moglie ha ricevuto la casa in donazione (i genitori sono ancora in vita) ed è stata attribuita come abitazione principale. E’ possibile dunque ancora usufruire dell’agevolazione fiscale? Le chiedo scusa se le chiedo una conferma
Gentile lettore, ti confermo che tua moglie può richiedere le agevolazioni all’acquisto della prima casa. anche se possiede una casa la Catania pervenuta per donazione e adibita ad abitazione principale. Chiaramente dovrà trasferire la residenza nel comune dove acquista (Milano) entro 18 mesi dal rogito. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
C’è un decreto legge che posso citare al mio notaio che spieghi come si può godere dei requisiti prima casa anche in caso di un’altra proprietà ricevuta a titolo gratuito (donazione)?
Grazie mille
Gentile lettore, mi permetto di ricordare che se l’abitazione (pervenuta per donazione) è a titolo esclusivo e ricade nello steso comune, non hai diritto all’agevolazione fiscale per l’acquisto della nuova casa. Riferimenti normativi: puoi consulatare Guida dell’Agenzia delle Entrate Ecco il link Un cordiale saluto http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Fisco_e_casa_Acquisto_e_vendita.pdf
Giuseppe Palombelli, Ceo di CasaNoi
Buongiorno sono comprepietario di una casa al 50% con mutuo intestato al 50% comprata per entrambi con i benefici della prima casa. Ora l’altro comproprietario vuole vendermi il suo 50% prima dei 5 anni. Gli arriverà la multa ? Cioè dovrà pagare la differenza delle imposte ? Attendo un Vostro cordiale riscontro. Grazie
Gentile lettore, l’altro comproprietaro se non riacquista un’abitazione principale entro 12 mesi, può pagare la differenza d’imposta + interessi evitando sanzioni facendo richiesta all’Agenzia delle entrate. Se non lo fa, il rischio di “una multa” è una certezza: tutti gli atti di compravendita vengono infatti controllati dall’Agenzia. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buonasera,
sono proprietario al 50% di una abitazione (l’altro 50% è di mia moglie), acquistata da oltre 10 anni. Mia moglie ed io siamo in regime di separazione dei beni. Desideriamo acquistare una nuova casa da adibire a nostra abitazione principale, cercando di poter legittimamente usufruire dei benefici fiscali prima casa. Abbiamo figli minori, piccoli.
Chiedo quindi se ciò è possibile procedendo come segue:
a) mia moglie effettua una donazione a mio favore del suo 50% della nostra casa, e diviene in tal modo “libera”, senza avere alcuna proprietà o diritto su alcun immobile;
b) mia moglie acquista la nuova casa, divenendone proprietaria al100%, usufruendo delle agevolazioni prima casa,
c) senza particolare urgenza, trasferendoci comunque nella nuova casa nel giro di pochi mesi, vendiamo (o meglio, tecnicamente: vendo) la “vecchia” casa.
E’ fattibile e corretto quanto sopra?
Vi sono dei potenziali rischi?
Grazie molte in anticipo per il cortese riscontro che senz’altro non mancherà.
Saluti,
Nicola.
Gentile lettore, molte volte abbiamo risposto a quesiti simili al tuo: puoi scorrere per cercarle. Qualche osservazione. 1) A quanto amonterebbe il rispoarmio fiscale, considerati i costi notarili di un doppio atto? 2) La donazione è sconsigliabile perchè crea molti problemi di rivendibilità dell’immobile (le banche non erogano mutui per immobili pervenuti per donazione). 3) Ora siete comproprietari al 50%; un eventuale risparmio di imposte giustifica una diverso equilibrio tra il patrimonio dei coniugi? Ti consiglio di approfondire con il tuo notaio. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno, desideravo sapere se acquistando una casa posso usufruire delle agevolazioni prima casa.
premetto che ho già una casa di mia esclusiva proprietà acquistata prima del matrimonio di cui ho già usufruito delle agevolazioni.
nel 2013 mi sono separato legalmente da mia moglie e avendo una figlia di 12 anni a quella data la casa è stata assegnata a lei fino a quando la bimba non sia autonoma e indipendente.
La casa si trova in Sicilia.
io adesso da circa 3 anni lavoro in EMILIA ROMAGNA e vorrei acquistare casa.
Il domicilio c’è l’ho a Ravenna dove vivo attualmente in affitto.
La ringrazio anticipatamente per l’eventuale risposta. saluti Salvatore
Gentile lettore, se sei ancora formalmente proprietario dell’abitazione acquistata con i benefici non potrai richiederle nuovamente. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
grazie per la consulenza.
cordiali saluti Salvatore
Salve, ho ricevuto in donazione da mio padre nel 2002 un appartamento. Vorrei acquistare un appartamento in un comune diverso cioè, dove lavoro e vivo in affitto. Posso avere le agevolazioni come prima casa e richiedere il mutuo sempre come prima casa?Sposterò la residenza entro i 18 mesi dal rogito. Grazie cordiali saluti
Gentile lettrice quanto scrivi è assolutamente possibile. Anche chi possiede una casa pervenuta per successioe ha diritto alle agevolazioni fiscali all’acquisto. Ti preciso che puoi detrarre gli interessi del mutuo solo se trasferisci la residenza entro 12 mesi dal rogito e adibisci l’immobile ad abitazione principale, ovvero a dimora della tua famiglia. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
buonasera, una coniuge è proprietaria delle 3 abitazioni A3 del marito appena deceduto. Le abitazioni sono tutte nello stesso comune in cui la vedova e i 2 figli hanno la residenza. Possono i 3 eredi chiedere l’agevolazione prima casa, ciascuno per una delle 3 abitazioni in cui hanno già peraltro la residenza.
nell’attesa di un riscontro ringrazio
Gentile lettrice, ogni erede può chiedere le agevolazioni fiscali se effettivamente adibisce l’abitazione a propria residenza e dimora abituale. Quindi ogni erede può al massimo chiedere l’agevolazione fiscale per una sola abitazione ben individuata. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buongiorno, ho acquistato un appartamento a Milano (Comune di residenza sia allora che oggi) nel 2010, categoria catastale A/2. Dal 2013 ho dovuto spostarmi perché la famiglia si è allargata quindi da allora non è più abitazione principale in quanto ora abito in affitto in un altro appartamento sempre a Milano. L’appartamento di mia proprietà è a sua volta preso in affitto da un inquilino. Posso usufruire delle agevolazioni prima casa ed in particolare IMU ridotto e detrazione interessi mutuo? Non possiedo altri immobili.
Grazie mille,
Alessandro Borelli
Gentile Alessandro, purtroppo non potrai avere esenzione IMU e TASI nè detrarre gli interessi del mutuo. Questi vantaggi fiscali sono applicabili solo alle abitazioni principali dove si dimora con la propria famiglia. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buon pomeriggio.
Sono proprietario unico di un immobile acquistato usufrendo delle agevolazioni prima casa, prima di essermi sposato in regime di comunione dei beni. Mia moglie è proprietaria al 50% di un’altra casa sita nello stesso comune, ed ha usufruito anch’essa dell’agevolazione prima casa. Vorremmo ora comprare una casa nello stesso comune, in cui trasferiremmo la residenza della nostra famiglia. E’ possibile per lei godere nuovamente delle agevolazioni prima casa, se acquista a suo nome l’immobile, e cede a titolo gratuito il 50% della sua propretà precedente al fratello comproprietario? Ha qualche influenza il fatto che io abbia già goduto dello stesso diritto prima di sposarci?
Grazie mille per la cortesia.
Cordiali saluti,
Alessandro
Gentile lettore, poichè siete sposati in comunione dei beni, qualsiasi acquisto immobiliare sarà di entrambi voi coniugi. Per effettuare tutti i passaggi di cui scrivi, dovete effettuare una separazione di beni, oltre poi la donazione di tua moglie del 50% dell’abitazione posseduta a favore del fratello. Valutate bene se non conviene pagare imposte piene. Quanto andreste a risparmiare? Vi consiglio di chiedere assistenza ad un notaio anche per gli aspetti patrimoniali all’interno della famiglia legati all’intestazione delle case. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Buonasera. Sono proprietario i una mansarda accatastata c/2 e senza abitabilità, e attualmente convivo in una casa presa in affitto. Ho fatto un’offerta per l’acquisto di una casa situata in altro comune, dove sposterei la mia residenza. Posso chiedere di sicuro l’agevolazione fiscale come prima casa? Grazie e cordiali saluti
Gentile lettore, da quanto scrivi non possiedi alcuna abitazione. La mansarda è una soffitta. Puoi quindi chiedere i benefici fiscali acquisto prima casa. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi
Salve ho acquistato la mia prima casa che agevolazioni ho?? Cosa pago e non pago. I mobi li che compro sono detraibili se dovessi fare la ristrutturazione sono detraibili. La casa lo comprata nel 2016
Gentile lettore, la tua domanda è molto ampia e generica. Puoi trovare le risposte dentro il nostro blog e/o sito. Un cordiale saluto
Giuseppe Palombelli, CEO di CasaNoi