Interventi di Attività Edilizia Libera – quali sono?
0 commentiQuali sono gli interventi di attività edilizia libera?
Gli interventi di attività edilizia libera sono quelli definiti all’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia (dpr 380/01).
Il decreto 222/2016 detto Scia 2, attuativo della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione, ha ampliato il novero degli interventi considerati “liberi”, ovvero quelli per i quali non è necessario alcun titolo autorizzativo.
Normalmente, sono realizzabili liberamente gli interventi di manutenzione ordinaria, ossia tutti quelli di riparazione, sistemazione e ripristino delle finiture degli edifici o degli impianti
A titolo di esempio, si tratta di interventi come:
- tinteggiatura
- rifacimento dei pavimenti
- riparazione degli impianti
- sostituzione tegole, ecc.
Agli interventi di manutenzione ordinaria il decreto Scia 2 ha aggiunto anche i seguenti:
- installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW
- eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni e di altri manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, a esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, eseguite in aree esterne al centro edificato
- movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
- pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (centri storici)
- aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Si tratta in pratica degli interventi per i quali in passato era necessario presentare una CIL – comunicazione di inizio lavori semplice.
Come realizzare gli interventi di attività edilizia libera
A seguito della modifica introdotta dal decreto Scia 2 gli interventi sopra descritti si possono oggi realizzare liberamente.
Il decreto prevede addirittura che le Regioni possano estendere la disciplina dell’attività edilizia libera ad altri interventi edilizi, a eccezione di quelli soggetti a Permesso di Costruire o super Scia.
Un consiglio personale…
Personalmente consiglio comunque di comunicare sempre al Comune l’inizio di una attività edilizia, anche se libera.
Ad esempio, interventi come l’installazione di pannelli fotovoltaici o le opere di pavimentazione esterna di un fabbricato possono essere comunicate all’ente attraverso l’invio di una lettera in carta semplice.Altrettanto consigliabile è dare avviso del completamento dell’intervento (comunicazione di fine lavori).
Interventi di attività edilizia libera per i quali rimane necessaria la CIL
A ben vedere, tra gli interventi sopra elencati, uno rimane soggetto all’obbligo di Comunicazione di Inizio Lavori, ed è il seguente, indicato al comma 1, lettera e-bis, dell’art. 6 dpr 380/01:
“le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni”.
Infatti, con l’accordo in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti locali del 4 maggio 2017 sono stati approvati i nuovi moduli unificati per i titoli autorizzativi e tra questi è presente anche il modulo CIL specificamente previsto per questo intervento.
La Comunicazione non è asseverata e quindi, per presentarla, non occorre affidare l’incarico a un tecnico, ma può farlo direttamente il proprietario.