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Interventi di Attività Edilizia Libera – quali sono?

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Quali sono gli interventi di attività edilizia libera?

Gli interventi di attività edilizia libera sono quelli definiti all’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia (dpr 380/01).

Il decreto 222/2016 detto Scia 2, attuativo della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione, ha ampliato il novero degli interventi considerati “liberi”, ovvero quelli per i quali non è necessario alcun titolo autorizzativo.

Normalmente, sono realizzabili liberamente gli interventi di manutenzione ordinaria, ossia tutti quelli di riparazione, sistemazione e ripristino delle finiture degli edifici o degli impianti

A titolo di esempio, si tratta di interventi come:

  • tinteggiatura
  • rifacimento dei pavimenti
  • riparazione degli impianti
  • sostituzione tegole, ecc.

Agli interventi di manutenzione ordinaria il decreto Scia 2 ha aggiunto anche i seguenti:

  • installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW
  • eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni e di altri manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, a esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, eseguite in aree esterne al centro edificato
  • movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
  • serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
  • opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione
  • opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
  • pannelli solari e fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (centri storici)
  • aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Si tratta in pratica degli interventi per i quali in passato era necessario presentare una CIL – comunicazione di inizio lavori semplice.

Come realizzare gli interventi di attività edilizia libera

A seguito della modifica introdotta dal decreto Scia 2 gli interventi sopra descritti si possono oggi realizzare liberamente.

Il decreto prevede addirittura che le Regioni possano estendere la disciplina dell’attività edilizia libera ad altri interventi edilizi, a eccezione di quelli soggetti a Permesso di Costruire o super Scia.

Un consiglio personale…

Personalmente consiglio comunque di comunicare sempre al Comune l’inizio di una attività edilizia, anche se libera.
Ad esempio, interventi come l’installazione di pannelli fotovoltaici o le opere di pavimentazione esterna di un fabbricato possono essere comunicate all’ente attraverso l’invio di una lettera in carta semplice.

Altrettanto consigliabile è dare avviso del completamento dell’intervento (comunicazione di fine lavori).

Interventi di attività edilizia libera per i quali rimane necessaria la CIL

A ben vedere, tra gli interventi sopra elencati, uno rimane soggetto all’obbligo di Comunicazione di Inizio Lavori, ed è il seguente, indicato al comma 1, lettera e-bis, dell’art. 6 dpr 380/01:
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni”.

Infatti, con l’accordo in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti locali del 4 maggio 2017 sono stati approvati i nuovi moduli unificati per i titoli autorizzativi e tra questi è presente anche il modulo CIL specificamente previsto per questo intervento.

La Comunicazione non è asseverata e quindi, per presentarla, non occorre affidare l’incarico a un tecnico, ma può farlo direttamente il proprietario.

Articolo scritto da:

Carmen Granata

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Architetto libera professionista e giornalista pubblicista. Si occupa di progettazione e consulenza immobiliare anche online. Il suo sito è "GuidaxCasa".

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