Agevolazioni “prima casa”
1.999 commentiIstituite a partire dal 1982 dal governo italiano per favorire l’acquisto di immobili ad uso abitativo, le agevolazioni sulla prima casa sono un utile strumento di risparmio a disposizione dell’acquirente. Ma chi ne ha effettivamente diritto? Di seguito trovate le indicazioni complete e aggiornate.
Chi ha diritto alle agevolazioni “prima casa”
Ecco i requisiti che l’acquirente privato deve avere per avere accedere alle agevolazioni(previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della tariffa parte prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131):
- Al momento del rogito, non deve possedere un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale. Se invece lo possiede, ha accesso alle agevolazioni purché lo venda entro un anno dalla data dell’atto (novità introdotta dall’art.1 comma 55 della Legge stabilità 2016). Unica eccezione è quando un comproprietario acquista un’ulteriore quota di proprietà dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa. L’agevolazione spetta se il possesso dell’immobile è pervenuto a titolo gratuito (come avviene in caso di eredità o donazione). L’agevolazione non spetta invece in caso di comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, etc. di abitazione acquistata con i benefici prima casa.
- Non essere proprietario esclusivo (o in comunione con il coniuge) – al momento del rogito – di altra abitazione posta nello stesso comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando (fa eccezione il possesso di abitazione nello stesso comune, acquistata con le agevolazioni, che verrà venduta entro un anno dall’atto).
- Avere la residenza nel comune, oppure dichiarare nell’atto di acquisto di voler stabilire entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando. Il requisito della residenza nello stesso comune, viene superato se l’acquisto viene effettuato: a) nel comune dove si svolge l’attività; b) nel comune dove ha sede o esercita l’attività l’impresa da cui dipende, in caso di trasferimento all’estero per ragioni di lavoro; c) in qualsiasi comune nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero e che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano.
Pertanto l’ottenimento delle agevolazioni “prima casa” non è vincolato al fatto che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale dell’acquirente. Può infatti essere acquistata con le agevolazioni “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittarsi dopo l’acquisto.
L’agevolazione prima casa non riguarda le abitazioni classificate di lusso, a prescindere dai requisiti dell’acquirente. Per abitazioni di lusso, che non godono delle agevolazioni prima casa, si intendono gli immobili ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 abitazioni di tipo signorile
- A/8 ville
- A/9 castelli/palazzi
Il proprietario o comproprietario di un’abitazione può usufruire delle agevolazioni “prima casa” quando sta per acquistarne un’altra?
Occorre distinguere diversi casi.
1) L’agevolazione spetta se la proprietà dell’immobile è pervenuta a titolo gratuito (come avviene in caso di eredità), ad eccezione del caso al punto 2)b di seguito descritto.
2) Non spetta invece se l’acquirente è:
a) già proprietario o comproprietario di un immobile, o anche di una porzione di immobile acquistato in tutto il territorio nazionale con l’agevolazione “prima casa”;
b) già proprietario esclusivo o in comunione con il coniuge di abitazione nel medesimo comune.
Unica eccezione la troviamo quando il comproprietario di una porzione di immobile, acquistato con l’agevolazione “prima casa”, incrementa la sua quota acquistando un’ulteriore quota dello stesso immobile: ad esempio, se un comproprietario al 50% acquista l’ulteriore 50% della casa.
Solo in questo caso è possibile usufruire dell’aliquota ridotta.
Come e quando si richiedono?
Le agevolazioni prima casa si richiedono direttamente e semplicemente al notaio durante il rogito per l’acquisto.
Acquisto prima casa nelle vendite giudiziarie
Anche per questa tipologia di operazioni di acquisto si possono chiedere le agevolazioni prima casa. Il risparmio fiscale previsto dalla Legge di stabilità 2017 è molto elevato e ciò rende queste operazioni molto convenienti e vantaggiose: le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono pari ad una quota fissa di 200 euro ciascuna, per una importo complessivo di soli 600 euro!
Si tratta quindi di un risparmio molto consistente nell’ordine di migliaia / decine di migliaia di euro (dipende dal valore catastale).
La decadenza delle agevolazioni prima casa
La perdita delle agevolazioni prima casa avviene nei casi in cui il beneficiario:
- ha dichiarato il falso
- non ha la residenza nel comune della prima casa entro i 18 mesi previsti
- vende o dona l’immobile prima dei 5 anni dall’acquisto e non riacquista un’altra prima casa entro un anno. Sono esclusi i trasferimenti di proprietà tra i coniugi a seguito di sentenza di separazione (sentenza Corte di Cassazione del 17 febbraio 2016, n. 5356).
La decadenza dalle agevolazioni prima casa comporta le seguenti sanzioni:
- il pagamento della differenza d’imposta non versata
- il pagamento degli interessi
- la sanzione pari al 30% dell’imposta stessa
Chi vende casa prima dei 5 anni senza acquistarne un’altra da adibire ad abitazione principale entro 12 mesi, può evitare le sanzioni, presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate.
Leggi tutti i casi particolari relativi alle agevolazioni prima casa (nuda proprietà, casa all’estero, cambio di residenza, vendita della casa prima dei 5 anni, ecc).
Guarda la video guida del notaio
L’esperto di CasaNoi, il notaio Federico Alcaro, spiega cosa sono e come funzionano le Agevolazioni prima casa.
Buon giorno,
ho acquistato una unità immobiliare usufruendo delle agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa, poi, per ragioni familiari, tale unità immobiliare è stato venduta entro i 5 anni dall’acquisto.
So che per non perdere le agevolazioni devo acquistare una nuova casa entro un anno, da adibire ad abitazione principale.
Dal momento che io e mio marito siamo in regime fiscale di separazione dei beni e lui è intestatario della villetta dove attualmente abbiamo la residenza, avrei pensato di acquistare (sempre come prima casa) la quota parte del 50% di tale abitazione.
E’ una cosa fattibile ??
Grazie
Gentile Ada, sicuramente lo puoi fare. ti consiglio di approfondire con il tuo notaio di fiducia. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno,
Sono in fase di acquisto di un appartamento come prima casa che acquisterei a metà con la mia compagna. Lei è già in possesso di una abitazione nel comune perciò sappiamo che, per la sua quota, non potremo sfruttare le agevolazioni. Io ho 1/8 di casa di mio padre e 1/8 di casa di mia nonna, dove però risiedono e vivono loro. Tali quote derivano da una successione. Io posso perciò avere diritto alle agevolazioni prima casa per la mia quota?
Grazie e saluti
Gentile Federico, tu puoi chiedere le agevolazioni all’acquisto; pagherai imposta ridotta sulla tua quota del 50%. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Intanto ringrazio per l’esauriente e pronta risposta avuta ad altra domanda nei giorni scorsi. Ho necessità di un altro chiarimento. Essendo risultato aggiudicatario di un appartamento uso abitativo con beneficio prima casa ad un’asta giudiziaria (procedura esecutiva, non fallimentare), sono attualmente in attesa del decreto di trasferimento. Non ho ancora chiaro quale sarà la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro. Premesso che NON ho indicato di voler fruire del beneficio del prezzo-valore, in quanto, avendo stabilito un prezzo-limite nella gara d’asta INFERIORE al valore catastale, ho pensato che avrei ottenuto un minor esborso a livello di imposta di registro rispetto al prezzo valore. In effetti mi sono aggiudicato l’immobile ad un prezzo ben inferiore al valore catastale. Date queste premesse, quale sara la base imponibile che verrà utilizzata dal tribunale? Io ritengo che, ai sensi dell’art.44 del DPR 131/1986, l’imposta sia da calcolare sul prezzo di aggiudicazione (ipotesi a me più favorevole). Dato che il citato articolo parla di “esecuzioni forzate”, l’asta della procedura esecutiva tramite tribunale rientra nella casistica? Altrove invece ho letto che la base imponibile potrebbe essere il valore di mercato/ valore venale in comune commercio o eventualmente quale sarebbe? quello indicato in perizia? La base d’asta iniziale? O altro?. Secondo voi, nel caso favorevole di applicazione dell’imposta di registro sul prezzo di aggiudicazione, rischierei un futuro accertamento da parte dell’Agenzia delle Entarte? Vi ringrazio anticipatamente.
Gentile Lorenzo, questo blog è un sito di informazioni generali e non vuole addentrasi in tematiche legali-tributarie molto specifiche come tu richiedi.La mia risposta è di tipo informativo e di buon senso, a beneficio di tutti i lettori. Hai acquistato da Tribunale: puoi quindi avere senza difficoltà queste informazioni dal Delegato del Giudice o in cancelleria. Ti saremo grati se vorrai poi portare la tua esperienza all’interno del blog. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve! ho letto che se si vende casa prima dei 5 anni senza acquistarne un’altra si va incontro alla restituzione delle agevolazioni. Ma se oggi firmo un preliminare con effetti anticipati (quindi percepisco una caparra ecc.) andando a rogito subito dopo il termine dei 5 anni incorro in sanzioni oppure fa fede il rogito e non il preliminare?
grazie mille!!!
Gentile Pierluigi, fa fede il rogito. i 5 anni si calcolano tra la data del rogito di acquisto e la data del rogito di vendita. Chiedi comunque la collaborazione del notaio che cura l’atto. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buonasera pongo questa domanda ho acquistato casa nel 2011 con le agevolazioni prima casa per motivi di salute ho rivenduto nel 2013 richiesto il ravvedimento operoso e pagato i dovuti importi all agenzia delle entrate…Ora sono in affitto,ma sono nelle condizioni di comprare una nuova prima casa posso usufruire nuovamente delle agevotazioni? Grazie
Gentile Giulia, certamente puoi richiedere le agevolazioni per l’acquisto. Auguri per la nuova casa. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve,
ho ricevuto dai miei genitori in donazione gratuita un appartamento con pertinenze nella mia citta’, sfruttando le agevolazioni prima casa. Ora voglio comprare un altro appartamento in un’altra citta’. Posso usufruire delle agevolazioni prima casa (quindi imposte al 2% anzicche’ 9%) col solo impegno di metterci la residenza entro 18 mesi, senza vendere la casa ricevuta in dotazione?
Grazie
In questo blog non rispondiamo ad utenti anonimi. GP
Salve avrei bisogno di chiarimenti per l’acquisto della prima casa.. Ho intenzione di acquistare la mia prima casa richiedendo il mutuo e andandoci a vivere, quindi spostando nel giro di poco la residenza lì.
Se fra due anni, quindi non rispettando il vincolo dei 5 anni, decidessi di vendere questa casa per comprarne un’altra, probabilmente in un comune diverso da quello dove sto per acquistare, ho capito che:
– se l’acquisto del nuovo immobile avviene entro un anno dalla vendita, non devo “restituire” le agevolazioni ricevute, e posso usufruire delle agevolazioni “complete” anche per il nuovo acquisto acquisto (come se in precedenza non avessi comprato un’altro immobile con agevolazioni prima casa)
– questione plusvalenza eventuale da pagare: se in questo periodo che ho avuto la casa ho sempre avuto la residenza lì, non sono tenuta a pagarne la plusvalenza (che se ho capito bene c’è quando vendo a un prezzo maggiore rispetto all’acquisto).
Le chiedo la cortesia di confermarmi se ho capito bene il tutto,
La ringrazio anticipatamente
Elena
Gentile Elena, ti confermo che quanto hai scritto è corretto. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Gentile Giuseppe, nel momento in cui si vende la prima casa (acquistata usufruendo delle agevolazioni) per poi aquistarne una nuova entro una anno, SI PUò ACQUISTARE NELLO STESSO COMUNE OPPURE BISOGNA ACQUISTARE PER FORZA IN UN COMUNE DIVERSO DAL PRIMO?
Gentile Marco, bisogna distinguere se vendi prima dei 5 anni o meno. 1) VENDITA ABITAZIONE ACQUISTATA CON I BENEFICI PRIMA CASA PRIMA DEI 5 ANNI. Per non “decadere” dalle agevolazioni bisogna acquistare una casa da adibire un’abitazione principale ENTRO 12 MESI: una casa dove stabilire la residenza e dimorare con il proprio nucleo familiare. Chiaramente questa casa può ricadere in qualsiasi comune italiano. 1) VENDITA ABITAZIONE ACQUISTATA CON I BENEFICI PRIMA CASA DOPO 5 ANNI. Si può nuovamente acquistare un’abitazione con le agevolazioni, in qualsiasi momento, con obbligo di stabilire la residenza nel comune entro 18 mesi dal rogito. Non è necessaria la residenza proprio nella casa acquistata. – Mi auguro che la risposta sia comprensibile: è questo un argomento molto ostico. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Ho ereditato (tramite un testamento registrato) una casa a Roma lasciata dai miei genitori, e mi risulta prima casa con tutte le agevolazioni. Sono sposato e mia moglie ha la residenza da me , circa quattro anni fa è morta mia suocera (intestataria di un immobile a Roma), dopo circa tre anni morì anche mio suocero e di conseguenza l’immobile andò di eredità a mia moglie unica figlia. Quella casa ancora oggi e rimasta vuota e qui faccio la domanda: io ancora oggi continuo a pagare le tasse come seconda casa perchè mia moglie risulta avere la residenza a casa mia – qualcuno mi dice che è sbagliato visto che ha ereditato l’immobile e per questo può essere classificata prima casa , altri mi dicono che sia giusto pagare le tasse come seconda casa- gli chiedo gentilmente un chiarimento preciso per capire chi ha ragione per non commettere errori nel ringraziarla anticipatamente resto in attesa di una sua risposta in merito Angelo
Gentile Angelo, nell’analizzare le agevolazioni prima casa non bisogna confondere le agevolazioni per l’acquisto (o per la successione) con le tasse agevolate sulla proprietà (IMU). L’esenzione IMU vale per una sola abitazione per nucleo familiare: la casa dove dimora il nucleo familiare e dove il proprietario ha la residenza anagrafica. Quindi anche se sua moglie trasferisce la residenza anagrafica nell’abitazione di sua proprietà “vuota” non ha diritto all’esenzione IMU perché già lei (coniuge) ne usufruisce. Lo spirito della norma è quello di riservare questa esenzione fiscale ad una sola casa per nucleo familiare. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Piero
buongiorno, nel 2012 ho acquistato una casa nell’atto ho dichiarato che si tratta di prima casa e di trasferire entro i 18 mesi la residenza per avere l’agevolazione del 2%. Passati i 18 mesi non ho trasferito la residenza, l’Agenzia delle Entrate mi invia un avviso di pagamento della maggiore imposta e le sanzioni. Nel comune dove ho acquistato l’immobile ho il domicilio fiscale perchè lavoro come dipendente in una ditta. Ho presentato ricorso invocando il domicilio fiscale, cioè il luogo dove svolgo l’attività lavorativa, in quanto previsto dalla legge. L’agenzia delle Entrate lo respinge perchè dice che bisognava indicarlo nell’atto notarile, in base ad una sentenza della Corte di Cassazione . 21282 del 18/09/2013, successiva alla data di acquisto. Ho verificato nella legge art. 1 della tariffa, lettera a) dice di indicare nell’atto solo la residenza e non il domicilio fiscale. Secondo me l’agevolazione spetta ugualmente, primo perchè la senenza è intervenuta successivamente nel 2013, e poi perchè la legge è chiara, la Corte di Cassazione nella sentenza usa il termine “s’intende”, dov’è allora la certezza del diritto? Volevo sapere se ho ragione e cosa eventualmente posso fare?
Grazie anticipatamente
Piero da Nuoro
Gentile Piero, non sono in grado di dare una risposta esauriente trattandosi di questione di diritto complessa. Pubblichiamo volentieri il tuo commento e invitiamo gli altri lettori “professionisti” (legali, commercialisti e notai) ad intervenire. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve, sono sposato in separazione dei beni e alcuni anni prima del matrimonio ho acquistato l’appartamento dove risiediamo con le agevolazioni per la prima casa.
Qualora mia moglie volesse acquistare un appartamento nello stesso comune, ma non spostare la residenza, potrebbe usufruire di alcune agevolazioni come prima casa?
su alcuni siti ho letto che le agevolazioni si possono avere anche per investimenti.
Gentile Dario, le agevolazioni all’acquisto della prima casa sono concepite per dare la possibilità a tutti i cittadini di effettuare un acquisto con imposta ridotta. Il vincolo è quello di trasferire (o avere) la residenza nello stesso comune entro 18 mesi. Da quanto scrivi tua moglie può quindi usufruirne. Potrà poi utilizzare l’immobile come desidera, anche affittarlo, pagando le relative imposte comunali e sul reddito. Per completezza ti riporto gli altri 2 vincoli a cui deve attenersi tua moglie. 1)non avere un’abitazione in proprietà esclusiva (o con il coniuge) nello stesso comune; questo vuol dire che se la nuova casa viene intestata anche a te non può beneficiarne. 2) Ultimo vincolo è che tua moglie non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, etc acquistati con le agevolazioni fiscali su tutto il territorio nazionale. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
A fine 2016 sono divenuto aggiudicatario di un appartamento ad un asta immobiliarie in una procedura esecutiva ed a breve (ritengo nel corso del corrente anno 2017) diverrò effettivo proprietario attraverso il decreto di trasferimento disposto dal tribunale.
In sede di domanda di partecipazione all’asta ho fatto richiesta di poter fruire di benefici “prima casa” in quanto, pur essendo attualmente comproprietario al 50% con mia sorella di altro immobile acquistato come “prima casa”, ho intenzione a breve di rivendere alla sorella la mia quota (in modo che ognuno dei 2 fratelli abbia la propria “prima casa”), sfruttando quanto concesso con la novità introdotta dall’art.55 della Legge stabilità 2016, che in sostanza dice che ha accesso alle agevolazioni prima casa chi già possiede un immobile sul territorio nazionale già acquistato con benefici prima casa purché lo venda entro un anno dalla data dell’atto.
La mia interpretazione è corretta e cioè avrò i benefici “prima casa”, purché rivenda a mia sorella la mia quota dell’immobile che abbiamo attualmente in comproprietà entro 12 mesi dall’atto, cioè immagino dalla data del decreto di trasferimento? Questo vale anche per immboli acquistati all’asta? Inoltre valeva solo entro il 31.12.2016 oppure vale anche se avrò il decreto di trasferimento nel 2017?
Gentile Lorenzo, l’articolo della legge di stabilità 2016 che citi non ha una scadenza temporale. Modifica infatti la normativa sull’imposta di registro (“tariffa”) da applicare per l’acquisto della prima casa (articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131). La norma riguarda tutti gli acquisti, anche quelli tramite Tribunale. Hai tempo 12 mesi dalla data del decreto di trasferimento. Ti segnalo che le imposte per l’acquisto della prima casa da tribunale nel 2016 erano ridotte in misura fissa a 600 euro (200 per imposta di registro, 200 per imposta catastale, 200 per imposta ipotecaria). Non sono a conoscenza che questa misura sia stata prorogata al 2017. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Grazie per la esauriente risposta. Avrei un ulteriore quesito.
Riepilogando: sono aggiudicatario di un appartamento all’asta per il quale ho richiesto i benefici “prima casa” e per il quale sono in attesa del decreto di trasferimento. Nella domanda di partecipazione all’asta (offerta) non ho però indicato di voler fruire del credito di imposta (registro) in relazione al precedente acquisto “prima casa” (abitazione che venderò a breve).
1. Ritiene che potrò ugualmente beneficiare del suddetto credito?
2. Se sì, devo formalizzare subito la richiesta al delegato alla vendita oppure al tribunale prima dell’emissione del decreto di trasferimento?
3. In sostanza, è possibile ad integrazione di quanto richiesto in sede di offerta, chiedere un ulteriore beneficio fiscale (credito imposta) che immagino debba essere inserito nel decreto di trasferimento?
4. Infine, mi conferma che per poterne fruire devo rivendere la casa precedentemente acquistata come “prima casa” prima del decreto di trasferimento della nuova “prima casa”?
Grazie.
Gentile Lorenzo, puoi chiedere tutto al Delegato. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Gent.mo Giuseppe, le confermo che questa misura è stata estesa fino al 30 giugno 2017.
Cordialmente, Marco.
salve, ho acquistato un immobile in asta che è occupato dall’esecutato e sarà libero tra due anni. ho usufruito al momento del rogito delle agevolazioni fiscali acquisto “prima casa” non possedendo altri immobili. preciso che risiedo nello stesso comune in cui ho acquistato l’immobile. l’esecutato che occupa il mio appartamento non mi consente di stabilire li la residenza, posso lo stesso usufruire delle agevolazioni “prima casa” pur non abitandola e non avendovi la residenza? cosa posso fare per stare tranquillo?
Grazie
Andrea
Gentile Andrea, è sufficiente la residenza nel Comune. Non corri quindi alcun rischio di “perdere” le agevolazioni. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
salve una domanda:
ho acquistato una casa all’asta che si libererà tra due anni. è l’unico bene che possiedo ed ho chiesto l’agevolazione per l’acquisto prima casa durante la procedura notarile. la domanda che faccio è questa: non posso stabilire li in quella casa la residenza, poichè la persona che lo occupa è contraria, e sono residente nello stesso comune in cui ho acquistato l’immobile(Roma). c’è rischio che possa perdere l’agevolazione non stabilendo li la mia residenza? come posso ovviare a questa cosa?
grazie mille
Andrea
Gentile Andrea, è sufficiente la residenza nel Comune. Non corri quindi alcun rischio di “perdere” le agevolazioni. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve,ho acquistato un’abitazione in regime di “prima casa” impegnandomi a trasferire la mia residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile. Dalla data del rogito alla data del mio trasferimento di residenza sono passati 4 mesi (2014) per i quali l’agenzia delle entrate mi richiede di pagare le imposte come seconda casa (solo in riferimento a questi 4 mesi). L’agenzia delle entrate ha commesso un errore o sono io che devo pagare? se non sono tenuto a pagare le imposte come seconda casa per quei 4 mesi quel’è la legge di riferimento
La ringrazio anticipatamente
Paolo da Salerno
Gentile Paola, penso che tu ti riferisca all’IMU (seconda casa) che avresti dovuto pagare per quei 4 mesi. Viceversa non sei soggetta a “decadenza” (=perdita) dai benefici fiscali per l’acquisto di prima casa perché hai trasferito la residenza nel termine dei 18 mesi dal rogito. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve a tutti,
vi spiego, spero in maniera chiara, il mio dubbio su un quesito, che sebbene presente ripetutamente sul web, non sono riuscito, ancora oggi, a dare una risposta.
In un anno e mezzo ho fatto 2 operazioni di acquisto, ristrutturazione e rivendita di un immobile (prima casa), adibito ad abitazione principale con relativo trasferimento di residenza. Nelle case che acquisto, ci vivo realmente, ma se trovo un acquirente che mi dà quanto voglio, la vendo.
Mi chiedo:
1. è vero che io non pago nulla sulla plusvalenza poiché l’immobile è per me abitazione principale per più della metà del periodo dall’acquisto alla vendita??
2. Quante volte posso fare questo tipo di operazione?
Il mio lavoro è molto distante dal mondo immobiliare, ma ristrutturare immobili mi piace e mi appassiona molto.
Gentile Marco, si capisce che sei un appassionato dell’immobiliare. Quanto scrivi al punto 1) è corretto. Passando al punto 2) puoi vendere e riacquistare infinite volte teoricamente. Per non decadere dalle agevolazioni fiscali ricordati che per l’acquisto: 1) dovrai sempre acquistare entro 1 anno dalla vendita; 2) sempre entro 1 anno dalla vendita dovrai adibire l’abitazione acquistata ad abitazione principale. Si pone quindi il problema, a volte, di un riacquisto di un’abitazione che necessita di ristrutturazione importante e non consente di abitare la casa. Questo è un problema …. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve,
per evitare di incorrere nella decadenza delle agevolazioni prima casa in caso di vendita infraquinquennale dell’immobile, è valido l’acquisto parziale (a titolo oneroso) di una percentuale dell’appartamento di mia moglie (siamo in regime di separazione di beni)?
Altra domanda: qual’è la decorrenza dei termini di notifica di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate (3 anni + 1 dalla firma del rogito)? Sono cambiate le normative con la legge di stabilità 2016, modificandone i termini?
Gentile Francesco, qualsiasi acquisto di diritti reali è valido. L’importante è che entro 12 mesi dalla vendita:
1) venga stipulato il rogito di acquisto di diritti reali di abitazione non di lusso 2) avvenga il trasferimento della residenza 3) venga adibita ad “abitazione principale”, ovvero a dimora propria e del proprio nucleo familiare.
Se l’acquisto di una parte dei diritti dell’abitazione di tua moglie soddisfa queste condizioni, eviti la decadenza dai benefici. I termini per l’accertamento che indichi, a quanto mi risulta, sono validi. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve, mio zio ha acquistato una casa circa 19 mesi fa (non di lusso) e vi ha trasferito la residenza entro i 18 mesi previsti per l’agevolazione di prima casa. Ora, trascorsi 8 mesi dal cambio di residenza si rende necessario per motivi di salute che si trasferisca in altra abitazione piu’ idonea alle cure. Perde in questo caso l’agevolazione 1 casa ? La casa acquistata non e’ data in affitto . Grazie
Gentile Antonella, tuo zio ha trasferito la residenza entro il termine dei 18 mesi previsto dalla normativa. Ha quindi adempiuto a tale obbligo. Può stare tranquillo: se cambia residenza non “decade” dalle agevolazioni fiscali di cui ha usufruito per l’acquisto. Ai fini delle imposte comunali, perderà il vantaggio dell’esenzione IMU prevista per le “abitazioni principali” dove si risiede. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve, sto acquistando un appartamento sopra del mio. Attualmente risiedo e godo delle agevolazione prima casa nell’appartamento avuto precedentemente in donazione da mio padre. Per questo nuovo acquisto posso godere delle agevolazioni prima casa sia in fase di rogito che di mutuo bancario?
Grazie
Gentile Dario, se possiedi in via esclusiva l’appartamento ricevuto in donazione non puoi richiedere le agevolazioni all’acquisto “prima casa”. Infatti la normativa esclude coloro che possiedono in via esclusiva altra abitazione sita nello stesso comune. Di conseguenza pagherai imposte piene per l’acquisto. Anche il mutuo stipulato per l’acquisto sarà considerato “seconda casa” e dovrai pagare imposta sostitutiva del 2% sull’importo erogato (rispetto all’ 0,25% di imposta sostitutiva per i mutui prima casa). Gli interessi del mutuo sono detraibili solo se la casa acquistata sarà adibita ad “Abitazione Principale” (residenza e dimora abituale del nucleo familiare) entro 12 mesi dalla stipula. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve ho bisogno di un’informazione, se possibile…per usufruire delle detrazioni degli interessi passivi sul mutuo per l acquisto prima casa…entro quanti mesi devo trasferire la residenza all interno dell immobile? Perchè su internet alcuni parlano di 12 mesi altri di 18 mesi…grazie in anticipo
Gentile Daniele, entro 12 mesi devi adibire la casa come abitazione principale. Vedi il nostro post sull’argomento. Troverai tutti i dettagili. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve vi scrivo da l’aquila.ho appena finito di costruire la mia prima casa.fine lavori settembre2016.e da questo mese ho smesso di pagare l’imu sul terreno edificabile..volevo sapere se anche per me che ho costruito anziché comprare vale la regola dei 18 mesi di tempo per trasferire la residenza grazie cordiali saluti
Gentile Emanuele, il caso della costruzione presenta diverse implicazioni che vanno contestualizzate al caso specifico. In termini generali:
– è necessario che nei 18 mesi dall’acquisto del terreno sia trasferita la residenza nel comune e che il fabbricato acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico: rustico comprensivo delle mura perimetrali e copertura completata
– non è necessario che il fabbricato sia ultimato.
Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buonasera!ho avuto una casa in permuta da un costruttore con Iva agevolata al 4% perché prima casa. Dopo 2 anni ho deciso di venderla e di acquistare subito dopo da un privato un’altra casa già locata. perdo i benefici prima casa visto che è locata? E ho diritto al credito d’imposta?
Gentile Maria Teresa, chi vende prima dei 5 anni perde le agevolazioni se non riacquista nei successivi 12 mesi un’abitazione da adibire ad abitazione principale (residenza e dimora del nucleo familiare). Tu hai venduto (o intendi vendere) dopo 2 anni e riacquistare subito una casa locata. Decadi quindi dalle agevolazioni e non puoi utilizzare il credito d’imposta per il secondo rogito. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
come faccio a dimostrare al Comune che i miei due figli maggiorenni a cui ho donato nel 2012 i due immobili a pian terreno, mentre io e mia moglie viviamo al primo piano dello stesso civico, abitano, risiedono e dimorano per conto loro nei due immobili essendone proprietari al 100% e quindi usandoli come propria abitazione principale???
Gentile Luciano, partiamo dal presupposto che si tratta di 3 unità immobiliari ad uso abitativo distinte in catasto e che siete tre famiglie diverse. Ecco il mio suggerimento. Andate in comune con i tre rogiti delle tre case, pretendete dal pubblico ufficiale di avere le tre residenze distinte, ognuna corrispondente ad un interno del fabbricato (date una numerazione se non esiste già). I tre stati di famiglia devono risultare distinti . Se non avete risposta, andate/scrivete al sindaco. Tra l’altro avete diritto ad avere tre esenzioni IMU. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buon Giorno, Io ho acquistato casa prima del matrimonio e con mia moglie siamo in regime di comunione dei beni, nel caso lei volesse acquistare un immobile potrebbe usufruire delle agevolazioni sulla prima casa, non avendo comunque diritto di proprietà sull’attuale casa coniugale? Naturalmente l’immobile eventualmente acquistato diventerebbe la nostra principale abitazione.
Grazie
Gentile Emilio, sua moglie può chiedere le agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’abitazione. Lei le può chiedere solo se ha i requisiti. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve.volevo sapere se è possibile avere iva agevolata,al 4%,per una casa coloniale donatami,ma con licenza di costruzione richiesta da mio padre,ed approvata,prima della donazione fattami dal notaio.
Quindi la mia domanda e la seguente,posso avere iva agevolata??
Gentile Leonardo, come proprietario hai diritto alla voltura della licenza. Se ci sono i requisiti, puoi chiedre le agevolazioniUn cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buona sera, dovrei comprare la prima casa per i miei due figli (studenti) a firenze con cambio di residenza. Un domani puo’ un fratello cedere gratuitamente la sua quota all’altro? Grazie.
Gentile Annibale, tutto si può fare ma la donazione tra fratelli è un fatto molto raro ed ha poco senso per lei immaginare tale evento che non dipende dalla sua volontà. Si confronti con un notaio per avere consiglio su come intestare la casa. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Egr. Dott. Palombelli, ho letto con molto interesse circa 30 pagine di risposte ma, ahimè, non ho trovato quella che fa al caso mio per cui mi permetto anche io di approfittare della sua gentilezza:
nel gennaio del 2007 ho acquistato al 50% con la mia compagna un immobile, usufruendo delle agevolazioni prima casa; ad ottobre del 2010 la mia compagna (diventata intanto ex), mi ha venduto la sua metà che io ho acquistato usufruendo anche in questo secondo atto, delle agevolazioni prima casa; a febbraio del 2013 ho venduto l’appartamento e mi sono trasferito in altra regione dove ho acqusitato casa a dicembre 2014.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che io sia decaduto dalle “seconde” agevolazioni in quanto avrei dovuto aspettare febbraio 2018 prima di vendere….vorrei sapere se, in base alla Sua esperienza, la richiesta dell’Ufficio è fondata e se è a conoscenza di casi analoghi al mio, al fine di capire come orientarmi.
Grazie mille e molti complimenti per la Sua lodevole iniziativa!
Gentile Vincenzo, l’Agenzia delle Entrate ha eseguito correttamente l’accertamento. Con riferimento al 50% acquistato nel 2010, tu hai venduto nel 2013, prima dei 5 anni, senza riacquistare un’abitazione principale entro i 12 mesi successivi. Pertanto sei decaduto dalle agevolazioni fiscali di cui hai usufruito per l’acquisto (del 50%). Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Grazie!
Mi perdoni dell’ulteriore precisazione: quindi, questo mio fratello, anche se gia’ possiede una piccola quota di un altro appartamento, puo’ ottenere l’ agevolazione prima casa ?( e di conseguenza anche noi altri fratelli in sede di successione, pagare solo l’imposta di € 200.),
Confermo quanto scritto. L’agevolazione in sede di successione deve riguardare la specifica abitazione utilizzata come “abitazione principale” da parte di un erede. Dello “sconto” ne beneficiano anche gli altri eredi. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno, ho acquistato casa in comproprietà con la mia ex convivente nel luglio 2013 con le agevolazioni prima casa, trasferendovi la mia residenza. Da gennaio 2015 ho trasferito la residenza in altra via, sempre nello stesso comune. Nella casa in comproprietà vivono ancora i miei 2 figli (a carico al 50%) e la mia ex. A gennaio 2017 faremo davanti al giudice l’assegnazione della casa a lei in quanto dimora dei figli. Io pago il mutuo al 50%. A dicembre 2016 mi sposerò con un’altra donna. Se volessi trasferire la residenza nel comune dove vive la mia futura moglie e dove io lavoro, perderei qualche agevolazione relativa alla mia prima casa?
Gentile Dorian, se trasferisci la residenza non decadi dalle agevolazioni prima casa di cui hai beneficiato in sede di acquisto perchè correttamente hai trasferito la residenza entro 18 mesi dal rogito. Con l’assegnazione all’ex convivente continuerai a essere proprietario del 50% e sei tenuto al pagamento delle imposte comunali (IMU – TASI). Da quanto mi risulta l’esenzione IMU per chi sposta la residenza riguarda solo la casa coniugale e quindi tu non rientreresti (convivenza non matrimonio). Per scrupolo chiedi un altro parere, magari all’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio Tributi del comune. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
buongiorno,
in passato ho acquistato da una cooperativa un immobile usufruendo già dei benefici prima casa, ora mi sono separato, ma non sono divorziato e l’abitazione è stata venduta al figlio.
Attualmente vivo in affitto in un comune adiacente a quello dove ho un lotto di terreno sul quale intendo edificare una abitazione.
chiedo se posso usufruire dell’iva al 4% per la costruzione della casa, che realizzerò con diverse imprese (prima un’impresa per la muratura, poi una impresa per gli impianti, poi un’altra per i pavimenti, ecc – alcune di queste imprese forniranno manodopera e materiali, altri casi solo manodopera in quanto i materiali verranno da me acquistati)
è mia intenzione trasferirmi e prendere la residenza nella nuova abitazione non appena la stessa sarà terminata
se in questa situazione non posso usufruire dell’iva al 4% chiedo cosa dovrei fare per averne diritto
grazie
Gentile Claudio, da quanto scrivi non sei proprietario di alcuna abitazione, ma solo del terreno. Puoi chiedere quindi l’applicazione dell’iva agevolata per i costi (non tutti) legati alla costruzione della tua casa. Ad ogni Ditta appaltatrice dovrai fornire apposita dichiarazione con richiesta applicazione iva 4%. E’ necessario il trasferimento della residenza nel comune dove costruisci casa. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno,alla morte del genitore, tre fratelli ricevono in eredita due appartamenti, di cui essi gia’ possessori di una quota degli stessi , ereditata tre anni prima , alla morte del primo genitore. Puo’ uno dei fratelli, che gia’ abitava e continuera’ ad abitare in uno di questi appartamenti ottenere l’agevolazione prima casa?
Vi ringrazio per l’attenzione.
Gentile Enzo, la risposta è positiva. Chi utilizza la casa ereditata come abitazione principale, può chiedere le agevolazioni fiscali in sede di successione per quello specifico immobile anche se ne ha già beneficiato in una precedente successione. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno, cerco il vostro aiuto per una questione che mi ha generato solo confusione.
Ho acquistato una prima casa e vorrei spostare la residenza in un altra intestata a mio padre, che a sua volta registrerebbe un contratto di comodato d’uso gratuito con me.
Perdo le agevolazioni come prima casa?
Gentile Alberto, se hai acquistato co i benefici fiscali l’importante è che tu abbia trasferito (o avuto) la residenza NEL COMUNE dove ricade la casa entro 18 mesi. Per quanto riguarda le tasse sul possesso (IMU), se sposti la residenza pagherai IMU piena per la casa pre-posseduta, mentre tuo padre ha la possibilità di avere una riduzione del 50% dell’IMU se stipula e registra un formale contratto di comodato con te. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno mio marito ed io siamo in comunione dei beni. Prima del matrimonio mio marito ha acquistato un alloggio con beneficio prima casa ed anche io prima del matrimonio ho acquistato un alloggio con beneficio prima casa, dove abitiamo tutt’ora. Ora vogliamo cambiare alloggio per uno più’ grande. Per beneficiare delle agevolazioni prima casa dobbiamo vendere tutte e due gli alloggi anche quello di mio marito? Anche se è’ in un comune diverso da dove andremo ad abitare? intestandolo solo a me cambia qualcosa? Grazie
Gentile Francesca, sia te che tuo marito siete proprietari di abitazioni acquistate con i benefici. Per tale motivo non potete richiedere nuovamente le agevolazioni all’acquisto. Per la nuova casa pagherete di conseguenza imposta piena. Non dovete necessariamente vendere le attuali proprietà. Se però vendete ad esempio una delle due attuali case prima del rogito o nei successivi 12 mesi, si apre la possibilità di usufruire nuovamente dell’agevolazione per colui che ha venduto (il requisito è soggettivo e pertanto vanno analizzate distintamente le posizioni tua e di tuo marito). Chi chiederà l’agevolazione è tenuto inoltre a trasferire la residenza nel comune della nuova casa entro 18 mesi dal rogito. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno, ho acquistato nel 2000 un’appartamento con le agevolazioni di prima casa, dove risiedo con la mia famiglia.
Ora vorrei costruire un’immobile su un terreno in mio possesso dal 1990 sempre nello stesso comune dove vivo e dove trasferirei successivamente la mia residenza.
Ho capito che posso usufruire dell’iva al 4% per le fatture che mi farà direttamente il costruttore però dovrò vendere il mio appartamento entro un anno.
La mia domanda è : il tempo si inizia a calcolare dalla data del permesso di costruire / inizio lavori o da quando avrò l’abitabilità / fine lavori?
grazie
Gentile Samanta, per l’applicazione dell’iva agevolata 4% per la “costruzione” è necessario prima vendere e poi iniziare i lavori. Se se si fosse trattato di “acquisto”, con l’ultima finanziaria, si può anche prima acquistare e poi vendere (nb: l’abitazione preposseduta acquistata con le agevolazioni) entro i successivi 12 mesi. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buonasera ho acquistato un immobile circa 10 anni fa usufruendo delle agevolazioni prima casa intestata solo a me pur essendo in comunione di beni con mio marito. Questa casa è sempre stata abitata da mia madre. Noi viviamo in nuda proprietà di mio marito. Vorremmo cambiare abitazione…nella acquistare possiamo ancora usufruire di agevolazione prima casa ? Ricordo che 10 anni fa scrissi un documento davanti al notaio che in quella prima casa mio marito non avrebbe avuto alcun diritto in quanto necessitava come abitazione di mia madre…varrà Qualcosa?
Gentile Elisa, quello che fa fede è il rogito di 10 anni fa. Rileggilo con attenzione e controlla se l’acquisto è stato fatto in via esclusiva da te o se rientra nella comunione dei beni. Comunque sicuramente tu non potrai richiederle perché sei titolare di diritti di proprietà acquistati con i benefici. Forse può chiederle tuo marito. Informati dal tuo notaio facendo visionare i rogiti/successioni delle case tue e di tuo marito. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno. Io e la mia compagna acquisteremo casa cointestandola. Io non possiedo nessuna casa, mentre lei ha una quota pari ad 1/3 di un’abitazione acquistata con agevolazioni prima casa.
Per avere l’agevolazione prima casa la mia compagna dovrà obbligatoriamente vendere la sua quota?
Gentile Giacomo, la tua compagna per richiedere le agevolazioni per il nuovo acquisto deve vendere l’attuale comproprietà acquistata con i benefici (prima del rogito o comunque nei successivi 12 mesi). Oppure più semplicemente può acquistare pagando l’imposta piena e mantenere l’attuale proprietà. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno, ho venduto il mio immobile (prima casa), atto a gennaio 2017, molto probabilmente non riuscirò ad acquistarne un altro nel breve periodo (sto cercando un immobile da comprare), quindi si pensava momentaneamente di affittare un immobile. Cosa dovrei fare per non perdere le agevolazioni? Ci sono delle condizioni o passaggi o tempi che devo tenere in considerazione per evitare di correre in sanzioni o perdere le agevolazioni? Grazie
Gentile Pasquale, ti faccio notare che hai scritto erroneamente 2017 (immagino volessi scrivere 2016). Se la casa venduta a gennaio 2016 l’avevi acquistata con i benefici fiscali puoi recuperare l’imposta (credito d’imposta) solo se acquisti entro un anno. Se tale casa acquistata con i benefici l’hai venduta prima di 5 anni dal suo acquisto, decadrai dalle agevolazioni fiscali e sarai tenuto al pagamento della differenza d’imposta+interessi+sanzioni (queste ultime le puoi evitare se presenti entro gennaio 2017 (1 anno dalla vendita) istanza all’Agenzia delle Entrate. Non possedendo ora altri immobili potrai richiedere le agevolazioni fiscali per acquistare una nuova abitazione in qualsiasi momento. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Salve Giuseppe sto per acquistare una casa con le agevolazioni di prima casa, premetto che gia ne possiedo già 1 di cui entro 1 anno donerà ai miei genitori. La domanda è: al momento del rogito della nuova casa dal notaio le spese notarile sono come prima casa oppure come seconda grazie anticipatamente
Gentile Guido, dove ricade la casa attuale? nello stesso comune? e come è pervenuta? Hai acquistato per compravendita richiedendo le agevolazioni? Controlla l’atto di proprietà della tua casa attuale. Premesso che è il tuo nataio che ti potrà dare tutta l’assistenza del caso, abbiamo 3 CASI. 1) La provenienza è una donazione o una successione: se ricade nello stesso comune devi prima effettuare la donazione ai tuoi genitori; se ricade in un altro comune non hai nessun problema. 2) la provenienza è UNA COMPRAVENDITA E HAI RICHIESTO LE AGEVOLAZIONI: puoi richiedere i benefici fiscali nuovamente se doni prima o se ti impegni a donarla entro 12 mesi dal nuovo rogito. 3) la provenienza è UNA COMPRAVENDITA E NON HAI RICHIESTO LE AGEVOLAZIONI: se ricade nello stesso comune devi prima effettuare la donazione ai tuoi genitori; se ricade in un altro comune non hai nessun problema. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Giuseppe
Buongiorno , vorrei saper se posso acquistare oggi come prima casa vendendo la casa che avevo acquistato con le agevolazioni nel 1988 avendo attualmente la comproprietà con mia moglie (in regime separazione legale ) in un altra città del territorio nazionale di un altro appartamento acquistato nel 2005 ( io 20% acquistato senza agevolazioni e mia moglie 80% acquistato con agevolazione ). Non riesco a capire la nota II bis tariffa parte allegata lettera c) dove si dice che non bisogna essere titolare nemmeno per quote , anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto ecc , su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni
Gentile lettore puoi acquistare con le agevolazioni poiché: 1) vendi la casa acquistata con i benefici nel 1988 2) non sei proprietario esclusivo di altra casa nello stesso comune dove acquisti, in via esclusiva (o in comunione con tua moglie). Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno, nel 2000 ho acquistato un appartamento con le agevolazioni previste per la mia prima casa dove risiedo tutt’ora. Ora costruirò una nuova casa su terreno di mia proprietà da quasi vent’anni (nello stesso comune) e vorrei capire se posso usufruire dell’iva agevolata al 4 % vendendo la prima casa. E quanto tempo ho per venderla se entro un anno come per l’acquisto.
Inoltre nel caso potessi venderla entro un anno da quando si calcola, dalla data del permesso di costruire o dalla fine lavori?
Grazie
Gentile Samanta, per avere l’IVA agevolata 4% per la COSTRUZIONE devi vendere l’attuale prima dell’inizio dei lavori e il pagamento della prima fattura. L’eccezione dell’ultima finanziaria (prima acquistare e poi vendere entro 1 anno) – a mio parere – si applica solo nel caso di ACQUISTO. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno , vorrei saper se posso acquistare oggi come prima casa vendendo la casa che avevo acquistato con le agevolazioni nel 1988 avendo attualmente la comproprietà con mia moglie (in regime separazione legale ) in un altra città del territorio nazionale di un altro appartamento acquistato nel 2005 ( io 20% acquistato senza agevolazioni e mia moglie 80% acquistato con agevolazione ). Non riesco a capire la nota II bis tariffa parte allegata lettera c) dove si dice che non bisogna essere titolare nemmeno per quote , anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà , usufrutto ecc , su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni
Gentile lettore, a mio giudizio puoi chiedere i benefici fiscali x acquisto della nuova casa. Vendendo l’immobile acquistato nel 1988, tu personalmente puoi dichiarare di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, etc acquistati con le agevolazioni fiscali su tutto il territorio nazionale. Puoi anche dichiarare di non possedere nello stesso comune abitazione in via esclusiva o in comunione con il coniuge. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buonasera, il 2/08/2016 ho venduto il 50% del mio immobile a mia moglie per riacquistare, successivamente e presso lo stesso comune, il 100% di un’altra abitazione con le agevolazioni prima casa. La domanda è questa: dal momento che io e mia moglie non siamo separati e che la dimora abituale resterà quella vecchia, devo comunque effettuare il cambio di residenza? Mi è stato riferito che le tasse comunali (Tasi e Imu) le dovrò comunque pagare perchè non essendo separato dovrò sciegliere quale delle 2 case sarà la nostra dimora abituale. In virtù di questo aspetto e sciegliendo di restare nella vecchia casa, che senso ha trasferire la residenza nella nuova? Nel mio caso…poi.. dovrei soltanto cambiare l’interno visto che indirizzo e civico resteranno invariati. La prego di rispondermi perchè sono confuso ed ho ricevuto pareri discordanti.
Gentile Alessandro, quanto scrivi è corretto. Non ha senso per te trasferire la residenza. Il requisito x l’acquisto “residenza nel Comune” l’hai già soddisfatto. L’esenzione IMU per il possesso vale per una sola abitazione per famiglia, dove risiede il nucleo familiare. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buonasera, mia moglie è proprietaria dell’immobile dove attualmente viviamo e per il quale 6 anni fa ha usufruito dei benefici prima casa. Tra due giorni parteciperemo ad un asta giudiziaria per un immobile situato nello stesso comune di quello attuale, è possibile intestare a lei l’immobile aggiudicato all’asta ed usufruire nuovamente dei benefici prima casa ? la casa dove attualmente viviamo la comprerei io da lei tra un paio di mesi , non siamo in regime di separazione dei beni, e trasferiremmo la residenza nel giro di 6-9 mesi al massimo. Spero di essermi spiegato. Grazie mille per il prezioso servizio che ci date e buon lavoro
Gentile Zaher
verifica l’atto di acquisto di tua moglie fatto 6 mesi fa. Anche se non sei intervenuto in atto, probabilmente anche tu hai acquistato come coniuge in comunione dei beni. Comunque ti consiglio di chiedere un appuntamento da un notaio. A volte fare degli atti notarili al solo scopo di risparmiare imposte non solo non è economicamente conveniente ma comporta conseguenze nella ripartizione del patrimonio tra i due coniugi magari non volute. Inoltre dovete passare al regime di separazione dei beni. Hai provato a calcolare a quanto ammonterebbe la differenza d’imposta tra prima e seconda casa per questo nuovo immobile?. Sappi infine che ogni famiglia ha diritto ad una sola esenzione IMU anche se i coniugi acquistano due abitazioni distinte. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno, ho appena acquistato un immobile con agevolazioni prima casa in comune diverso da quello in cui abito, dove ho già una abitazione di proprietà, per la quale è già stato stipulato un compromesso d’acquisto, con rogito previsto fra cinque mesi, in quanto a loro volta gli acquirenti devono vendere la loro proprietà. Mi trasferirò senz’altro nella nuova abitazione entro i termini di legge, ma mi chiedo che cosa potrebbe succedere se per caso il rogito della attuale abitazione non dovesse andare a buon fine. Ringrazio per la cortese risposta. Cristina
Gentile Cristina, puoi vendere prima del nuovo acquisto o anche nei successivi 12mesi; ma se non riesci a vendere non hai diritto alle agevolazioni. Se acquisti con le agevolazioni e poi non vendi, devi pagare differenza d’imposta + sanzioni e interessi. Con apposita istanza puoi chiedere di non pagare la sanzione. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno,sono proprietario di una casa acquistata prima del matrimonio, io e mia moglie siamo in comunione dei beni,comprando un secondo appartamento nello stesso comune posso intestarlo a mia moglie ed usufruire delle agevolazioni prima casa?
Grazie
Gentile Gaetano intestare la casa solo a tua moglia e beneficiare delle agevolazioni fiscali all’acquisto è possibile, ma dovete passare al regime di separazione dei beni. Dopo l’acquisto, avete diritto ad una sola esenzione anche se avrete proprietà distinte (l’esenzione vale solo per un’abitazione per famiglia).. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno. a maggio 2015 ho acquistato un appartamento in comunione con mia moglie usufruendo dei benefici “prima casa” e dove ho la residenza (abitazione principale). Poichè l’appartamento è grande avrei intenzione di dividerlo in due appartamenti e venderne uno senza comprarne un’altro. Sull’appartamento che venderei perderò i benefici “prima casa”? Se si che sanzioni dovrei pagare oltre la differenza d’imposta? la differenza d’imposta sarà calcolata sul valore catastale che verrà attribuito all’appartamento in vendita? grazie anticipatamente e cordiali saluti
Gentile Francesco, se vendi prima di 5 anni una porzione della casa acquistata con le agevolazioni nel 2015, la conseguenza è – come scrivi – che decadi dalle agevolazioni limitatamente alla parte venduta. La differenza tra imposta dovuta e imposta versata va calcolata sul valore catastale “ante” e “post” vendita; per conferma puoi chiedere il supporto nei conteggi al notaio che redigerà l’atto o chiedere un appuntamento all’Agenzia delle Entrate (dopo aver fatto il frazionamento carte alla mano). Oltre la differenza d’imposta dovrai pagare gli interessi. Chiedi all’Agenzia se puoi evitare la sanzione (30%) presentando istanza entro 12 mesi dalla vendita. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
buongiorno. ho acquistato 3 anni fa un immobile con i benefici prima casa. se ne acquisto un altro ora con gli stessi benefici e vendo il primo immobile entro 1 anno, il nuovo immobile devo adibirlo ad abitazione principale entro 18 mesi dall’acquisto o è sufficiente portare la residenza nel comune del nuovo immobile? grazie
Gentile Davide, il caso che prospetti riguarda una vendita prima di 5 anni. Per non “decadere” dalle agevolazioni fiscali di cui hai usufruito, entro 12 mesi non solo devi acquistare una nuova casa, ma vi devi trasferire residenza e dimora abituale (abitazione principale). Puoi anche prima acquistare e poi vendere nei successivi 12 mesi, come giustamente scrivi. La residenza comunque ti consiglio di portarla il prima possibile e comunque entro 12 mesi dal rogito di ACQUISTO. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
buongiorno, non mi è chiaro un aspetto, se acquisto un secondo immobile con i benefici della prima casa, ancora prima di vendere la prima, devo alienare il primo immobile entro 1 anno dal rogito della seconda, altrimenti perdo i benefici fiscali su quale delle due? la prima acquistata 3 anni fa o su quella nuova che intendo acquistare? perdo poi il credito d’imposta. grazie
I 12 mesi riguardano il periodo tra la data del rogito di acquisto della nuova casa (rogito A) e la data del successivo rogito di vendita della casa preposseduta (rogito B). Se non rispetti il termine tra i due rogiti e/o non adibisci la nuova casa ad abitazione principale entro 12 mesi (rogito A), sarai soggetto da parte dell’Agenzia delle entrate: 1) decadenza dei benefici fiscali della casa pre-posseduta (casa venduta di cui al rogito B); 2) decadenza dalle agevolazioni fiscali per l’acquisto della nuova casa (acquistata con rogito A). Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Il 29/12/2015 ho preso possesso di un immobile assegnatomi da una cooperativa mediante stipula di un contratto di Leasing. Alla data ero ancora proprietario di un immobile per il quale ho beneficiato delle agevolazioni “prima casa” poi venduto nel febbraio 2016. A oggi non sono ancora riuscito a rogitare per il nuovo immobile a causa della cooperativa che continua a rimandare la data e i 12 mesi dalla vendita della vecchia “prima casa” scadranno presto; in mancanza del rogito, per non perdere il credito di imposta dovrebbe bastare registrare il verbale di assegnazione del nuovo immobile, ma al 29/12/2105 non avevo i requisiti per chiedere l’agevolazione prima casa sul nuovo immobile essendo ancora proprietario del vecchio: se non riuscissi a rogitare entro il febbraio 2017, sarei “condannato” a perdere il credito di imposta?
Grazie, saluti
Gentile Luca, da quanto scrivi mi sembra di capire che la tua precedente casa sia stata venduta (nel febbraio 2016) prima dei 5 anni dal suo acquisto. Di conseguenza sei soggetto a decadenza della agevolazioni fiscali di cui hai usufruito per il suo acquisto. Cosa diversa è invece se hai venduto dopo i 5 anni; in questo caso perdi il solo credito d’imposta, di ammontare pari all’imposta pagata allora e che hai diritto a “scalare” dall’imposta psolo se rogiti la nuova casa avviene nei successivi 12 mesi dalla vendita. Hai ancora alcuni mesi davanti (febbraio 2017). Ti suggerisco di far scrivere da un legale quantificando monetariamente il danno che subisci, intimando di stipulare il rogito entro una data precisa. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno. Io possiedo il 100% di una casa che mi è stata donata da mio padre e ora ho li la residenza. Ora vorrei acquistare insieme alla mia compagna una seconda abitazione in altro comune dove prenderemo la residenza. Domanda: per quanto riguarda la mia quota del secondo appartamento, potrò io godere delle agevolazioni prima casa visto che la prima mi è stata donata? Se ne godo con la condizione di vendere la prima e poi per sfortuna non riesco a venderla, che succede? Se godrò delle agevolazioni sarà anche per il mutuo? Grazie davvero per la disponibilità. Buona giornata.
Luca
Gentile Luca, anche se possiedi una casa che ti è stata donata, hai diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto (a titolo oneroso) di un’abitazione. L’importante, come scrivi, è che la nuova casa si trovi in un comune diverso e che tu vi trasferisca la residenza. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
Buongiorno,
nel caso in cui un padre voglia comprare una casa al figlio che è a suo carico, di conseguenza a quest’ultimo risulterebbe come prima casa, può il padre usufruire delle agevolazioni per acquisto prima casa e detrarre l’iva al 50 % anche se lui possiede un immobile?
Grazie in anticipo
Gentile Rossella, le agevolazioni fiscali riguardano la pesona che acquista l’immobile. Nell’esempio di cui scrivi, è il figlio che può: 1) chiedere le agevolazioni fiscali (iva o registro) per acquisto abitazione; b) portare in detrazione nell’arco di 10 anni il 50% dell’iva in caso di acquisto da costruttore di abitazione in classe energetica A o B entro il 31.12.2016. Il padre non ne può beneficiare. Se il figlio ora non ha redditi, la detrazione non porta ora alcun vantaggio, ma potrebbe portarne in futuro nel momento della produzione di reddito e della relativa imposta. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi