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Agevolazioni “prima casa”

di 1.999 commenti

quadro di Lyonel FeiningerIstituite a partire dal 1982 dal governo italiano per favorire l’acquisto di immobili ad uso abitativo, le agevolazioni sulla prima casa sono un utile strumento di risparmio a disposizione dell’acquirente. Ma chi ne ha effettivamente diritto? Di seguito trovate  le indicazioni complete e aggiornate.

Chi ha diritto alle agevolazioni “prima casa”

Ecco i requisiti che l’acquirente privato deve avere per avere accedere alle agevolazioni(previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della tariffa parte prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131):

  • Al momento del rogito, non deve possedere un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale. Se invece lo possiede, ha accesso alle agevolazioni purché lo venda entro un anno dalla data dell’atto (novità introdotta dall’art.1 comma 55 della Legge stabilità 2016). Unica eccezione è quando un comproprietario acquista un’ulteriore quota di proprietà dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa. L’agevolazione spetta se il possesso dell’immobile è pervenuto a titolo gratuito (come avviene in caso di eredità o donazione). L’agevolazione non spetta invece in caso di comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, etc. di abitazione acquistata con i benefici prima casa.
  • Non essere proprietario esclusivo (o in comunione con il coniuge) – al momento del rogito – di altra abitazione posta nello stesso comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando (fa eccezione il possesso di abitazione nello stesso comune, acquistata con le agevolazioni, che verrà venduta entro un anno dall’atto).
  • Avere la residenza nel comune, oppure dichiarare nell’atto di acquisto di voler stabilire entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando. Il requisito della residenza nello stesso comune, viene superato se l’acquisto viene effettuato: a) nel comune dove si svolge l’attività; b) nel comune dove ha sede o esercita l’attività l’impresa da cui dipende, in caso di trasferimento all’estero per ragioni di lavoro; c) in qualsiasi comune nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero e che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano.

Pertanto l’ottenimento delle agevolazioni “prima casa” non è vincolato al fatto che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale dell’acquirente. Può infatti essere acquistata con le agevolazioni “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittarsi dopo l’acquisto.

L’agevolazione prima casa non riguarda le abitazioni classificate di lusso, a prescindere dai requisiti dell’acquirente. Per abitazioni di lusso, che non godono delle agevolazioni prima casa, si intendono gli immobili ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 abitazioni di tipo signorile
  • A/8 ville
  • A/9 castelli/palazzi

Il proprietario o comproprietario di un’abitazione può usufruire delle agevolazioni “prima casa” quando sta per acquistarne un’altra?

Occorre distinguere diversi casi.

1) L’agevolazione spetta se la proprietà dell’immobile è pervenuta a titolo gratuito (come avviene in caso di eredità), ad eccezione del caso al punto 2)b di seguito descritto.

2) Non spetta invece se l’acquirente è:

a) già proprietario o comproprietario di un immobile, o anche di una porzione di immobile acquistato in tutto il territorio nazionale con l’agevolazione “prima casa”;

b) già proprietario esclusivo o in comunione con il coniuge di abitazione nel medesimo comune.

Unica eccezione la troviamo quando il comproprietario di una porzione di immobile, acquistato con l’agevolazione “prima casa”, incrementa la sua quota acquistando un’ulteriore quota dello stesso immobile: ad esempio, se un comproprietario al 50% acquista l’ulteriore 50% della casa.
Solo in questo caso è possibile usufruire dell’aliquota ridotta.

Come e quando si richiedono?

Le agevolazioni prima casa si richiedono direttamente e semplicemente al notaio durante il rogito per l’acquisto.

Acquisto prima casa nelle vendite giudiziarie

Anche per questa tipologia di operazioni di acquisto si possono chiedere le agevolazioni prima casa. Il risparmio fiscale previsto dalla Legge di stabilità 2017 è molto elevato e ciò rende queste operazioni molto convenienti e vantaggiose: le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono pari ad una quota fissa di 200 euro ciascuna, per una importo complessivo di soli 600 euro!

Si tratta quindi di un risparmio molto consistente nell’ordine di migliaia / decine di migliaia  di euro (dipende dal valore catastale).

La decadenza delle agevolazioni prima casa

La perdita delle agevolazioni prima casa avviene nei casi in cui il beneficiario:

  • ha dichiarato il falso
  • non ha la residenza nel comune della prima casa entro i 18 mesi previsti
  • vende o dona l’immobile prima dei 5 anni dall’acquisto e non riacquista un’altra prima casa entro un anno. Sono esclusi i trasferimenti di proprietà tra i coniugi a seguito di sentenza di separazione (sentenza Corte di Cassazione del 17 febbraio 2016, n. 5356).

La decadenza dalle agevolazioni prima casa comporta le seguenti sanzioni:

  • il pagamento della differenza d’imposta non versata
  • il pagamento degli interessi
  • la sanzione pari al 30% dell’imposta stessa

Chi vende casa prima dei 5 anni senza acquistarne un’altra da adibire ad abitazione principale entro 12 mesi, può evitare le sanzioni, presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate.

Leggi tutti i casi particolari relativi alle agevolazioni prima casa (nuda proprietà, casa all’estero, cambio di residenza, vendita della casa prima dei 5 anni, ecc).

 

Articolo scritto da:

Giuseppe Palombelli

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Esperto in mutui, valutazioni estimative e compravendite. Consulente credito per finanziamenti a privati ed aziende, credito immobiliare, cessione del credito (detrazioni fiscali). Dalla passione per il settore immobiliare nel 2012 ha fondato CasaNoi. Contatti per consulenza mutui bancari

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1.999 commenti su “Agevolazioni “prima casa”
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  1. Salve, sto costruendo nel comune dove risiedo una abitazione sfruttando le agevolazioni prima casa. Adesso vorrei spostare la residenza in un’altra regione nella abitazione di proprietà esclusiva di mio marito. In tal modo rischio di perdere le agevolazioni o basta che riporto la residenza entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori?

    1. Gentile Daniela,
      per poter usufruire delle agevolazione è necessario, tra l’altro, che l’immobile sia ubicato nel comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto.
      Per gli immobili in costruzione tale termine viene computato a partire dalla data di ultimazione dell’immobile (essendo prima materialmente impossibile).
      L’acquirente dovrà poter dichiarare nell’atto di compravendita di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato e di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa. Rispettando quindi tali condizioni non perderà le agevolazioni prima casa.
      Un cordiale saluto e grazie per aver scritto al Blog di CasaNoi.it

      dott.ssa Maria Fiorillo
      Studio Montedoro Dottori Commercialisti
      Largo Ugo Bartolomei, 5 00136 Roma
      Tel.+390639734495. Tel.+390683394266/7/8/9
      studiomontedoro.net

  2. Buongiorno,
    sto costruendo, con il piano casa, un box auto di pertinenza all’abitazione. L’abitazione è prima casa intestata solo a me. I pagamenti verranno fatti da mia moglie in modo tale che possa usufruire delle detrazioni del 50% (unico caso di nuova costruzione che può usufruire delle detrazioni). Siamo in separazione dei beni e lei non ha altre case intestate.
    Le domande sono:
    1) si possono intestare le fatture a mia moglie con iva al 4% pur non essendo lei la proprietaria? (Quali sono i riferimenti normativi in caso affermativo o negativo?)
    2) nel caso l’iva sia al 4% chi deve produrre il modulo di richiesta iva agevolata? (io proprietario o mia moglie intestataria delle fatture?)
    Ho avuto risposte discordanti e senza riferimeni normativi da vari professionisti.
    Grazie mille
    Nicola

    1. Gentile Nicola,
      nella costruzione di un box di pertinenza dell’abitazione principale, resta inteso che la detrazione spetta unicamente al soggetto che, in possesso dei requisiti, ha sostenuto effettivamente le spese e che risulti intestatario dei bonifici di pagamento e delle fatture di acquisto.
      A tale proposito l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 15/2005, ha precisato che per due coniugi conviventi, di cui uno solo proprietario dell’immobile, se decidono di costruire un box pertinenziale, la detrazione può essere usufruita anche solo dal coniuge convivente “non proprietario”, se ha sostenuto effettivamente le spese, previo il rispetto delle altre condizioni previste dalla norma.
      In merito al pagamento delle spese la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 07 giugno 2012 ha ricordato che, per usufruire della detrazione fiscale, il pagamento per l’acquisto del box deve tassativamente essere effettuato mediante bonifico bancario dal quale risulti, oltre che la causale del versamento (può essere utilizzata la modulistica in uso presso le banche o le poste per la detrazione fiscale sulle spese di ristrutturazione ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir D.P.R. 917/1986), anche il codice fiscale del beneficiario della detrazione (l’acquirente) e il codice fiscale/partita iva del beneficiario del pagamento (il venditore).
      Un cordiale saluto e grazie per aver scritto al Blog di CasaNoi.it

      dott.ssa Maria Fiorillo
      Studio Montedoro Dottori Commercialisti
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  3. Buongiorno,
    avrei bisogno di capire la mia posizione e se posso mantenere l’agevolazione prima casa.
    Prima del matrimonio ero in possesso di un immobile, poi a maggio di quest’anno l’ho venduto, mantenendo ad oggi lì la residenza.
    Prima del matrimonio mia moglie era, ed é tuttora, proprietaria di un immobile.
    Ci siamo sposati in comunione dei beni e mantenuto residenze distinte.
    Ora vorrei acquistare un immobile e mantenere, se possibile, l’agevolazione prima casa, ma siccome la casa è al grezzo volevo capire quanto tempo ho per finirla e portare quindi la residenza senza incappare in sanzioni o perdere le agevolazioni.
    Stasera fra l’altro firmerò il preliminare…
    Grazie e saluti. Michele

    1. Gentile sig. Michele,

      in primo luogo constato purtroppo la tardività della domanda. Se la firma del preliminare è prevista per la sera in cui scrive… difficilmente avrà una risposta in tempo utile.
      Chiariamo in primo luogo che marito e moglie hanno sorti fiscali indipendenti: entrambi hanno o non hanno, autonomamente, i requisiti per l’acquisto della prima casa. Nel vostro caso, per esempio, sua moglie ha una abitazione acquistata come prima casa (immagino, nella domanda non è chiarissimo). Se è così, sua moglie non ha i requisiti per un nuovo acquisto agevolato. Al contrario lei si è spogliato dell’unico bene immmobile di sua proprietà (così sembra dal tenore della sua domanda), e quindi lei è in possesso dei requisiti.
      Dunque lei può comprare il rustico con richiesta delle agevolazioni prima casa, e sarà tenuto a completarlo entro tre anni dalla registrazione dell’atto di vendita, a pena di decadenza dalle agevolazioni medesime.
      Ma attenzione: dal momento che lei e sua moglie siete in comunione dei beni, a meno di stipulare una convenzione matrimoniale di scelta della separazione dei beni prima di procedere all’acquisto, il rustico sarà acquistato automaticamente anche da sua moglie, con la conseguenza che per la metà dell’acquisto non potrete godere delle agevolazioni prima casa e dovrete pagare il salatissimo 9% di registro, o l’i

    2. Gentile sig. Michele,
      in primo luogo constato purtroppo la tardività della domanda. Se la firma del preliminare è prevista per la sera in cui scrive… difficilmente avrà una risposta in tempo utile.
      Chiariamo in primo luogo che marito e moglie hanno sorti fiscali indipendenti: entrambi hanno o non hanno, autonomamente, i requisiti per l’acquisto della prima casa. Nel vostro caso, per esempio, sua moglie ha una abitazione acquistata come prima casa (immagino, nella domanda non è chiarissimo). Se è così, sua moglie non ha i requisiti per un nuovo acquisto agevolato. Al contrario lei si è spogliato dell’unico bene immmobile di sua proprietà (così sembra dal tenore della sua domanda), e quindi lei è in possesso dei requisiti.
      Dunque lei può comprare il rustico con richiesta delle agevolazioni prima casa, e sarà tenuto a completarlo entro tre anni dalla registrazione dell’atto di vendita, a pena di decadenza dalle agevolazioni medesime.
      Ma attenzione: dal momento che lei e sua moglie siete in comunione dei beni, a meno di stipulare una convenzione matrimoniale di scelta della separazione dei beni prima di procedere all’acquisto, il rustico sarà acquistato automaticamente anche da sua moglie, con la conseguenza che per la metà dell’acquisto non potrete godere delle agevolazioni prima casa e dovrete pagare il salatissimo 9% di registro, o l’iva al 10%!
      Cordiali saluti

      Federico Alcaro notaio
      Studio Notarile ALCARO – RANDAZZO
      Piazza Gentile da Fabriano n. 15, 00196 ROMA
      Tel.: 06.3234885/06.3234912

  4. Spettabile redazione, vi sarei grata se poteste chiarirmi alcuni aspetti relativi ai requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini del godimento delle agevolazioni c.d. “prima casa”.
    Sono titolare del diritto di nuda proprietà su un appartamento. Acquistai il diritto in parola, circa 15 anni fa, godendo delle agevolazioni “prima casa”. Nelle more mi sono sposata (regime di comunione legale) e vorrei acquistare con mio marito un appartamento nel medesimo comune ove è ubicato l’immobile sopra menzionato. Mio marito non possiede alcun bene immobile. Posso beneficiare anche io delle agevolazioni c.d. “prima casa” ovvero ne ha diritto solo il mio coniuge ? Ringraziandovi sin da ora per i chiarimenti che vorrete fornirmi, saluto cordialmente. Augusta

    1. Gentile Augusta,
      la normativa prevede che al momento dell’acquisto non si possegga altro immobile acquistato con le agevolazioni fiscali prima casa. Inoltre sono escluse le persone che posseggono la proprietà esclusiva (o con il coniuge) di altra abitazione nel medesimo comune dove si acquista.
      Nel tuo caso, quindi, potrai beneficiare delle agevolazioni all’acquisto solo se venderai o donerai la nuda proprietà acquistata con le agevolazioni.
      Ti saluto cordialmente

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  5. Salve. Vorrei porgerVi il seguente quesito: sto per concludere la vendita di un appartamento acquistato nel 2011 usufruendo delle agevolazioni prima casa. Non essendo trascorsi 5 anni dall’acquisto, dovrei riacquistare dunque un altro immobile per non perdere l’agevolazione. A causa del recente decesso di un familiare, sto per ereditare una quota pari ad 1/8 di un piccolo appartamento. Il mio quesito è dunque questo: l’accettazione di questa eredità (ed il trasferimento della residenza in tale quota di appartamento) mi consente di poter evitare il riacquisto (entro un anno dalla vendita della mia attuale prima abitazione) di un altro immobile, senza dover pagare la differenza di imposta maggiorata di interessi? In altri termini, l’acquisizione di un immobile entro un anno dalla vendita, può essere un’acquisizione a titolo gratuito, o deve trattarsi necessariamente di un’acquisizione a titolo oneroso? Inoltre: l’acquisizione può riguardare solo una quota-parte di immobile o deve essere della totalità di un immobile?
    Vi ringrazio per i chiarimenti che mi darete e Vi saluto cordialmente.

    1. Gentile Massimo,
      l’obbligo di riacquisto entro 12 mesi è riferito ai soli acquisti a titolo oneroso: sono escluse le donazioni. Il nuovo acquisto può riguardare anche una quota dei diritti di proprietà.
      Ti ringrazio per avere partecipato al nostro blog.
      Continua a seguirci

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  6. Salve
    ho acquistato nel 2006 un appartamento con le agevolazioni prima casa. Adesso ho acquistato un terreno edificabile dove vorrei costruire una villettina. Non avendo dove andare a vivere nel frattempo che venga realizzata la villetta, non posso vendere l’appartamento in cui vivo adesso, quindi al momento della realizzazione dell’immobile risulterebbe secondo abitazione? l’iva va pagata al 10% ? e se vendo l’appartamento entro l’anno in cui mi viene consegnata la villetta posso recuperare il 6% di differenza dell’iva precedentemente versata? Grazie.

    1. Buongiorno Antonio,
      i lavori di costruzione che andrete ad effettuare sul terreno edificabile vengono classificati come interventi volti alla realizzazione di un nuovo fabbricato soggetti quindi all’aliquota del 4%, a condizione che ricorrano in capo all’interessato le condizioni previste per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” Si precisa però che l’appalto per la costruzione dell’abitazione è soggetto all’ Iva del 10% sino al momento in cui non si provvede alla vendita dell’abitazione già posseduta (fa fede l’atto notarile di vendita). Da quel momento, le fatture successive possono essere emesse al 4%. L’impresa potrà, peraltro, fare le note di variazione dell’ Iva dal 10% al 4% con riferimento agli acconti già fatturati al 10%.
      Un cordiale saluto e grazie per aver scritto al Blog di CasaNoi.it

      dott.ssa Maria Fiorillo
      Studio Montedoro Dottori Commercialisti
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  7. Gentile Redazione,
    data la seguente situazione:

    1) acquisto di abitazione in comproprietà fra fratelli A e B (50/50) più di 5 anni fa con agevolazione prima casa per entrambi.
    2) il fratello A acquista 18 mesi fa comproprietà (50/50) con convivente senza agevolazione prima casa (la convivente usufruisce delle agevolazioni).

    chiedo:

    Il fratello B acquistando la metà dell’immobile in comproprietà con il fratello A può usufruire delle agevolazioni prima casa (già usufruite per la propia metà già in proprietà)?

    Il fratello A (dopo aver venduto la propria comproprietà su cui ha usufruito delle agevolazioni prima casa) può usufruire delle medesime agevolazioni (prima casa) sull’acquisto della metà dell’immobile in comproprietà con la convivente acquistandolo da essa divenendone proprietario al 100%?

    Per completezza, aggiungo che tutti gli interessati risiedono nel comune in cui sono ubicati gli immobili, i fratelli risiedono negli immobili che intenderebbero acquistare in via esclusiva.

    Grazie per l’eventuale cortese riscontro.

    1. Gentile Marco,
      il fratello B che acquista dal fratello A può chiedere le agevolazioni fiscali all’acquisto, anche se ne ha già usufruito, proprio perché l’acquisto riguarda la medesima abitazione.
      Il fratello A che vende può chiaramente richiedere nuovamente le agevolazioni. Essendo trascorsi più di 5 anni dall’acquisto, non ha nessun obbligo a riacquistare entro 1 anno. Se lo fa, però, può recuperare (compensare) l’imposta da pagare per l’eventuale nuova abitazione con quella pagata in precedenza.
      Ti saluto cordialmente. Continua a seguire il nostro blog

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  8. Buongiorno,avrei bisogno di una consulenza…Sono residente in Ukraina , iscritto A.I.R.E. ma praticamente non vivo più li.
    Sto acquistando la mia prima casa e non so se posso chiedere agevolazione prima casa e come poter pagare il mutuo essendo residente all’estero(la banca mi ha già accordato il mutuo ma a livello fiscale nn ho entrate economiche in Italia).
    Grazie

    1. Gentile Marco,
      come cittadino emigrato all’estero puoi richiede le agevolazioni all’acquisto dell’abitazione su tutto il territorio nazionale. Chiedi comunque un colloquio al notaio con il quale stipulerai la compravendita. Non riesco a comprendere la tua domanda sul mutuo. Se non riesci a pagarlo, perché ti sei preso questo impegno? e perché la banca te lo ha concesso?
      Ti saluto cordialmente. Continua a seguire il nostro blog

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  9. vorrei sapere se donare l’unico immobile al figlio minore fa perdere il diritto prima casa per un futuro acquisto di un altro immobile e se l’usufrutto legale che si verrebbe a creare potrebbe creare ostacolo in tale senso.
    Grazie

    1. Gentile Marco,
      ricevere in donazione un immobile non preclude nel futuro la possibilità di richiedere le agevolazioni fiscali all’acquisto. Unica eccezione è quando, per effetto della donazione, si ha la proprietà esclusiva (o con il coniuge) di abitazione nello stesso comune dove si vuole acquistare. L’usufrutto non crea nessun ostacolo.
      Ti saluto cordialmente. Continua a seguire il nostro blog

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  10. Salve, vorrei un aiuto in merito ad un accertamento da parte dell’agenzia delle entrate che mi ha revocato l’agevolazione prima casa.
    I fatti sono questi: ho acquistato un primo immobile su due piani, che è l’attuale residenza, circa 7 anni fa con l’agevolazione prima casa, abitazione A3 per tutti i vani; a feb. 2011 ho acquistato una porzione di fabbricato, che poi è stata accorpata al primo, con agevolazione prima casa cat A/4 e C/2; nel dic. 2011 ho acquistato un’altra porzione di fabbricato, sempre da accorpare a tutto il resto, cat. A/4 e cat.C/2.
    l’Agenzia delle entrate mi ha revocato l’agevolazione prima casa sull’ultimo acquisto perchè cito testualmente “per essere già in possesso di una pertinenza di categoria c2 al momento dell’acquisto”. Vorrei capire se è giusto quello che mi scrive l’agenzia delle entrate. grazie

    1. Gentile Giosuè,
      le agevolazioni prima casa spettano anche per le pertinenze, nella misura massima però di una per tipologia di pertinenza. A mio giudizio è quindi corretta la contestazione dell’Agenzia delle Entrate, poiché hai richiesto le agevolazioni per 2 pertinenze C/2 (cantine/magazzini/depositi)
      Ti saluto cordialmente. Continua a seguire il nostro blog

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  11. Buongiorno, volevo chiedere delle informazioni. Vorrei acquistare una casa con mio marito al 50%, però avendone io una di proprietà nello stesso comune, cosa comporta se la vendo successivamente? Il mio acquisto del 50% vale come seconda casa e x mio marito prima, ma per il mutuo posso scaricarmi gli interessi o no?
    Una volta che vendo il mio e porto la residenza nel nuovo, il mio50% diventa prima casa. Grazie spero di essere sTata abbastanza chiara.

    1. Gentile Loredana,
      se hai una proprietà esclusiva (o con il coniuge) nello stesso comune, non hai diritto a richiedere le agevolazioni fiscali all’acquisto.
      Dovrai acquistare quindi come seconda casa. Il tuo mutuo sarà quindi formalmente seconda casa (imposta sostitutiva del 2% anziché dello 0,25% dell’importo del mutuo).
      Gli interessi però saranno detraibili per il periodo in cui utilizzerai la casa come abitazione principale (se trasferisci residenza e la utilizzi come dimora abituale).
      Puoi chiedere al notaio di specificare nel rogito che, pur non richiedendo le agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’immobile, lo utilizzerai come abitazione principale.
      Se vendi o affitti la casa o non la utilizzerai più come “abitazione principale” gli interessi non saranno più detraibili.
      Tuo marito (se non ha immobili intestati) può chiedere entrambe le agevolazioni.
      Ti saluto cordialmente.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  12. Buongiorno,
    sono in procinto di acquistare una prima casa con le agevolazioni previste dal comune di Roma per la prima Casa.
    Lavorando come custode di Immobile della Città del Vaticano, sito in Roma, e abitando in un appartamento dello stesso stabile, vorrei sapere se posso ugualmente godere di tali agevolazioni.
    Grazie. Marco

    1. Gentile Marco,
      Se ben capsico lei è intenzionato all’acquisto di un immobile sito nella Città del Vaticano.
      Se così è, in presenza di tutti gli altri requisiti, non v’è dubbio che possa godere delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto, il tutto a prescindere dal suo lavoro.
      Cordiali saluti

      Federico Alcaro notaio
      Studio Notarile ALCARO – RANDAZZO
      Piazza Gentile da Fabriano n. 15, 00196 ROMA
      Tel.: 06.3234885/06.3234912

  13. Spett.le Casanoi.
    io mi trovo nella seguente situazione.
    alla morte di mio padre nel 90 ho avuto in eredetà insieme a mia madre e a mio fratello il 12,5 % dell’immobile che era in comproprietà al 50% di mia madre e mio padre.
    nel 1999 è deceduta mia nonna, madre di mio padre, e ha lasciato a me e mio fratello il 12,5 % di un altro immobile che era di proprietà sua e di mio nonno (mio padre era unico figlio e io e mio fratello gli unici nipoti).ora questo immobile risulta in comproprietà tra me mio fratello (25%) e mio nonno 75%.
    nell’aprile di quest’anno è deceduto mio nonno, padre di mio padre, e noi abbiamo ereditato il restante 75% dell’immobile di sua titolarità, perchè unici eredi.
    io ho la residenza in questo immobile. vorrei sapere visto che sono già proprietaria della quota di un altro immobile (quello ereditato da mio padre) se posso usufruire delle agevolazioni prima casa sull’immobile ereditato da mio nonno e pagare una imposta di successione ipotecaria e catastale in misura fissa.
    grazie e cordiali saluti

    1. Gentile Anna,
      ti consiglio di rivolgerti al professionista che curerà la dichiarazione di successione.
      In termini generali, l’imposta agevolata per le successioni spetta solo agli eredi che vi andranno ad abitare ( la c.d. abitazione principale, ovvero l’abitazione dove si ha la dimora abituale).
      Ti saluto cordialmente.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  14. Buonasera, sono in procinto di acquistare un immobile nel comune in cui ho già altri immobili acquistati come seconda casa ed altri sempre come seconda casa in comproprietà.
    Ho l’attività professionale con sede nel comune dove acquisto l’immobile e la residenza in altro comune.
    Posso beneficiare dll’agevolazione prima casa?

    Grazie
    Emanuel

    1. Caro Emanuel,
      non è possibile richiedere l’agevolazione all’acquisto di abitazione se si possiede a titolo esclusivo (o con il coniuge) altra abitazione nello stesso comune. Inoltre ricordati che non ne hai diritto se possiedi, su tutto il territorio nazionale, abitazione acquistata con i benefici.
      Ti saluto cordialmente.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  15. Buongiorno, io e il mio compagno stiamo costruendo la nostra prima casa e siamo in comunione dei beni, usufruendo del regime prima casa. Quest’anno il mio compagno sta ereditando una casa dei suoi genitori, entrambe sono nel nostro comune di residenza. Se volessimo che la casa che sta ereditando diventasse prima casa, con la casa in costruzione incorreremo in qualche sanzione o al pagamento della differenza dell’iva (il 6% per raggiungere l’aliquota delle seconde case) per i lavori svolti fino ad ora? Quali sono le imposte che ci possono venir addebitate?
    Grazie mille

    1. Gentile Jessica,
      da quanto scrivi capisco che hai già analizzato la questione: non è possibile richiedere agevolazioni per la costruzione se si possiede, in via esclusiva, altra abitazione nello stesso comune.
      Per il tuo caso specifico consulta un professionista esperto della materia e, nel caso, richiedi informazioni direttamente all’Agenzia delle Entrate.
      Ti saluto cordialmente e grazie per averci scritto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  16. Buonasera,vorrei fare una domanda e ringrazio anticipatamente; possiedo un appartamento ricevuto in donazione da mio padre, oggi stiamo costruendo una nuova casa. vorrei sapere se per le fatture che mi vengono emesse l’iva va pagata al 4% o al 10%. Grazie mille aspetto vostre risposte.

    1. Gentile Lorella,
      pur possedendo altro immobile, l’agevolazione, in questo caso, spetta comunque in quanto, con la donazione non si è usufruito delle agevolazioni prima casa; di conseguenza le fatture potranno essere emesse con l’iva al 4%.
      Un saluto e grazie per seguire il Blog di CasaNoi.it

      dott.ssa Maria Fiorillo
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  17. salve
    avrei un quesito da farvi. ho acquistato un’abitazione nel 1992 e l’ho intestata interamente a me. ho avuto tutte le agevolazioni del caso e anche il mutuo come prima casa, poi nel 1994 mi sono sposato in regime di separazione dei beni e tuttora vivo felicemente con mia moglie e i nostri 2 figli.
    il quesito è: posso far acquistare solo a mia moglie un’altra abitazione da restaurare e avere le agevolazioni per il risparmio energetico come prima casa?
    ringrazio per le delucidazioni
    buona giornata

    1. Gentile Paolo,
      certamente tua moglie può acquistare un’abitazione. Se non possiede altra abitazione acquistata con i benefici prima casa può richiedere le agevolazioni fiscali all’acquisto. Le detrazioni fiscali per la ristrutturazione / risparmio energetico sono possibili, anche senza il requisito di prima casa.
      Continua a seguirci. Un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  18. Salve
    Io è mio marito nel 2002, non ancora sposati, abbiamo acquistato un immobile (50% ciascuno) con beneficio prima casa.
    Ci siamo sposati in separazione dei beni nel 2004.
    Possiamo riacquistare con beneficio prima casa senza rivendere prima la vecchia casa?
    Grazie

  19. GUSTAVO
    Gent. Sig. Palombelli,
    ho gia posto un quesito al Vostro sito per un acquisto di un appartamento prima di vendere quello dove attualmente abito chiedendo se potevo usufruire delle agevolazioni per la prima casa considerando che ho fatto un atto di compravendita di quella dove sono residente.
    La Vostra risposta, giusta, che al momento del rogito non debbo avere intestato nel comune di residenza un appartamento che abbia usufruito delle agevolazioni fiscali come prima casa.
    Vi chiedo, se dono la mia quota dell’appartamento del 50% a mia moglie che è in comunione dei beni, posso intestarmi l’appartamento a mio nome come prima casa?
    Ricordo che il rogito dovrò farlo a novembre.
    Grazie.
    Gustavo Tirone

    1. Gentile Gustavo,
      abbiamo risposto molte volte a quesiti simili al tuo. Con un po’ di pazienza puoi leggere le risposte scorrendo il blog.
      Il consiglio è sempre quello di rivolgerti al tuo notaio di fiducia al quale chiedere non solo gli aspetti fiscali, ma anche cosa comporta modificare il regime patrimoniale e fare atti di trasferimento finalizzati al mero risparmio fiscale, in termini diritti dei coniugi e di terzi: separazione, divorzio, successione, aggredibilità del bene da parte dei creditori.
      Un cordiale saluto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  20. Salve,
    volevo una vostra opinione riguardo il mio caso che vi descrivo nei dettagli.
    Ho comprato un appartamento come prima casa nuovo dal costruttore nel 2009.Al momento dell’acquisto ero in affitto. Prima di entrare nel nuovo appartamento, ho fatto dei piccoli lavoretti interni. Poi ho chiesto gli allacci e nel frattempo l’ho arredata.Dopo tre mesi e mezzo l’appartamento era pronto, e ho spostato la residenza nella mia nuova dimora. Ebbene dopo tre anni mi arriva un avviso di pagamento di 350 euro par mancato pagamento dell’ici riguardante il periodo che va dall’atto di acquisto alla data in cui ho richiesto la residenza. Sono andato al comune a chiedere spiegazioni, dato che l’ici l’avevano abolita per la prima casa. Mi hanno risposto che dal momento dell’acquisto bisogna subito spostare la residenza nella nuova casa. Assurdo!!! Come facevo ad entrare senza mobili senza acqua luce e gas???
    Viva l’Italia

    1. Gentile Aniello,
      quanto scrivi mi sembra paradossale e l’atteggiamento del comune eccessivamente fiscale.
      Di fatto l’abitazione non è mai stata una seconda casa e si è trattato di motivati tempi tecnici per il trasferimento.
      Hai tutta la mia solidarietà.
      Protesta in Comune, protesta direttamente con “i politici”, che hanno il dovere di rettificare comportamenti iniqui nei confronti dei cittadini.
      Ti ringrazio per averci scritto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  21. Buongiorno,
    ho acquistato un immobile con i benefici prima casa e lo sto ristrutturando, dopo la ristrutturazione l’immobile sarà classificato come “di lusso”, in questo caso i benefici per la prima casa permangono o dovrò provvedere in qualche modo a rettificare la mia posizione? E se sì in che modo?
    Grazie mille.

    1. Gentile Marco,
      a mio parere non sei soggetto ad alcun accertamento da parte del Fisco. Quando hai acquistato, l’imposta agevolata è stata correttamente determinata sulla base delle caratteristiche dell’immobile alla data di stipula.
      Se a seguito della ristrutturazione l’abitazione verrà accatastata nelle categorie catastali A1 – A8 – A9, rientrerà tra le abitazioni di lusso e perderai l’esenzione all’IMU prevista per l’abitazione principale.
      Grazie della partecipazione.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  22. Buongiorno,
    la mia compagna ha venduto la casa per la quale aveva ottenuto i benefici prima casa.
    Vorrebbe acquistare la nuova casa in altro comune, dove però possiede una seconda casa, acquistata ovviamente senza benefici.
    Per ottenere nuovamente i benefici prima casa mi è già chiaro che basterebbe venderle oppure donarla, ma così facendo perde una parte di reddito (è concessa in locazione) utile per il rapporto rata/reddito per l’erogazione di un mutuo.
    Basterebbe vendere o donare solo l’1%? A me sembra di si, la legge parla di proprietà esclusiva, ma mi pare un troppo semplice escamotage….
    Grazie per la risposta e buone ferie!

    1. Gentle Alberto,
      vendere l’1%, come scrivi, è effettivamente un escamotage che formalmente permette al proprietario, che intende acquistare un’altra abitazione, di dichiarare di non possedere in via esclusiva (o con il coniuge) altra abitazione in quel comune. Di conseguenza può chiedere i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa. Il consiglio è di rivolgerti al tuo notaio di fiducia, anche per meglio capire le conseguenze della cessione dell’1%, che comunque implica dei costi notarili e amministrativi.
      Continua a seguire il nostro blog. Un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  23. Mia moglie (coniugi in regime di separazione dei beni) ha realizzato una casa (a lei intestata) nella quale entrambi risultiamo residenti dal maggio 2011.
    Affinché lei possa donarmi una quota di proprietà del 15% del valore della casa, devono trascorrere 5 anni, quindi attendere maggio 2016?
    Grazie

    1. Gentile Nello,
      quando parli di “mia moglie ha realizzato una casa…” immagino tu intenda che tua moglie ha costruito, su un terreno edificabile di sua proprietà, un’abitazione ex novo, pagando iva ridotta sui costi di costruzione.
      Se ci troviamo in questa casistica, i 5 anni a mio giudizio decorrono dalla data di fine lavori, ma è bene prendere maggiori informazioni all’Agenzia delle Entrate per non incorrere nella decadenza dell’agevolazione avuta.
      Se invece tua moglie ha acquistato un’abitazione da ristrutturare o da ricostruire, i 5 anni decorrono dalla data del rogito.
      Spero di esserti stato utile e ti saluto cordialmente.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  24. Buongiorno, ho acquistato un immobile usufruendo dei benefici per la prima casa; ora come specificato nella legge avendo la residenza in altro comune entro 18 mesi ho spostato e ottenuto la residenza nel nuovo comune. Purtroppo per motivi familiari dopo due mesi ho nuovamente dovuto rispostare la residenza in altro comune. Posso andare incontro a sanzioni avendo in sede di rogito avuto l’agevolazione come prima casa o ho assolto ai requisiti avendo effettivamente spostato seppur per breve tempo la residenza?

    1. Gentile Mirko,
      a mio parere hai adempito a quanto previsto dalla normativa e non sei soggetto ad azioni di decadenza delle agevolazioni legate alla residenza (per maggiore sicurezza puoi interpellare l’Agenzia delle Entrate).
      Ti faccio presente, inoltre, che se venderai entro i 5 anni puoi essere soggetto a tassazione della plusvalenza se non avrai mantenuto la residenza per la maggior parte del tempo trascorso dall’acquisto alla vendita.
      Un cordiale saluto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  25. Salve. Ho acquistato nel 2013 un immobile, “prima casa”, trasferendo la residenza nel comune in cui insiste l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto. Attualmente avrei esigenza di ritrasferire la residenza nel mio comune d’origine, presso i miei genitori (preciso che non ho altri immobili di proprietà) Se procedo, decado dalle agevolazioni prima casa con obbligo di restituzione ? Grazie

    1. Gentile Gianni,
      a mio parere hai adempito a quanto previsto dalla normativa e non sei soggetto ad azioni di decadenza delle agevolazioni legate alla residenza (per maggiore sicurezza puoi interpellare l’Agenzia delle Entrate).
      Ti faccio presente, inoltre, che se venderai entro i 5 anni puoi essere soggetto a tassazione della plusvalenza se non avrai mantenuto la residenza per la maggior parte del tempo trascorso dall’acquisto alla vendita.
      Un cordiale saluto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  26. Buongiorno.
    Si sta COSTRUENDO una casa agevolandosi di iva al 4% (sia per gli appalti che per l’ acquisto di materiale, tranne quello non significativo).
    Al fine di non perdere l’ agevolazione, la residenza :
    1)la si deve spostare nel Comune del suddetto immobile entro il termine dei 18 mesi o no ?
    2)se si, da quando decorre tale termine ?
    Grazie mille.
    Carlo

    1. Gentile Carlo,

      per poter usufruire delle agevolazione è necessario che l’immobile non abbia le caratteristiche di lusso e sia ubicato nel comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto; per gli immobili in costruzione tale termine viene computato a partire dalla data di ultimazione dell’immobile (essendo prima materialmente impossibile).
      L’acquirente dovrà poter dichiarare nell’atto di compravendita di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato e di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
      Un cordiale saluto e grazie per seguire il Blog di CasaNoi.it

      dott.ssa Maria Fiorillo
      Studio Montedoro Dottori Commercialisti
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  27. Gentile dott Palombelli,
    sono proprietaria al 50% con mio marito di un appartamento acquistato nel 1997 con agevolazioni prima casa. Se vendiamo possiamo acquistare un altro appartamento con agevolazioni prima casa anche se la nuova è nello stesso Comune?. Se invece acquistiamo con mutuo seconda casa e poi vendiamo entro 12 mesi la prima proprietà, possiamo chiedere il rimborso detrarre gli interessi del mutuo con 730?Grazie

    1. Gentile Loredana,
      potete tranquillamente acquistare nello stesso Comune, ma per usufruire delle agevolazioni prima casa dovete prima vendere l’attuale abitazione.
      Se invece acquistate prima di vendere:
      – pagherete imposta acquisto “piena”
      – pagherete imposta sostitutiva del mutuo 2% (anzichè 0,25%)
      – non potrete detrarre gli interessi mutuo prima casa, anche se successivamente trasferirete la residenza.
      Un cordiale saluto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  28. Buongiorno,
    avrei bisogno del vostro parere in relazione al seguente quesito: ho acquistato nel 2009 un appartamento e ho spostato la residenza entro i 18 mesi richiesti. Poichè siamo vicino alla scadenza dei 5 anni vorrei spostare la residenza presso il comune dove lavoro mantenendo la proprietà dell’immobile (od eventualmente facendo una donazione dell’immobile in questione e acquistandone un altro), ma mi chiedevo se i 5 anni decorrono dalla data di acquisto dell’immobile oppure dallo spostamento effettivo della residenza. Grazie mille in anticipo.

    1. Gentile Emanuela,
      se hai trasferito nei 18 mesi dall’acquisto la residenza, hai adempiuto a quanto richiesto dalla normativa. Puoi quindi trasferirti in un altro luogo quando vuoi.
      Passando all’argomento “decadenza dei benefici fiscali”, questa si applica a chi vende prima dei 5 anni, con riferimento alla data del rogito.
      Se vuoi cedere l’immobile, ti consiglio di far trascorrere i 5 anni.
      Chi vende entro i 5 anni è infatti obbligato a ricomprare entro 12 mesi se non vuole decadere dai benefici avuti.
      E’ inoltre soggetto a tassazione della plusvalenza. Nel caso di prima casa, il Fisco accerta se chi ha acquistato ha avuto la residenza per la maggior parte del tempo trascorso dall’acquisto alla vendita.
      Grazie per averci scritto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  29. Buonasera,
    a novembre debbo rogitare l’acquisto di un appartamento. L’attuale immobile dove abito da 12 anni è stato venduto, ma il rogito verrà fatto entro marzo 2015.
    Posso avere le agevolazione prima casa?
    Grazie.
    Gustavo

    1. Gentile Gustavo,
      per avere le agevolazioni prima casa devi prima vendere e poi acquistare.
      Cerca di anticipare il rogito di vendita a novembre prima di acquistare.
      Parlane con chi acquista la tua casa e con il notaio. Magari si possono trovare delle soluzioni: quali la vendita con differimento di una parte del prezzo, etc ..
      Ti saluto cordialmente

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  30. Buon giorno,

    il 25/09/2013 ho venduto la casa che avevo comprato nel 2002.
    Il costruttore non ha ancora terminato di costruirmi la mia casa, è già in ritardo di un anno, se non rogito entro il 25/09/2014 perdo le agevolazioni fiscali per la prima casa ?

    1. Gentile Sergio,
      hai venduto la tua casa dopo 11 anni dall’acquisto. Non sei soggetto quindi alla decadenza da benefici di chi vende entro 5 anni dall’acquisto.
      Puoi acquistare anche dopo il 24 settembre 2014.
      Ti faccio presente che se stipuli entro questa data avrai un vantaggio economico. Chi acquista la prima casa entro 12 mesi dalla vendita, può richiedere la compensazione o il rimborso dell’imposta pagata nel primo acquisto (nel tuo caso iva o imposta di registro pagate nel 2002).
      Ti saluto cordialmente

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  31. Buongiorno
    Vorrei sapere se posso usufruire dei benefici fiscali per –l’aquisto prima casa tenendo conto che:
    Sono proprietario del 50% di un’abitazione acquistata con mia moglie nel 1985 con le agevolazioni prima casa. Al momento sono separato e l’uso dell’abitazione e’stato concesso a mia moglie e ai nostri figli.
    -Sono proprietario dell’abitazione dove abitano i miei genitori i quali hanno un comodato d’uso gratuito registrato.
    – con la separazione ho trasferito la residenza con i miei genitori.
    -Vorrei acquistare un appartamento dove abitare usufruendo delle agevolazioni prima casa nel mio comune o un comune limitrofo.

    Grazie
    Saluti
    Antonio

    1. Gentile Antonio,
      la risposta è negativa.
      Infatti formalmente possiedi un’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali.
      Anche se tu dovessi vendere o donare la casa acquistata con le agevolazioni, ricordati che non puoi chiedere i benefici fiscali se possiedi, in via esclusiva, un’abitazione nello stesso comune dove acquisti. Mi riferisco in questo caso alla proprietà dell’abitazione dove vivono i tuoi genitori.
      Grazie per averci scritto, un saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  32. Buongiorno,io e mio marito siamo in separazione dei beni ed io sono unica proprietaria di un’abitazione nella quale viviamo.
    Adesso vorrei metterla in vendita e acquistare in modo cointestato una nuova abitazione.
    Potremmo usufruire delle agevolazioni prima casa?potrebbe in caso usufruirne solo mio marito per il suo 50%? Ed io solo in caso di vendita entro l’anno dalla stipula della compravendita?
    Grazie per le risposte.
    Saluti

    1. Gentile Valentina,
      tuo marito pagherà imposta ridotta per la sua quota di proprietà del 50%.
      Per la tua quota del 50%, invece, mi mancano delle informazioni. La nuova abitazione ricade nello stesso Comune dove hai l’attuale proprietà? Come hai acquisito la tua attuale proprietà? L’hai acquistata con le agevolazioni prima casa, o piuttosto l’hai avuta in donazione o per successione?
      In sintesi, pagherai imposta ridotta in questi due casi:
      a) se l’abitazione che possiedi al 100% non l’hai acquistata con le agevolazioni prima casa (ad esempio l’hai ereditata o ricevuta in donazione o acquistata a imposta piena) e se ricade in un comune diverso da quello dove acquisti
      b) se viceversa ricade nello stesso comune e/o l’hai acquistata con le agevolazioni, prima di acquistare la nuova abitazione dovrai prima vendere o donare.
      Spero di esserti stato utile.
      Un cordiale saluto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  33. Salve!
    Sono vedova e abito nella casa donata dagli zii a mio figlio minore e per la quale ho pagato l’atto di donazione usufruendo dell’agevolazione prima casa.
    Fra poco mio figlio compirà 18 anni, se io volessi acquistare una casa mia,intestata a me, potrei usufruire dell’agevolazione prima casa dal momento che quella dove abitiamo è sua? Grazie per i chiarimenti.

    1. Gentile Petra,
      puoi tranquillamente acquistare un’abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. Il fatto che abiti nella casa di proprietà di tuo figlio non è di alcun ostacolo. Ti ricordo che dovrai trasferire la residenza nello stesso comune dove acquisti entro 18 mesi (non importa che tu ci vada ad abitare; puoi anche affittarla).
      Ti ricordo inoltre che non potrai usufruire dell’agevolazione se possiedi un altro immobile nello stesso comune o altro immobile su tutto il territorio nazionale acquistato con i benefici fiscali.
      Grazie per averci scritto, un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  34. salve,
    vorrei acquistare un monolocale e volevo capire se posso acquistarlo come prima casa. Io abito in un appartamento in affitto gratuito ( è proprietà dei miei genitore) e non è intestato ne a me ne a mia moglie.
    Volevo capire visto che ho già la residenza nel comune devo per forza abitaci?
    lo posso affittare ad altre persone?
    Grazie

    1. Gentile Gianluca,
      non devi necessariamente andare ad abitare nella casa che acquisti con le agevolazioni fiscali.
      Infatti la normativa prevede il trasferimento della residenza nel comune dove si acquista entro 18 mesi dal rogito.
      Nel tuo caso hai già la residenza nel comune e non hai altri obblighi.
      Ti faccio presente, inoltre che se – come scrivi – l’abitazione che acquisti non sarà abitazione principale (residenza + dimora effettiva) dovrai pagare IMU e non potrai scaricare eventuali interessi del mutuo.
      Ti ringrazio per avere scritto al Blog di CasaNoi.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  35. Buongiorno. Mi permetto di chiederle un’informazione. Sono proprietario di un appartamento acquistato nel 2010 con iva al 4% prima casa. Ora sto valutando l’acquisto di una villetta al grezzo da impresa di costruzioni. E successivamente dovró completare tutti i lavori e vendere il mio appartamento.
    Ricado nel caso di seconda casa anche se l’abitazione è in costruzione? Non esiste alcun sistema?
    Se invece intestassi la casa a mia moglie che non ha appartamenti intestati a lei, come potrei fare quando io avró venduto l’appartamento a intestarmi almeno una parte della nuova villetta?
    Grazie e buona giornata

    1. Gentile Paolo,
      da quanto scrivi hai già tutte le informazioni sulla tassazione.
      Le soluzioni che prospetti sono artificiose e in quanto tali implicano delle controindicazioni.
      Intestare un’abitazione è un fatto sostanziale nei rapporti giuridici e patrimoniali all’interno della famiglia.
      Molte volte abbiamo scritto di questi argomenti. Ti invito a scorrere le numerose domande/risposte pubblicate.
      Il consiglio comunque è di chiedere una consulenza, carte e conti alla mano, al tuo notaio o legale o fiscalista di fiducia.
      Grazie per aver partecipato al blog di CasaNoi

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  36. Buonasera.il mio dubbio è il seguente:
    nel 2006 ho acquistato casa e box usufruendo delle agevolazioni prima casa (iva 4%). Nel prossimo mese di ottobre
    venderò la casa, mentre il box rimarrà di mia proprietà.
    Per poter usufruire del credito di imposta sulla prossima casa che acquisterò, sono costretto a comperarla nei 12 mesi successivi alla vendita o posso acquistare con calma anche nei prossimi anni? e per quanto riguarda il box? dovrò scorporare la parte di iva relativa allo stesso?
    grazie anticipatamente

    1. Gentile Marco,
      il credito d’imposta matura solo nel caso che ricompri entro i 12 mesi dalla vendita. Nel caso tu possa usufruire del credito dovrai scorporare l’iva del box: leggi con attenzione l’atto di compravendita e verifica se sono stati specificati distintamente i due prezzi (abitazione e box).
      Ti saluto cordialmente

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  37. Salve. In passato ho acquistato casa con mutuo regionale, dopo mi sono separata legalmente ed ho venduto casa al mio ex marito. Posso adesso ricomprare casa utilizzando l’agevolazione del mutuo regionale?

  38. Risiedo in comune diverso da quello in cui sono assegnatario di prima casa in cooperativa e vorrei sapere se non è necessario spostare la mia residenza, dato che svolgo la mia attività di lavoro nel comune dove sto realizzando la prima casa.
    La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti prima casa, riferisce che mi devo trovare in UNA delle seguenti condizioni, ossia:
    – essere residente nel comune ove è ubicato l’alloggio;
    – di voler trasferire la propria residenza nel Comune della prima casa entro 18 mesi dal rogito;
    – di svolgere attività lavorativa nel suddetto Comune,
    Devo per forza cambiare la residenza, oppure è sufficiente il fatto che lavori nel comune dove sto realizzando la prima casa?
    Grazie

    1. Gentile Domenico,

      purtroppo il fatto che svolgi la tua attività lavorativa nel comune dove stai realizzando la prima abitazione non è sufficiente. La legge stabilisce infatti che per poter usufruire dei benefici prima abitazione e godere dell’iva agevolata del 4% per i lavori di ristrutturazione, devono ricorrere in capo all’interessato le condizioni previste per usufruire dell’agevolazione “prima casa” (nota II-bis, dell’art.1, Tariffa, Parte Prima, D.P.R.26.04.1986, n. 131), di cui in sintesi:

      · l’immobile non deve avere le caratteristiche di lusso;
      · l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto;
      · l’acquirente dovrà poter dichiarare nell’atto di compravendita di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
      · di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
      Ti ringrazio per aver scritto al blog di CasaNoi e ti invio cordiali saluti.

      dott.ssa Maria Fiorillo
      Studio Montedoro Dottori Commercialisti
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  39. Buongiorno,
    io e mio marito siamo in regime di separazione dei beni; abbiamo acquistato nel 2008 un appartamento intestato ad entrambi come prima casa. Adesso vorremmo vendere questo appartamento e acquistare una casa nello stesso comune per farla diventare nostra prima casa. Purtroppo vendere non è facile e vorremmo comunque acquistare l’altro immobile. E’ possibile che mio marito doni a me il suo 50% dell’appartamento e proceda lui all’acquisto della nuova casa con agevolazioni di prima casa? Così poi io risulto titolare dell’appartamento che provvederò a vendere.
    Grazie per le vs informazioni. Buona giornata

    1. Gentile Michela,
      abbiamo risposto tante volte a domande simili alla tua. Ti invito a scorrere le numerose domande/risposte pubblicate.
      Ci sono molte implicazioni di natura giuridico – fiscale – patrimoniale alla soluzione (tecnicamente percorribile) della donazione al coniuge del 50%.
      E’ bene valutare il pagamento di maggiori imposte, o magari fare uno sconto del prezzo dell’immobile in vendita, piuttosto che percorrere soluzioni artificiose che creano squilibri nei rapporti giuridico – patrimoniali tra i coniugi.
      Infatti, un domani che venderai la casa a te donata da tuo marito, l’unica abitazione sarà intestata a lui, con tutte le conseguenze in caso di separazione/divorzio, successione, diritti dei creditori…(scusa lo scenario poco roseo, ma per valutare al meglio tra varie scelte, è bene prenderne in considerazione tutti gli aspetti).
      L’esenzione IMU inoltre è applicabile solo per l’abitazione (quella principale) e fino alla vendita vi trovereste comunque a pagare più imposte comunali.
      Grazie per averci scritto. Un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  40. Buonasera,
    la mia domanda è questa: posso affittare l’appartamento al piano terra che per me risulta prima casa e dove ho la residenza?…io abito nell’alloggio al piano di sopra e quest’ultimo è per me seconda casa. Lo stabile è formato da due unita’ distinte al piano terra e primo piano. Non e’ che dandolo in affitto mi passano la tassazione imu da prima a seconda casa?
    Grazie in anticipo
    Saluti
    Paolo

    1. Gentile Paolo,
      l’esenzione IMU spetta solo per l’abitazione principale, ovvero l’abitazione adibita a dimora abituale e dove si è trasferita la residenza.
      Tu possiedi due abitazioni: solo per una vale l’esenzione IMU.
      Nel tuo caso l’appartamento al primo piano è abitazione principale, mentre quello al piano terra non lo è, sia che l’affitti o meno.
      Forse è il caso di specificare, a beneficio di tutti i lettori, che l’abitazione principale può variare nel tempo ed essere diversa da quella acquistata con le agevolazioni prima casa (potrebbe essere altra abitazione ricevuta per donazione, successione o acquistata senza agevolazioni).
      Ti saluto cordialmente

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  41. buonasera,
    io e la mia compagna ci vorremmo sposare in comunione dei beni e acquistare una casa sfruttando le agevolazioni prima casa.
    il problema è che lei due anni fa ha ricevuto in donazione da sua nonna la casa in cui attualmente la nonna vive ed ha usufruito delle agevolazioni prima casa.
    C’è una clausola che ci permetterebbe di usufruire a pieno titolo delle agevolazioni prima casa in quanto la casa in cui vive la nonna è troppo piccola per costituire un nucleo famigliare?

    La ringrazio anticipatamente per la risposta

    1. Gentile Claudio,
      la tua compagna ha usufruito di agevolazioni per la donazione di un’abitazione che non escludono le agevolazioni all’acquisto prima casa.
      La tua compagna ora può ora tranquillamente usufruire delle agevolazioni all’acquisto prima casa, a meno che l’appartamento ricevuto in donazione sia di sua esclusiva proprietà e ricada nello stesso comune dove acquista (nella tua domanda non è specificato).
      In merito a quanto scrivi, non esiste nessuna clausola che fa riferimento alla idoneità di un’abitazione per il nucleo familiare.
      Le uniche regole sono quelle che trovi enunciate nel nostro articolo.
      Un caro saluto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  42. Buonasera,
    Acquistai un alloggio 7 anni fa usufruendo dell’agevolazione fiscale, oggi mi trovo ad acquistare un’altra casa in un altro comune dove prenderò la residenza (preciso sono due comuni differenti ma entrambi sotto la stessa provincia) posso usufruire dell’agevolazione fiscale?
    Grazie

    1. Gentile Carol
      puoi richiedere di pagare l’imposta agevolata “prima casa” solo se prima vendi l’abitazione acquistata 7 anni fa, e a condizione che tu trasferisca la residenza nel nuovo comune entro 18 mesi dall’acquisto.
      Grazie per averci scritto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  43. Salve,
    nel 1993 ho acquistato una casa, a Roma, usufruendo delle agevolazioni prima casa. Ora se dovessi acquistare un altro immobile in un comune diverso potrei usufruire delle agevolazioni prima casa? Preciso che nello stesso comune mia moglie, in separazione dei beni, è proprietaria di un immobile acquistato nel 2007 usufruendo di dette agevolazioni. Grazie

    1. Gentile Mario,
      puoi richiedere di pagare l’imposta agevolata “prima casa” solo se prima vendi l’abitazione acquistata nel 2007, e a condizione che trasferirai la residenza nel nuovo comune entro 18 mesi dall’acquisto.
      Grazie per averci scritto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  44. Salve, volevo sapere una cosa, sono proprietario insieme a mia moglie di un terreno dove sto costruendo una casa e usufruisco dell’IVA al 4% Oltre questo, mi hanno parlato di un’agevolazione dove posso portare in detrazione 96.000 euro. Sa dirmi qualcosa?

    1. Gentile Ruigianna,
      la detrazione fino a 96.000, spetta solo agli interventi di recupero/ristrutturazione/riqualificazione complessiva di edifici esistenti.
      Non mi risulta che spettino per nuove costruzioni.
      Continua a seguirci

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  45. Buonasera,
    Sono proprietaria al 100% di un immobile acquistato nel 2000 con agevolazioni prima casa. Ora con mio marito stiamo acquistando nuovo immobile da adibire ad abitazione principale in altro comune che sarà ultimato a ottobre, nel frattempo stiamo cercando di vendere l’attuale immobile di mia proprietà.
    Vorrei capire nel caso non riuscissi a vendere come si calcola l’IVA?
    Da quanto riferitomi dall’agente immobiliare la dovrei pagare al 10% e poi eventualmente, nel caso riuscissi a vendere entro 1 anno, potrei recuperare la differenza in dichiarazione dei redditi?
    E il credito d’imposta in questo caso sarebbe perso del tutto?
    Grazie!

    1. Gentile Nicoletta,
      dovrai pagare imposte prima casa iva 4% se prima di acquistare venderai l’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali.
      Altrimenti pagherai iva 10%.
      Guarda anche il nostro Calcolaimposte.
      Solo nel primo caso e solo se acquisti entro 12 mesi dalla vendita, potrai anche recuperare l’imposta di registro o IVA pagata la prima volta (nel 2000).
      Spero di esseri stato utile.
      Un caro saluto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  46. Buongiorno

    Nel 2012 mia (non ancora) moglie ha acquistato con beneficio prima casa un appartamento, portandovi ovviamente la residenza (che ha tutt’ora lì).
    Ora siamo sposati, ma abbiamo scelto di vivere presso una casa da me acquistata nel 2011, sempre con beneficio prima casa.
    Vorremmo ora vendere l’appartamento di mia moglie, purtroppo a un prezzo inferiore a quello di acquisto, a causa del calo nel mercato immobiliare.
    Cosa ci conviene fare per non incorrere in ulteriori pagamenti/sanzioni?
    Può essere un’idea quella che lei acqusiti una parte della mia casa, in modo da non perdere i suoi beneifici? Ma in quel caso cosa accadrebbe ai miei?

    Ringrazio anticipatamente
    Nicola

    1. Gentile Nicola,
      come correttamente scrivi, tua moglie intende vendere la prima casa entro i 5 anni dall’acquisto; poiché non ricompra un’abitazione da adibire ad abitazione principale nei successivi 12 mesi, dovrà integrare le imposte + interessi + sanzioni.
      Dalle informazioni in mio possesso, l’acquisto di una quota dell’abitazione a te intestata non è praticabile perché a tua volta saresti soggetto alla maggiore imposta poiché non sono passati 5 anni dal tuo acquisto.
      Se viceversa tua moglie decide di acquistare un’altra abitazione nei 12 mesi, magari particolarmente economica, tieni presente che:
      – non è sufficiente che venga acquistata nel comune dove si ha la residenza: l’abitazione dovrà essere adibita ad abitazione principale (residenza anagrafica+dimora effettiva)
      – pagherete comunque l’IMU su una delle due case poiché l’IMU è esente solo per un’abitazione a nucleo familiare.
      Il consiglio per tua moglie è quello di richiedere con istanza all’Agenzia delle Entrate l’esenzione al pagamento della sanzione (leggi il nostro post “Agevolazioni prima casa: le novità in tempo di crisi”).
      Fai i conti partendo dal valore catastale: spesso la differenza d’imposta+interessi non è molto onerosa e non giustifica in termini di convenienza economica un nuovo rogito e tutto quello che segue. Per i calcoli puoi utilizzare i nostri Calcolatori di imposte.
      Spero di esserti stato utile.
      Un cordiale saluto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  47. Salve, nel 2007 ho acquistato un appartamento a me intestato al 100% sfruttando l’agevolazione prima casa.
    A maggio ho cambiato residenza sempre nello stesso comune (Milano), in un appartamento in affitto con mia moglie.
    Mi hanno detto che non essendo più residente nella mia casa di proprietà non è più prima casa e quindi devo pagare l’IMU e non posso più detrarre gli interessi passivi del mutuo dalla dichiarazione dei redditi, è vero?
    Grazie Cordiali Saluti
    Michele

    1. Gentile Michele,
      quanto scrivi è corretto.
      Esenzione IMU e detraibilità degli interessi del mutuo sono possibili solo per l’abitazione principale, ovvero l’abitazione utilizzata come dimora effettiva dal nucleo familiare dove è stata trasferita residenza anagrafica.
      Grazie per averci scritto, un cordiale saluto.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  48. Buongiorno,
    sono proprietaria di un immobile acquistato nel 2000 con le agevolazioni prima casa, che poi ho perso per non aver preso residenza nei successivi 18 mesi. Ora dovrei venderla e acquistare una nuova casa con mio marito. Abbiamo i requisiti per le agevolazioni prima casa? Grazie per un gentile riscontro. Alessandra

    1. Gentile Alessandra,
      la risposta è positiva. Hai di fatto pagato l’imposta piena attraverso il pagamento di quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate. Quindi puoi richiedere le agevolazioni all’acquisto anche se non vendi l’abitazione prima di ricomprare. Infatti, al momento del nuovo acquisto non possiedi su tutto il territorio nazionale altra abitazione acquistata (in tutto o in parte) con i benefici fiscali.
      Grazie per averci scritto

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  49. Buongiorno, se ho una casa di proprietà avuta tramite donazione posso acquistare in un’altra città un’abitazione e usufruire delle agevolazioni prima casa?
    Grazie

    1. Gentile Andrea,
      puoi sicuramente acquistare un’abitazione in un’altra città pagando imposta agevolata, visto che la tua casa ti è pervenuta per donazione.
      Infatti, per avere accesso alle agevolazioni, la legge richiede all’acquirente:
      a) di trasferire la residenza in quel comune entro e non oltre 18 mesi dalla data d’acquisto;
      b) di non essere proprietario su tutto il territorio nazionale di altra abitazione acquistata (in tutto o in parte) con le agevolazioni prima casa (sono escluse le donazioni).
      Ti ringrazio per averci scritto. Continua a seguirci.

      Giuseppe Palombelli, CEO CasaNoi.it

  50. Buonasera,sono proprietaria al 100%di un appartamento acquistato nel 2009 con agevolazione prima casa ed ora insieme al mio ragazzo vorrei acquistare in altro comune un terreno edificabile per costruirci la casa; entro quale termine devo aver già venduto l’appartamento per poter usufruire delle agevolazioni?

    1. Gentile Erica,
      purtroppo la normativa sull’acquisto dei terreni edificabili è rimasta invariata rispetto al passato e quindi, se acquista da un soggetto iva (società), l’atto è soggetto ad iva 22%, se invece acquista da un privato, l’atto è esente da iva.
      Le segnaliamo inoltre che ai lavori di costruzione volti alla realizzazione di un nuovo fabbricato (e quindi di “costruzione”), potrà applicarsi l’aliquota agevolata del 4%, a condizione che ricorrano in capo all’interessato, e quindi in questo caso a Lei, le condizioni previste per usufruire dell’agevolazione “prima casa” (nota II-bis, dell’art.1, Tariffa, Parte Prima, D.P.R.26.04.1986, n. 131), di cui in sintesi:

      · l’immobile non deve avere le caratteristiche di lusso;
      · l’immobile deve essere ubicato nel comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto;
      · l’acquirente dovrà poter dichiarare nell’atto di compravendita di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
      · di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
      La ringrazio per aver scritto al Blog di CasaNoi.it e le invio cordiali saluti.

      dott.ssa Maria Fiorillo
      Studio Montedoro Dottori Commercialisti
      Largo Ugo Bartolomei, 5 00136 Roma
      Tel.+390639734495. Tel.+390683394266/7/8/9
      studiomontedoro.net

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