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Detrazione fiscale box auto: errori e soluzione

di 9 commenti

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Quando si parla di detrazioni fiscali sulla casa si pensa inevitabilmente a quelle previste per lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico. Ma tra queste vi è anche la detrazione Irpef prevista per chi acquista o realizza un box auto di pertinenza della sua abitazione.

La misura dell’agevolazione, come per la ristrutturazione, è al 50% ed è disciplinata dall’articolo 16 bis del TUIR, il testo Unico delle Imposte sui redditi.

La legge di bilancio per il 2017 ha prorogato l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50%, nonché l’ammontare delle spese ammissibili alla detrazione, il cui limite è di euro 96.000 in luogo di euro 48.000 per la detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione e anche per l’acquisto o la realizzazione del box auto visto che sono due agevolazioni che vengono accostate.

Detrazione Irpef 50%: quando può essere fruita

La detrazione al 50% può essere fruita solo quando il box auto acquistato o costruito sia pertinenziale all’abitazione, così come risulta dal rogito notarile o dal preliminare d’acquisto se si acquista il box auto insieme all’immobile ovvero dalle autorizzazioni amministrative comunali se si costruisce il box.

Per avere la detrazione occorre pagare le spese per l’acquisto o la realizzazione del box auto con bonifico parlante da cui risultino:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione
  • la partita Iva o il codice fiscale del destinatario della somma.

Sul bonifico, banche e poste effettuano una ritenuta d’acconto all’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari.

Detrazione fiscale box auto: gli errori più frequenti e come risolverli

Non è infrequente commettere degli errori quando si parla di detrazioni fiscali e quindi anche dell’acquisto o costruzione del box auto.

Ad esempio può capitare che il bonifico non sia completo e in tal caso occorre  ripetere  il versamento con un nuovo bonifico, questa volta corretto.
Ma se tale soluzione non è attuabile, c’è un’altra possibilità, visto che per il Fisco la cosa importante è che venga eseguita la corretta tassazione del reddito proveniente dall’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

In tal caso infatti, come precisa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, se non si può pagare con bonifico si possono usare altre modalità

  • purché tale pagamento risulti nell’attestato dell’atto notarile
  • purché il venditore fornisca all’acquirente, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui la ditta attesta che i compensi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa perché concorrano alla corretta determinazione del reddito.

Altro errore frequente è quello in cui il bonifico sia stato compilato in modo che banche e poste non riescano a operare correttamente la ritenuta.

In questo caso, per risolvere il problema, l’intestatario dell’accredito deve attestare nella dichiarazione sostitutiva di aver ricevuto i corrispettivi e di averli regolarmente registrati in contabilità ai fini della loro concorrenza al reddito dell’impresa.

Articolo scritto da:

Alessandra Caparello

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Alessandra Caparello è redattrice in ambito fiscale, previdenziale ed economico. Ha collaborato con vari siti online come InvestireOggi.it (curatrice della sezione Fisco e Tasse), Pmi.it, Fisco7.it.

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9 commenti su “Detrazione fiscale box auto: errori e soluzione
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  1. Buongiorno
    Abbiamo acquistato un box al 50% marito e moglie. Per un errore nel bonifico di acquisto box è stato riportato solo un codice fiscale. Com’è possibile fare per non perdere la detrazione? Può recuperare tutta la spesa la persona indicata nel bonifico anche se su atto e fattura sono presenti entrambe i nomi? Grazie

    1. Gentile Francesca l’atto notarile attesta che l’acquisto è stato effettuato da entrambi i coniugi e descrive le modalità di pagamento tracciate. Per non perdere il 50% della detrazione, le consiglio di interpellare l’agenzia delle entrate, eventualmente per il tramite del notaio o di un commercialista. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

  2. Buonasera. Abbiamo realizzato un box auto pertinenziale ad una casa composta da due unità abitative di cui una in manutenzione straordinaria. I lavori sono stati terminati ad ottobre 2017 con accatastamento del box. Nella precedente dichiarazione il caf ha indicato le spese del box insieme a quelle per la manutenzione dell’alloggio, e in tal modo abbiamo sforato di gran lunga il tetto di spesa. L’ alloggio in manutenzione aveva giá il suo garage, mentre l’intenzione era di avere un garage per ciascun alloggio. Si può spostare la spesa del box sul secondo alloggio e modificare così la dichiarazione del 2017? Siamo nel secondo anno di detrazione delle spese per il box. Grazie

  3. Buonasera. Una domanda forse anomala: la detrazione per i” risparmio energetico è goduta anche nel caso del box? In particolare, per es pratico, poiché devo installare sul fronte del box(c6 al catasto) circa 17 mq di infissi di entrata che saranno marchiati CE con le dovute caratteristiche, potrò accedere al 65 o solo al 50? Grazie

    1. Gen.le sig. Antonio,
      requisito fondamentale per poter usufruire della detrazione per risparmio energetico è che l’immobile sia dotato di impianto di riscaldamento. Poiché nella stragrande maggioranza dei casi i box auto non ne sono dotati, questa agevolazione non si applica. Se paradossalmente il suo box è riscaldato, potrebbe avere la detrazione per risparmio energetico. In ogni caso, le ricordo che da quest’anno la detrazione per la sostituzione degli infissi è scesa in tutti i casi al 50%.
      Cordiali saluti
      arch. Carmen Granata
      tel. 081 19257549
      cell. 338 1286549

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