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Obbligo banda ultralarga per nuovi edifici

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Obbligo di predisposizione alla banda ultralarga

obbligo banda ultralarga per nuovi edifici in Italia

Il decreto Sblocca Italia (DL 133/2014), all’art. 6 – ter, ha introdotto l’art. 135 – bis, Infrastrutturazione digitale degli edifici, nel Testo Unico dell’Edilizia.

Tale articolo prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione o soggetti a opere di ristrutturazione pesante, siano equipaggiati da un punto di accesso per le reti cablate in fibra ottica a banda ultralarga.

Quando parliamo di banda ultralarga, intendiamo la trasmissione e ricezione di dati informativi, inviati e ricevuti simultaneamente in maggiore quantità, sullo stesso cavo o mezzo radio, grazie all’uso di tecniche che supportano e sfruttano un’ampiezza di banda superiore a quella dei precedenti sistemi di telecomunicazione, detti invece a banda stretta.

Ricordo inoltre che per interventi di ristrutturazione “pesante si intendono tutti quelli che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino cambiamenti della destinazione d’uso.

L’obbligo perentorio è scattato per tutti gli interventi soggetti a Permesso di Costruire, le cui domande siano state presentate dopo il primo luglio 2015.

Corretta predisposizione e installazione della banda ultralarga

Nel corso di Smart Building Expo, la fiera sulla building automation svoltasi a Milano dal 15 al 17 novembre 2017, è stata presentata da Confindustria Digitale, Assimpredil Ance e Anitec – Assinform, con il patrocinio di Anci e Ministero dello Sviluppo Economico, una Guida per professionisti e imprese alla corretta installazione della banda ultralarga.

La Guida ha carattere divulgativo e si prefigge di essere uno strumento di facile consultazione per i principali soggetti coinvolti nella filiera edilizia:

  1. progettisti
  2. imprese di costruzione
  3. tecnici della pubblica amministrazione.

Il documento è ricco di riferimenti normativi e illustrazioni che rappresentano un ottimo strumento per chi deve confrontarsi con la realizzazione di questo tipo di infrastruttura.

Nella medesima occasione è stata anche presentata la nuova etichetta “Edificio predisposto alla banda larga” del Ministero dello Sviluppo Economico, che consentirà ai cittadini di riconoscere gli edifici cablati.

Come devono essere fatti gli impianti per la banda ultralargaobbligo banda ultralarga per nuovi edifici permesso di costruire Italia

La Guida evidenzia la tipologia di impianti richiesti, che utilizzano la tecnologia della fibra ottica, identificata come l’unica idonea a rispettare la normativa.

Ogni edificio deve essere equipaggiato con un punto di accesso alla rete di comunicazione elettronica facilmente utilizzabile dagli operatori di rete.

L’edificio predisposto nel modo corretto alla ricezione a banda larga potrà volontariamente essere dotato di una “etichetta volontaria” che può essere rilasciata solo da un installatore elettronico, il quale dovrà certificare che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte.

L’impianto dovrà quindi soddisfare i prerequisiti previsti dalle guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2, 3 e garantire:

  • la riduzione dei costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
  • il rispetto dei diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica.

Tale etichetta ovviamente è in grado di valorizzare l’immobile in fase di compravendita.

Obbligo banda ultralarga per nuovi edifici: le responsabilità 

La Guida mette anche in evidenza le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nell’adeguamento degli edifici a questo nuovo obbligo normativo.

La responsabilità principale ricade sul progettista, che deve evidenziare nel progetto gli spazi installativi dedicati non solo all’installazione della banda ultralarga ma anche alla sua possibile implementazione nel futuro.
Il progetto dell’impianto deve anche essere allegato alla segnalazione certificata di agibilità.

Altrettanta responsabilità ricade sul tecnico della pubblica amministrazione che dovrà controllare il progetto e la sua rispondenza ai requisiti richiesti affinchè venga rilasciato il permesso di costruire.

Dovrà quindi accertare in particolare la presenza, tra gli allegati alla richiesta, del progetto dell’impianto multiservizio e la sua rispondenza ai requisiti normativi.

Dal canto suo, l’impresa costruttrice ha l’obbligo di richiedere ai propri tecnici la realizzazione dell’impianto secondo la regola dell’arte. In caso contrario, è responsabile nei confronti del committente o dell’acquirente.

In caso di compravendita, in particolare, hanno responsabilità anche l’agente immobiliare e il notaio, i quali devono verificare la presenza del progetto degli impianti tra i documenti tecnici forniti e la loro corretta esecuzione.

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