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Come funziona il comodato d’uso gratuito di un immobile

di fondatore CasaNoi.it 654 commenti in

Cos’è e come funziona il comodato d’uso gratuito

Il comodato d’uso rientra, insieme al mutuo, nei cosiddetti “contratti di prestito” ed è sempre a titolo gratuito.
È un contratto reale in cui una parte (detta comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo.
Il comodatario ha l’obbligo di riconsegnare il bene al proprietario (comodante) alla scadenza pattuita.
La materia è disciplinata dal Codice Civile, Art.1803-1812.

Comodante e comodatario: diritti e obblighi

Il comodatario può utilizzare il bene solo per la durata e l’uso pattuiti, custodendolo “con la diligenza del buon padre di famiglia”.
Non può cedere ad altri il diritto di godere del bene, senza esplicito consenso del proprietario.
Se il comodatario non rispetta gli obblighi contrattuali, il proprietario può richiedere sia l’immediata restituzione del bene, sia il risarcimento dei danni.
Se nel contratto non è espressamente indicata la scadenza (e se questa non è desumibile dall’uso cui il bene è destinato), il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richieda.

Sono a carico del comodatario le spese sostenute per servirsi del bene.
Nel caso in cui il comodatario debba sostenere spese straordinarie, necessarie e urgenti per la conservazione del bene, ha diritto al rimborso.
Se il bene si deteriora per il solo effetto dell’uso per cui è stato consegnato e senza alcuna colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Infine, se il bene in comodato ha vizi e difetti tali da recare danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento nel caso in cui, pur a conoscenza di tali vizi, non ne abbia avvertito il comodatario.

Il comodato d’uso gratuito di un immobile – locazioni brevi di abitazioni

Per gli immobili dati in comodato, le regole di base da seguire sono quelle descritte finora.

Frequentemente le abitazioni vengono utilizzate anche per ricettività turistica.
Ma può il comodatario affittare la casa o una parte di essa per brevi periodi?
E può il comodatario ricavare redditi per una casa utilizzata gratuitamente?

Nel rispetto del vincolo della destinazione e dell’utilizzo, l’abitazione può essere locata dal comodatario con “contratti brevi” a titolo oneroso.

Sono escluse categoricamente locazioni da parte del comodatario oltre i 30 giorni.

TASSAZIONE REDDITI DA LOCAZIONE BREVE

La tassazione agevolata entra in vigore solo nei contratti di locazione breve, stipulati a partire dal 1° giugno 2017.
Normativa di riferimento: DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50; Circolare Agenzia Entrate.

E’ il comodatario che dovrà pagare le imposte, anche se ha ricevuto la casa a titolo gratuito.
Può scegliere tra imposta sostitutiva del 21% o tassazione ad aliquota ordinaria in base alla dichiarazione dei redditi. Comunque dovrà essere versato il 21% a titolo di acconto dagli intermediari e dai portali immobiliari.

DEFINIZIONE DI LOCAZIONI BREVI

Le locazioni brevi sono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Possono prevedere servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, oltre a fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata. I contratti vengono stipulati direttamente o tramite intermediari o portali telematici.

La disciplina non è applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi quali, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, essendo in tal caso richiesto un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con il semplice contratto di locazione, come nel caso della attività di bed and breakfast occasionale.

Contratto e registrazione di comodato d’uso di un immobile

Il comodato è sempre gratuito – se fosse corrisposto un pagamento, si tratterebbe di normale “locazione” – e può essere, in linea generale, contrattualizzato in forma verbale o scritta.
Per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data in cui è stato sottoscritto, come indicato nel D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. – Testo Unico Imposte di Registro.
Secondo recenti indicazioni dal Notariato non è più necessario che nel contratto il comodatario dichiari di aver preso visione dell’attestato di prestazione energetica (l’APE ex ACE).

L’opinione di Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi.it

“Di frequente il proprietario dà in uso gratuito una casa a un familare o altra persona cara. Le regole di base da seguire sono quelle sopra riportate. Trattandosi di beni immobili, si suggerisce comunque di stipulare un contratto scritto che permetta al comodatario l’intestazione delle utenze e di ripartire correttamente le spese condominiali e le imposte. Si raccomanda di seguire con attenzione gli aspetti fiscali (IMU), oggetto di continue modifiche negli ultimi anni.”

Come si fa la registrazione di un contratto di comodato per la casa? Leggi la nostra guida alla registrazione del contratto.

IMU e TARI: chi deve pagare? Il proprietario o il comodatario?

Al pagamento dell’IMU sono tenuti i proprietari oppure i titolari di un diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie su fabbricati, terreni ed aree edificabili.

Il comodatario non deve pagare l’IMU

Il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto di proprietà. Si tratta di un rapporto di cortesia che non genera alcun particolare vincolo giuridico. Il comodatario è un semplice detentore del bene immobile, pertanto non deve pagare le imposte municipali/statali sulla proprietà (IMU-IRPEF).

Il comodatario deve pagare la TARI

Il comodatario è il soggetto che occupa l’immobile e come tale è tenuto al pagamento della TARI, tassa sui rifiuti.

Ricordiamo che la TARI si paga in base alla superficie calpestabile dell’abitazione. E’ opportuno quindi effettuare le misurazioni correttamente.

Comodato d’uso gratuito ai figli o ai genitori.
Riduzione IMU e TASI per abitazione principale non di lusso.
Agevolazioni fiscali solo per contratti registrati e in particolari condizioni (aggiornamento 2019)

Il proprietario che concede ad un figlio (o ad un genitore) un’abitazione non di lusso ha diritto a agevolazioni fiscali delle imposte comunali IMU e TASI in determinate condizioni.

Vediamo in sintesi di che cosa si tratta.

Per le interpretazioni sui vari punti si rimanda alla RISOLUZIONE N. 1/DF Ministero Economia e Finanze del 17 febbraio 2016.

Immobili

Possono beneficiare dell’esenzione le unità immobiliari uso abitazione fatta eccezione per le abitazioni di lusso ( classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Solo contratti di comodato registrati – Condizione indispensabile è che il contratto sia registrato.

Il comodante (proprietario) deve:

  • a) possedere un solo immobile in Italia.
    Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    Precisiamo che per immobili bisogna intendere immobili ad uso abitativo; possedere un terreno agricolo – ad esempio – non è fattore escludente. Vedi risoluzione ministero prima citata)
  • b) risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato.

L’opinione di Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi.it

A partire dal 2016 (con la legge di stabilità 2016)  è stato definito in modo preciso entità e ambito di applicazione del beneficio fiscale per le abitazioni concesse in comodato (riduzione IMU 50% base imponibile).  In precedenza ai Comuni era concessa autonomia discrezionale.

La norma ha elementi di equità poiché esclude coloro che possiedono altri immobili, fatta eccezione per la seconda abitazione di proprietà dove vivono.

Riscontro però un’incongruenza: perché il proprietario (comodante) deve risiedere anagraficamente e dimorare nello stesso comune dove si trova l’abitazione data in comodato ai figli (o viceversa)? Perché penalizzare, ad esempio, i genitori che per i motivi più vari abitano in altri luoghi o addirittura all’estero e hanno lasciato la casa ai figli a titolo gratuito?
E’ auspicabile che il Governo riconsideri questo aspetto.

Comodato e detrazione nelle ristrutturazioni edilizie

La detrazione IRPEF del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni ed altro) spetta anche al comodatario. Gli estremi di registrazione del contratto di comodato vanno indicati in dichiarazione dei redditi.

La medesima opportunità spetta anche al familiare convivente del possessore o del detentore, che:

  • sostiene e paga le spese dal proprio conto corrente (bonifico; eventuale assegno al Condominio)
  • conviveva già al momento dell’inizio dei lavori (è opportuno effettuare una dichiarazione di atto di notorietà).

Stesso discorso per i componenti di uno stesso sesso di una “unione civile” e i conviventi di una “convivenza di fatto“.

(RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge di stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016 (vedi legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) prevede una riduzione del 50% della base imponibile su cui calcolare le imposte comunali (IMU e TASI) per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito)

Articolo scritto da:
Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi e consulente del credito. Contatti per richieste mutui e surroghe

Articolo scritto da:

Giuseppe Palombelli

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Esperto in mutui, valutazioni estimative e compravendite. Consulente credito per finanziamenti a privati ed aziende, credito immobiliare, cessione del credito (detrazioni fiscali). Dalla passione per il settore immobiliare nel 2012 ha fondato CasaNoi. Contatti per consulenza mutui bancari

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654 commenti su “Come funziona il comodato d’uso gratuito di un immobile
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    1. Perché gli accertamenti per le imposte locali possono andare indietro al massimo di 5 anni. Più precisamente devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Il diritto all’esenzione/riduzione IMU viene determinato in base alla legge di stabilità; non è sufficiente che esista un contratto di comodato registrato. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli. Fondatore CasaNoi, esperto in valutazioni estimative, compravendite e credito immobiliare. Consulente del credito. Contatti per consulenza mutui

  1. ho due figlie con comodato d’uso 3 appartameni.prima casa io mia moglie seconda una figlia la terza una altra figlia spetta il50%100 di riduzione imu e tasi

  2. Buonasera, cortesemente avrei un quesito da porle:
    Io e mio marito abbiamo vissuto 2 anni nell’appartamento di proprietà di mia suocera, la quale ha mantenuto lì la residenza. Non è stato stipulato nessun tipo di contratto. In questi 2 anni le bollette, spese condominiali e tassa rifiuti sono state sempre tutte pagate da me.
    A maggio abbiamo lasciato l’appartamento in quanto mia suocera ho voluto riprenderselo, pretendendo il pagamento della tassa rifiuti 2018 e le spese condominiali fino al 31/5.
    Io e mio marito(che già viveva lì da 30 anni) siamo tenuti a versargli queste spese?
    Grazie mille per l’aiuto
    Patrizia

    1. Gentile Patrizia,
      non esiste un contratto sottoscritto; formalmente tutte le spese sono a carico del proprietario. Ciò detto, con buon senso, la richiesta di tua suocera mi sembra legittima perché sostanzialmente si tratta di contratto verbale di comodato d’uso. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli. Fondatore CasaNoi, esperto in valutazioni estimative, compravendite e credito immobiliare. Consulente del credito. Contatti per consulenza mutui

  3. Buonasera , mio marito ha costruito una casa sul terreno di mia suocera ed è stata sanata a nome di mio marito e pagato tutto a nome di
    mio marito ,volevo sapere perchè deve pagare Imu ? essendo per noi la prima casa ?

    1. Gentile Crocetta,
      l’IMU va pagata dal proprietario.
      Quando si costruisce, il proprietario del terreno diventa automaticamente proprietario della casa.
      Altre volte viene costituito con atto notarile il “diritto di superficie”, che – in parole semplici – scorpora la proprietà del fabbricato dalla proprietà del terreno.
      Nel tuo caso, devi accertare chi è il proprietario della casa, per capire chi deve pagare IMU. Probabilmente è tua suocera e, se non abita nella casa, dovrà pagarla.
      La domanda di sanatoria poteva essere fatta anche da un soggetto non proprietario: familiare convivente o titolare di comodato o affittuario non proprietario (tuo marito); non ha nulla a che vedere con l’IMU che riguarda il proprietario.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli. Fondatore CasaNoi, esperto in valutazioni estimative, compravendite e credito immobiliare. Consulente del credito. Contatti per consulenza mutui

  4. Buongiorno.

    Ecco la situazione:

    Insieme a mio marito sono titolare al 60% di una società immobiliare proprietaria di 3 alloggi e di un garage tutti nello stesso stabile. In un alloggio ho io la residenza, in un altro alloggio ho l’attività e nel terzo alloggio attualmente vive nostra figlia. Intestando a lei l’alloggio con comodato d’uso gratuito ci possono essere agevolazioni su IMU, TASI e redditi?

    Grazie per una risposta

  5. Vivo in un appartamento di proprietà di mia figlia ed è stato stipulato un contratto di comodato d’uso. Vorrei ristrutturarlo. Posso beneficiare delle detrazioni fiscali?

  6. Buongiorno, vorrei sapere se è indispensabile la residenza nell’appartamento che è in comodato d’uso gratuito con regolare contratto intestato a me? L’appartamento è di mio zio, ma non abita nella stessa città. Io sono residente in questo appartamento, ma vorrei trasferirmi a casa di mia madre (e cambiare la residenza) che abita nello stesso comune. Nell’appartamento vorrebbe rimanere il mio ex marito per poi trasferirsi fuori città dopo circa un anno. Siamo in fase di divorzio in questi mesi. Cordiali saluti.

    1. Gentile Barbara,
      in termini generali non è obbligatorio trasferire la residenza nell’abitazione ricevuta a titolo di comodato.
      Bisogna poi vedere cosa è scritto nel contratto e se tuo ex marito ha diritto ad abitarci da solo.
      Forse è più semplice che tu trasferisca la residenza dopo che riconsegni l’appartamento a tuo zio tra 1 anno, quando anche il tuo ex marito lascerà la casa.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi e consulente del credito Contatti per richieste mutui e surroghe

  7. Buongiorno.
    io e mia moglie abbiamo preso la residenza all’estero e vogliamo dare in comodato d’uso registrato il nostro appartamento a mio figlio. MI chiedevo se avevo diritto a uno sconto su IMU e TASI
    p.s possediamo solo quello appartamento grazie

    1. Gentile Giuseppe,
      purtroppo per la riduzione IMU del 50%, la normativa richiede la residenza del proprietario nello stesso comune dove ricade la casa.
      Se le spese di IMU sono alte, potete valutare di trasferire l’usufrutto a vostro figlio, mantenendo la nuda proprietà.
      In questo modo vostro figlio ha diritto all’esenzione totale IMU in quanto utilizza la casa come abitazione principale.
      Nel calcolo di convenienza, bisogna valutare il costo dell’atto notarile (più imposte) per la cessione di usufrutto.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi e consulente del credito Auxilia Finance SpA. Contatti per richieste mutui e surroghe

    1. Gentile Lauta,
      per il mutuo casa viene richiesta come garanzia l’ipoteca, e quindi deve intervenire anche il proprietario.
      Per un prestito no.
      Per un qualsiasi finanziamento devi avere comunque avere i requisiti di finanziabilità (reddito, etc)
      Come comodatario hai il titolo per effettuare i lavori ristrutturazione, previo accordo con il proprietario.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi e consulente del credito Auxilia Finance SpA. Contatti per richieste mutui e surroghe

  8. Buonasera,
    è arrivato per me il tempo di lasciare casa dei miei genitori dove attualmente ho la residenza.
    Un caro amico di famiglia mi ha offerto in comodato d’uso, per 48 mesi, un suo piccolo appartamento sfitto. Sarà mia premura intestarmi e pagare tutte le utenze, compresa la TARI. E fin qua tutto facile.
    Ho però due dubbi.
    Il primo riguarda il necessario trasferimento di residenza. Quindi la domanda è: posso spostare la residenza in tale appartamento – che sarebbe per me “prima casa” – avendo un canone d’affitto pari a zero euro l’anno (anche se tutte le utenze saranno a me intestate)?
    Il secondo dubbio riguarda le imposte. In tal caso la domanda è: il 21% di cedolare secca o la tassazione ad aliquota ordinaria se il canone annuale è pari a zero, su cosa si calcolano?
    Grazie.
    Alessandro

    1. Gentile Alessandro,
      il contratto di comodato è a titolo gratuito e permette al comodatario:
      – di trasferire la residenza
      – di beneficiare dell’esenzione TASI se la casa viene utilizzata come abitazione principale.
      Non bisogna confondere il comodato con la locazione, che è un contratto a titolo oneroso e di conseguenza comporta il pagamento di imposte sul reddito da parte del proprietario.
      Gli unici costi del contratto di comodato sono quelli della registrazione.
      Può essere a tempo (scadenza) o rinnovabile di anno in anno. In questo secondo caso alla scadenza non bisogna sostenere di nuovo i costi di registrazione.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi e consulente del credito Auxilia Finance SpA. Contatti per richieste mutui e surroghe

  9. Egregio Giuseppe Palombelli,
    vorrei sapere se per il comodato d’uso gratuito della durata di un anno, regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, è prevista la registrazione degli adempimenti successivi (rinnovo, risoluzione o risoluzione anticipata) ed il pagamento delle relative imposte.
    La ringrazio e saluto cordialmente

  10. Buongiorno, ho dato in comodato d’uso gratuito un appartamento (per me seconda casa) ad una persona no parente che lo utilizza come abitazione principale. Relativamente alla TASI a me spetta il pagamento del 70% e all’inquilino niente. Devo presentare la dichiarazione TASI al Comune per avere il diritto al pagamento del 70%? Il contratto è stato regolarmente registrato. Grazie
    Marina Bannò

    1. Gentile Marina,
      non mi risulta che sia necessaria una denuncia specifica.
      Per la TASI fa fede:
      – per la decorrenza: il contratto di comodato (gli estremi di registrazione da citare nella dichiarazione dei redditi)
      – per l’aliquota a carico del proprietario: quanto determinato dal comune (dal 10 al 30% a carico dell’utilizzatore).
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi e consulente del credito Auxilia Finance SpA. Contatti per richieste mutui e surroghe

  11. Salve, io ho un dubbio, vista la mia situazione, sull’applicabilità delle riduzioni imu e tasi.
    Brevemente
    Mio padre possiede 1/1 di un appartamento (inteso come singola unità immobuliare) e i 2/3 di un secondo apparamento nello stesso comune (io possiedo il restante terzo). Volevo registrare un contratto di comodato uso gratuito per far usufruire mio padre delle detrazioni…possediamo però pochi millesimi di proprietà (1/20esimo) anche su 2 due appartamenti in un’altra provincia (avuti tramite successione).
    Il mio dubbio è: la legge del 2016 è vaga sul discorso “Proprietà di un immobile” …si intende piena proprietà o anche il possedere 1/20esimo di un appartamento sul restante suolo italiano, ti rende (per come è concepita questa legge) possessore di un immobile?
    Ringrazio anticipatamente

  12. Buongiorno, sono residente in Svizzera ed ho recentemente acquistato un appartamento a Genova. L’appartamento verrà occupato da mia sorella e dal suo compagno, con un contratto di comodato d’uso. Loro vorrebbero apportare delle modifiche all’appartamento, con dei lavori in economia. Mi può chiarire se in questo caso la pratica edilizia Cila va’ eseguita a nome di mia sorella (in questo caso comodatario dell’immobile) oppure a nome mio ( comodante e prioritario)?.

  13. Preg. mo. Dottore vivo in un appartamento di proprietà di mio figlio e
    mio figlio vive in un appartamento di mia proprietà. Non abbiamo variato la residenza perché il cambio è avvenuto per problemi logistici vale a dire che mio figlio è più vicino al luogo di lavoro dal mio appartamento, quindi anche per le utenze non abbiamo fatto alcun cambiamento. Ora il mio compagno vorrebbe mettere la sua residenza a casa mia ma venire a vivere con me a casa di mio figlio e il problema potrebbe nascere se io dovessi morire. Senza comodato d’uso che diritti potrebbe acquisire il mio compagno nei confronti dell’abitazione? Cosa mi consiglia (e come farlo ) per tutelare mio figlio? Nel caso di comodato d’uso è obbligatorio il cambiò di residenza trovandosi i due appartamenti a pochi km di distanza ma in suecomuni diversi? La rringrazio infinitamente e le invio i miei saluti. Carmen

    1. Gentile lettrice,
      mi sembra di capire che la questione principale sia quella dei diritti futuri del suo compagno. Penso che la cosa migliore sia una disposizione testamentaria. Le consiglio di parlarne con un notaio o legale di fiducia.
      Per il trasferimento della residenza del suo compagno nella casa di sua proprietà (dove lei formalmente risiede) ritengo non ci siano difficoltà di sorta.
      Il comodato d’uso non mi sembra appropriato.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi e consulente del credito Auxilia Finance SpA. Contatti per richieste mutui e surroghe

  14. Vi ringrazio per i dettagli forniti in questo articolo, però se posso vorrei togliermi dei dubbi. Vivo da otto anni in comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato in un appartamento di mia madre, ho regolare contratto stipulato e registrato all’agenzia delle entrate, mi chiedevo se ora che il mio fidanzato ha intenzione di venire a vivere da me è convivere, bisogna variare il contratto o rimane invariato. Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

  15. Salve. Preg.mo dottore, vivo in un appartamento di mio padre in comodato d uso da 40 anni senza contratto. Pago l imu e la corrente con il contatore intestato a nome mio da 40 anni. Vorrei sapere se avrò la possibilità in caso di successione di pretendere che la casa non va in divisione con mio fratello su tutto il patrimonio dei miei genitori. Ho acquistato una casetta al mare e trasferirò la mia residenza.. posso continuare a beneficiare del comodato? L imu mi spettava pagarlo o toccava tutto a mio padre.. dal momento che abita in un appartamento sopra di me e beneficia come prima casa. Grazie.
    Cordialità
    Livia

    1. Gentile Livia,
      rispondo per punti:
      – in caso di successione, il patrimonio viene ripartito per legge, sulla base di volontà testamentarie se disposte. Il comodato non ti da diritti particolari
      – puoi mantenere il comodato se tuo padre – proprietario – è d’accordo, anche se cambi residenza
      – l’IMU spetta al proprietario (tuo padre).
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi e consulente del credito Auxilia Finance SpA. Contatti per richieste mutui e surroghe

  16. Salve e complimenti per la grande professionalità. La mia situazione è questa: la mia compagna e nostra figlia di 5 anni si sono trasferite all’estero per motivi di lavoro e ci resteranno per un periodo di tempo purtroppo indeterminato (può essere un anno, possono essere molti anni). Io per ora resto nella casa di cui è proprietaria la mia compagna (prima e unica casa) e nella quale mi appresto a trasferire la residenza. Il comodato d’uso può essere la soluzione migliore, anche in termini fiscali, o ci sono altre possibilità? Poiché abbiamo in programma di sposarci, dopo il matrimonio (in separazione dei beni) ci saranno poi passaggi obbligatori da rispettare e potrebbero lì subentrare eventuali benefici fiscali? Grazie. Roberto

    1. Gentile Roberto,
      l’aspetto fiscale da considerare è l’IMU, che è a carico del proprietario: la tua compagna.
      La tua compagna può beneficiare dell’esenzione IMU solo se risiede nella casa. Se non vi risiede più non ha diritto all’esenzione. Se la concede in comodato d’uso a te la situazione non cambia.
      Se vi sposate, lei rimarrà unica proprietaria e non si modificano le cose.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi e consulente del credito Auxilia Finance SpA. Contatti per richieste mutui e surroghe

  17. Buongiorno, a breve avrò la residenza in immobile in comodato d’uso gratuito, vorrei sapere entro quanto tempo dovrò effettuare la dichiarazione per il pagamento della tari, se va effettuata dopo le utenze domestiche, premettendo che l’immobile non costituiva uso abitativo precedentemente, e quindi non c’e Dichiarazione tari al momento.
    Grazie

    1. Gentile Luigi,
      la dichiarazione va fatta il prima possibile, dopo aver trasferito la residenza, da cui si evincerà il numero di componenti il nucleo familiare.
      Puoi informarti presso ufficio del comune competente.
      In quella sede verifica bene come vengono computate dal comune le superfici dell’abitazione e degli accessori che influiscono sull’importo.
      E’ utile una visura e una planimetria catastale, recente.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi. Contatti per consulenza mutui

  18. Buongiorno, in caso di immobile registrato come comodato d’uso gratuito per tot anni e lasciato libero della scadenza, cosa bisogna fare? Comunicarlo o no?
    Grazie mille,
    Michaela

  19. Sono proprietaria di un immobile – prima e unica casa -che devo ristrutturare. Poichè sono soggetta a un regime forfettario non potrò usufruire delle detrazioni fiscali previste. Posso stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito a nome del mio compagno che verrà a vivere con me nello stesso appartamento in modo che sostenendo lui le spese di ristrutturazione potrà portarsele tutte in detrazione? Io avrei la residenza lì ma non vorrei stipulare un comodato parziale perchè a quel punto parziali sarebbero le spese di ristrutturazione da portare in detrazione. Inoltre avendo lì la residenza non pagherei l’IMU.
    Per sintetizzare è compatibile un contratto di comodato d’uso per l’intero appartamento con le nostre due co-residenze?

    1. Gentile Anita,
      Mi sembra eccessivo “aggirare” la norma nel modo che ipotizzi.
      Dovresti prima identificare esattamente la parte di casa oggetto di comodato parziale: la detrazione della ristrutturazione andrebbe imputata in modo coerente. Questo poi implica una serie di conseguenze per pagamenti, etc
      Inoltre ti consiglio di accertare (in comune o presso un CAF/professionista) la possibilità dell’esenzione IMU con la bozza di contratto di comodato e allegata rappresentazione grafica della parte di casa interessata.
      Considera che la detrazione riguarda un arco di 10 anni e in questo lungo periodo tu potresti cambiare regime fiscale e avere quindi la possibilità di detrarre.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi. Contatti per consulenza mutui

      1. Ringrazio per la risposta, ma non volevo”aggirare” la norma: cercavo la maniera migliore per affrontare il problema naturalmente traendone i massimi vantaggi.
        Mi sembra di capire e ne chiedo cortesemente conferma che la maniera migliore e corretta allora sarebbe quella di stipulare un comodato d’uso gratuito per l’intero appartamento in modo che il mio compagno affronti e si possa portare in detrazione tutte le spese e nel contempo pagare totalmente l’ Imu.
        Fra un paio d’anni con il nostro matrimonio la situazione cambierebbe perchè il contratto di comodato si risolverebbe, il coniuge potrebbe cmq detrarsi le spese e a quel punto anche l’Imu non la pagherei più. E’ possibile per il mio compagno nel corso dei 10 anni previsti nel piano di recupero delle spese passare da una motivazione (comodatario) all’altra (coniuge) come giustificazione alle detrazioni?
        Grazie per l’efficiente servizio di consulenza.

        1. Gentil Anita,
          informati bene ….. se concedi in comodato l’intero appartamento significa che tu vai a vivere da un’altra parte?
          E se non sposti la residenza, tu e il tuo compagno formate due nuclei familiari distinti o un unico nucleo familiare?
          Saluti
          GP

  20. È possibile effettuare un contratto di comodato d’uso tra legame di parentela (nonni/nipote+moglie e figli) qualora la casa fosse la medesima abitazione principale dei nonni ma adibita come se fossero due abitazioni? Ovvero al catasto è un unica casa poiché tutta comunicante ed è l’unica dimora di proprietà dei nonni che però ospitano temporaneamente il nipote con la sua famiglia. È possibile in tal caso, essendo residenti nella stessa abitazione, fare un contratto di comodato d’uso?

    1. Gentile Manuela,
      può essere effettuato un contratto di comodato per una porzione immobiliare.
      da capire perché viene fatto.
      Utenze, condominio e imposte resteranno intestati ai nonni proprietari.
      Non sono sicuro che all’anagrafe verrete considerate due famiglie distinte. In altre parole risulterete probabilmente tutti nello stesso stato di famiglia. Chiedi informazioni in comune.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi. Contatti per consulenza mutui

  21. Buonasera , nel mio caso sono proprietario di un attività commerciale mia società, mio padre mi ha Donato lo stabile in comodato d’uso, chi deve pagare l’ IMU ?

    1. Gentile Vittorio, l’IMU è a carico del proprietario, o dell’usufruttuario.
      Entrando nel merito, la “donazione” del comodato d’uso non esiste.
      Se tuo padre ti ha donato l’usufrutto, l’IMU è a carico tua.
      Se la proprietà intera è di tuo padre e tu sei comodatario, l’IMU è a carico sua.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli, fondatore CasaNoi Contatti per consulenza mutui

  22. Buongiorno e grazie in anticipo della risposta.
    Ho dato in comodato d’uso gratuito una casa di mia proprieta’ a mio figlio dove lui ha portato la residenza ed io mi sono trasferita (portato residenza) nella casa dove abita mio marito.
    Prima della registrazione del comodato a mio figlio, nella casa risultavono due gruppi familiari: IO (residente) e una famiglia (amici) composta da marito + moglie e 3 figli (residenti) non in legame di parentela e quindi due stati di famiglia separati.
    La domanda e’: adesso che io sono andata via e mio figlio risulta residente in comodato la condivisione di due nuclei (stati famiglia) risulta possibile? oppure no? potevo farlo il comodato?
    spero di essere stata chiara.
    grazie Sabina

    1. Gentile Sabina,
      formalmente ora la casa è concessa in comodato d’uso a tuo figlio, il quale vi risiede (puoi usufruire riduzione IMU del 50% se tu come proprietaria soddisfi tutti i requisiti).
      Non credo che la presenza di un altro nucleo familiare comporti problemi nei confronti dell’agenzia delle Entrate o di terzi.
      Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi

  23. Avendo un comodato d’uso gratuito di un‘immobile a tempo indeterminato, in formato scritto e registrato all‘agenzia delle entrate, è necessario cambiare la propria residenza su questo immobile?

    1. Gentile Riccardo, non è obbligatorio.
      Si può condurre una casa a titolo di comodato anche se non vi si abita.
      Non si possono però avere “tariffe agevolate” per utenze e per l’IMU (tra genitori/figli).
      Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi

  24. La ringrazio comunque per la risposta, ho già sentito commercialista per il quesito, ma ci sono pareri non concordi. Forse è meglio sentire l’Agenzia delle entrate o il comune. Cordiali saluti

  25. Buonasera, grazie per la sua risposta, ma forse non sono stata chiara nell’esporre la domanda.
    Intendevo dire che se nell’appartamento in cui vive il figlio con la sua famiglia, ma è di proprietà della mamma che paga imu agevolata al 50%, cosa succede dopo la morte del figlio? La madre continuerà a pagare imu agevolata perchè in quell’appartamento continuano a viverci la nipote con sua mamma (facenti parte della famiglia del figlio)? Grazie per la risposta. Cordiali saluti.

  26. Buonasera, volevo chiederle cosa succede se nell’immobile con agevolazione IMU perchè abitato dal figlio con la sua famiglia, se il figlio muore, la madre continua a pagare IMU agevolata, perchè nella casa rimangono ad abitare la famiglia del figlio (cioè moglie e figli)? Grazie per la sua cortese risposta.

    1. Gentile Erika, bisogna sempre far riferimento al proprietario (o usufruttuario) della casa. Nel caso in cui il proprietario viene a mancare si fà chiaramente riferimento agli eredi quali nuovi proprietari.
      Le regole sono semplici:
      – Se il proprietario ci vive con la propria famiglia ha diritto all’esenzione IMU.
      – Se ci abita un parente in linea retta (genitore – figlio) a titolo di comodato, bisogna verificare il diritto alla riduzione IMU del 50%
      – In tutti gli altri casi il proprietario è tenuto a pagare IMU piena.
      Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

  27. Buon giorno … Dovrei aprire uno studio per iniziare la libera professione. Posso utilizzare l’appartamento di proprieta’ di mio zio,(fratello di mio papa’) attualmente libero (lui vive in un’ altra casa di sua proprieta’) essendo lui disponibile a concedermela con un contratto d’uso? Qualcuno ci ha informato che puo’ farlo solo se io sono il figlio/figlia o un genitore.. Grazie per la risposta

  28. Sto comprando la mia PRIMA ed unica casa in Italia, ma vivo all’estero.

    Siccome vivo all’estero non mi interessa ottenere alcun reddito da questa casa! Vorrei, pero’, darla in comodato a mia madre, la quale al momento vive nella sua casa di proprieta’ (entrambe le case sono nello stesso comune). Mia madre vorrebbe vivere nella mia ed affittare la sua casa.

    – E’ meglio intestare la casa a me (ed evitare le pratiche di successione in futuro) e darla in comodato oppure intestarla ad entrambi (magari 99% a me e 1% a lei) cosicche’ lei ci possa vivere senza problemi? Basta una percentuale bassa per evitare di fare il comodato?

    – Ci sono restrizioni per il comodato se il comodante e’ gia’ proprietario di una casa? Ed il comodante deve dichiarare la sua casa come seconda casa se usufruisce di un comodato?

    – Uno dei requisiti per poter usufruire dell’agevolazione IMU e’ “•b) risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato.” In quanto io sono iscritto all’AIRE, soddisfo o no questo requisito?

    Grazie mille dell’aiuto!

    1. Gentile Mario, cerco di dare un quadro generale:
      – puoi chiedere applicazione imposta agevolata per l’acquisto
      – non hai diritto all’esenzione IMU perché risiedi all’estero; anche se dai la casa acquistata in comodato a tua madre non hai diritto alla riduzione (50%) IMU
      – se la casa viene intestata a tua madre e vi andrà a risiedere, lei ha diritto all’esenzione IMU per questa casa; per quella pre-posseduta dovrà pagare IMU
      – sconsiglio la co-intestazione: non ha alcun senso
      – non ci sono restrizioni al comodato.
      Concludendo ti consiglio di intestare la casa: tu acquisti la casa ed é quindi corretto che entri nel tuo patrimonio personale. Puoi darla in comodato a tua madre ora, e in futuro potrai disporne come meglio credi.
      Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

  29. Salve,volevo chiedervi una cosa ,..Siccome che io e mia moglie stiamo per separarci,i suo genitori al momento del matrimonio nel 1999,ci hanno dato un loro apparttamento in comodato d’uso gratuito,io siccome non ho ne abitazione e sono disoccupato ,quali diritti ho?devo andarmene in mezza alla strada?o posso richiedere di continuare a stare?oppure qualche risarcimento?oppure devo fare i bagagli e andare via?fatemi sapere urgentemente ,grazie
    Cordiali saluti.

    1. Gentile Giuseppe, non è certo questo blog a poterti dare assistenza legale. In termini generali, i tuoi suoceri possono richiedere la restituzione della casa data in comodato gratuito in qualsiasi momento, salvo diverso accordo. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

  30. Salve, vorrei dare in comodato d’uso gratuito la mia casa su cui pago affitto a mio fratello in quanto andrò a convivere in un’altra casa, entrambi faremo cambio di residenza. Posso incorrere in qualche problematica? Ci sono esenzioni o agevolazioni fiscali? Grazie e buona giornata

  31. vorrei sapere comprando casa in un edificio dove la seconda abitazione ha la proprietà del terreno intorno e ricevendo da questa una parte del giardino in comodato d uso perché non desidera vendere nulla….cosa vado incontro grazie

    1. Gentile Maria, mi sembra di capire che sia una “cortesia” del vicino di casa che ti permette di disporre del giardino senza pagare nulla. Accordatevi per iscritto su cosa puoi o non puoi fare (piantare alberi, mettere recinzioni, etc). Un cordiale saluto
      Giuseppe Palombelli

  32. Buonasera,
    vorrei dare a mio figlio in comodato d’uso gratuito la mia abitazione, prima e unica casa, dove risiedo e abito. Lui risiede e lavora in un altro Comune lontano ma viene spesso da me ora che e’ separato. Non ha piu’ proprieta’ immobiliari, ma solo un appartamento in affitto vicino a dove lavora. Posso fare questo passo restando a casa mia e senza che lui debba cambiare residenza ?
    Grazie!

    1. Gentile Sabina,
      non capisco perché vuoi fare questo contratto fittizio per la tua unica casa dove vivi e continuerai a vvere.
      Certamente puoi sottoscrivere il contratto di comodato con tuo figlio, ma a che scopo?
      Ora hai l’esenzione IMU totale perché abiti nella tua casa.
      Con il comodato d’uso a tuo figlio non avrai più esenzione perché lui non ci andrà a vivere.
      Ma se manterrai la residenza tutto ha poco senso.
      Un cordiale saluto
      Giuseppe Palombelli

  33. Buongiorno.
    In attesa di stipulare l’atto di acquisto di un immobile, mi hanno proposto un contratto di comodato d’uso gratuito. Ho letto che ai fini delle detrazioni fiscali, nel coso di restrutturazione non ho alcun problema. L’unico debbio che resta è che io attualmente risiedo in un alloggio con regolare contratto di affitto. E’ possibile quindi stipulare un contratto di comodato in un’altro alloggio? Ovviamente scioglierei il contratto di affitto non appena la restrutturazione nel nuovo alloggio è terminata.
    Grazie.
    Emanuela

    1. Gentile Emanuela, sicuramente è possibile stipulare il contratto di comodato di un’abitazione anche se si risiede in un altro alloggio in affitto. In queso modo hai anche il vantaggio di “anticipare i tempi” per ottenere il minor disagio e il massimi vantaggi economici e fiscali. Immagino che trasferirai la residenza dopo la ristrutturazione. Quale futura proprietaria hai diritto all’esenzione IMU solo a far data del trasferimento residenza (casa adibita ad abitazione principale). Se finanzi l’acquisto con mutuo, per la detraibilità degli interessi è importante adibire la casa acquistata ad abitazione principale entro 12 mesi dal rogito. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

  34. Salve, mio padre è proprietario di un’unica casa, 13 vani su 1 livello, vorremo dividere in 2 parti con ingressi separati per usufruirne io stesso dell’altra metà insieme a mia moglie, sposati da poco. é possibile avere una parte della casa in comodato d’uso? Gratuito o meno;
    Come funziona poi per lo stato di famiglia?

    1. Gentile Diego, un contratto di comodato d’uso parziale all’interno di una unità immobiliare è possibile; in questo caso forse non conviene neanche fare un contratto visto che imposte, spese condominiali e utenze non cambiamo. Per lo stato di famiglia dovete informavi in comune cosa bisogna fare per farsi riconoscere la presenza di due nuclei familiari all’interno della stessa abitazione. Effettuando lavori per una divisione “funzionale”, molto probabilmente sarà necessario procedere ad un frazionamento in due unità immobiliari. Se così fosse, tuo padre risulterebbe proprietario di 2 unità immobiliari e solo per una unità ha diritto all’esenzione IMU se adibita ad abitazione principale. Per l’altra pagherà IMU piena ma potrà avere una riduzione del 50% se concessa in comodato ad un figlio, salvo la presenza degli altri requisiti. Trovi tutte le info sulla nostra guida. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

  35. Buonasera, sono proprietario del 50% di un immobile, l’altro 50% è di mia sorella. Nei prossimi mesi tramite un atto notarile di divisione di eredità diventerà interamente di mia sorella, che vorrebbe subito dare l’immobile in comodato d’uso ad un terzo per locazioni brevi senza attività commerciale, con il mio assenso. Il trasferimento della mia metà influirà sul comodato registrato ora firmato da me e mia sorella? Forse conviene che lo firmi solo lei, evitando effetti del successivo atto notarile? Il comodato avrebbe comunque efficacia da subito se firmato solo da mia sorella, come se lo avessi firmato anch’io (evitandomi ad es. tassazioni per le locazioni brevi)?. Grazie, saluti.

    1. Gentile Andrea, se stipulate il contratto ora, dovete intervenire entrambi voi fratelli comproprietari. Il contratto manterrà la sua efficacia anche successivamente la divisione. E’ opportuno comunque chiedere all’agenzia delle entrate se dovrà essere comunicata la variazione dopo l’atto di divisione (voltura del contratto solo a nome di tua sorella). Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

  36. Casa di famiglia ereditata(2017)intestata a tre figli più mamma.mamma vive sopra fratello sotto in.comodato d uso.sposato nel 1998..con.separazione dei beni.Ora si separa novembre 2017 lei nn vuole andarsene.figli 17 anni e 10 anni.possiamo far liberare casa?Grazie mille

  37. Buongiorno,
    Vorrei lasciare in comodato d’uso a mio figlio, la mia seconda casa situata nello stesso paese in cui si trova la casa in cui risiedo e di cui sono proprietaria.
    Ho la proprietà di una metà casa in un altro comune, della quale però ha l’usufrutto un mio parente. Volevo sapere se comunque potevo fare il comodato d’uso gratuito o se avendo quest’altra proprietà (sulla quale però non pago IMU o altro) non mi fosse possibile.

    Cordialmente

    1. Gentile Teresa, certamente puoi concedere in comodato gratuito a tuo figlio l’abitazione, ma non hai diritto alla riduzione IMU prevista per il comodato genitori-figli, in quanto possiedi 3 abitazioni (la norma prevede che il comodante possegga un solo immobile in Italia ; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; (per immobili bisogna intendere immobili ad uso abitativo; possedere un terreno agricolo – ad esempio – non è fattore escludente. Vedi risoluzione ministero prima citata).
      Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

  38. Mia moglie senza reddito mi concede in comodato d’uso gratuito l’appartamento di 80 m.q.ereditato dai suoi genitori al infinito…tale appartamento risiede in altro comune…chiedo…posso io affittatarlo per lungo periodo riscuotendo l’affitto pagando io le tasse …posso scaricare anche le spese per ristrutturazione? Grazie

  39. Io e mia sorella siamo comproprietari in parti uguali di un immobile di categoria catastale A10 (Ufficio o studio privato). Dato che mia sorella sta per iniziare la sua attività di fisioterapista all’interno di questo immobile, io ho intenzione di concederle il comodato d’uso gratuito della mia parte per i primi 3 anni. E’ necessario registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate in questo caso, pagando la relativa tassa di registro, oppure l’accordo può rimanere in forma verbale, senza procedere ad alcuna registrazione di contratto? Al Comune, nel caso sia obbligatoria la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, va comunque fatta qualche dichiarazione, affinché la Tassa sui rifiuti venga intestata interamente a mia sorella? Cordialmente.

    1. Gentile Francesco, considerato che viene effettuata un’attività professionale, sia ai fini della responsabilità verso terzi che ai fini degli oneri condominiali / imposte sui rifiuti, consiglio vivamente la registrazione del contratto. Rimarrà a tuo carico il 50% dell’IMU/TASI. Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli

  40. Buongiorno, sono da un anno il conduttore di un contratto di affitto di durata 4+4.
    La mia compagna, straniera, studia e convive con me. L’università le richiede di avere evidenza del suo domicilio, come previamente da lei certificato, mediante contratto di affitto o uso gratuito dell’abitazione. Lei vive con me e non sta pagando affitto e spese, nè ho intenzione di chiederle contributo alcuno in futuro.
    Cosa è meglio fare, quale è la soluzione meno onerosa e che esenta dalla registrazione?
    a. modificare il contratto di affitto ed inserirla come conduttore?
    b. Posso, come conduttore, stipulare con lei un contratto di uso gratuito che formalizza il suo domicilio, mantenendo me come la persona obbligata al pagamento di tutti gli oneri ? Può il locatore (proprietario) essere parte di tale contratto, riconoscendo tale persona come domiciliata? Posso come conduttore rescindere tale diritto concessole, con un preavviso in qualsiasi momento?
    Grazie

    1. Gentile Davide, la tua domanda richiede una consulenza di un professionista.
      Ti posso dare alcune indicazioni generali.
      1) leggi il tuo contratto di locazione e verifica se hai diritto alla sub-locazione o altro. Sarebbe la strada più semplice.
      2) se la tua compagna viene inserita con conduttrice diventa co-obbligata in tutte le obbligazioni del contratto, tra cui il pagamento del canone
      3) forse è sufficiente uno scambio di corrispondenza tra te e il proprietario, il quale autorizza la tua compagna ad abitare nell’appartamento e a eleggere domicilio durante la sua permanenza in Italia.
      Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli

  41. Buongiorno. Possiedo un immobile di cui sono l’esclusivo proprietario in quanto sposato in separazione dei beni. Voglio darlo in comodato d’uso gratuito a mio figlio. Io vivo nello stesso Comune in un palazzo di cui mia moglie, insieme ad altri 6 fratelli, è erede legittima del padre deceduto ma del quale ancora si sta procedendo alle procedure burocratiche per la successione e l’intestazione (che al momento ancora non è avvenuta). Vorrei sapere come devo procedere. Grazie

    1. Gentile Vincenzo, a mio parere puoi stipulare con tuo figlio il contratto di comodato e richiedere la riduzione IMU prevista dalla legge perchè:
      – vivi nello stesso comune
      – non hai personalmente altre abitazioni di proprietà.
      Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

  42. SONO PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE OVE HO ANCORA LA RESIDENZA. LASCIO PER UN ANNO CA. A MIA NIPOTE E FIDANZATO L’USO DELLA CASA MA NESSUNO DI NOI SPOSTA LA PROPRIA RESIDENZA IN QUANTO TRA UN ANNO RIUTILIZZERO’ DETTO IMMOBILE. COSA MEGLIO FARE PER TUTELARE IL MIO INTERESSE ONDE EVITARE CHE UN DOMANI MIA NIPOTE NON SI OPPONGA A LASCIARMI CASA? NATURALMENTE TUTTO QUESTO A TITOLO GRATUITO.
    GRAZIE MILLE.

    1. Gentile Giovanni, la sicurezza assoluta che tua nipote liberi l’appartamento non l’avrai mai. Forse la cosa migliore è stipulare un contratto di comodato parziale della durata di un anno, in cui sia evidente che tu continuerai ad avere la residenza e ad utilizzarla. E’ comunque opportuno che tu ti rivolga ad un legale. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

  43. Buongiorno, sono proprietaria di un appartamento al mare che per motivi fiscali ho dato in comodato d’uso a mia marito. Posso affittarla io per locazioni brevi oppure deve farlo lui? La tassazione è sempre con la cedolare secca del 21%, ma non abbiamo capito chi dei due deve risultare che percepisca gli affitti. Grazie

    1. Gentile Antonella,
      di norma i redditi da locazione sono da attribuire al proprietario.
      Nel caso di comodato d’uso, e per le solo locazioni brevi, viene fatta un’eccezione.
      A mio parere potete decidere voi a chi attribuire il reddito, limitatamente a locazioni brevi, con queste avvertenze: ci deve essere corrispondenza tra il soggetto che denuncia i redditi e:
      a) il soggetto che stipula il contratto di locazione breve e che pubblicizza l’immobile (tipicamente su portale immobiliare casa vacanze)
      b) il soggetto che riceve bonifici o altre forme di pagamento dai clienti e che quindi rilascia ricevuta, anche attraverso portali web.
      Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli

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