Chi può usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni
12 commentiLa Legge di Bilancio attualmente in discussione in Parlamento prevede una ulteriore proroga delle detrazioni fiscali previste per interventi edilizi su immobili esistenti.
In realtà le detrazioni sono già a regime da qualche anno, ma la proroga riguarda l’aumento dell’aliquota di base del 36%.
In particolare, saranno prorogati:
- l’ecobonus del 65% per interventi di efficientamento energetico
- la detrazione 50% per ristrutturazioni edilizie
- il bonus mobili per acquisto di arredi ed elettrodomestici legati a interventi di ristrutturazione.
Sarà poi prorogato anche il cosiddetto sisma bonus, con aumento delle aliquote in alcuni casi ed estensione degli edifici ammessi alle agevolazioni.
Chi può usufruire delle detrazioni fiscali ristrutturazioni 2017
Si tratta naturalmente di contribuenti soggetti a Irpef, anche se non residenti in Italia.
Sostanzialmente, possono detrarre tutti coloro che godono di un diritto reale sull’immobile oggetto di interventi e che sostengono le spese.
Non parliamo quindi unicamente dei proprietari o comproprietari, ma anche di chi gode di altri diritti, come:
- nuda proprietà
- usufrutto, uso, abitazione o superficie
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Nel caso della detrazione 65% per efficientamento energetico, che è rivolta anche a immobili diversi da quelli a uso residenziale, il beneficio può essere usufruito anche da enti pubblici e da imprenditori per gli immobili rientranti fra i beni strumentali o merce.
Oltre ai soggetti elencati, hanno diritto alla detrazione fiscale anche i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.
Anche in questo caso chi intende usufruire del beneficio fiscale deve materialmente sostenere le spese, dimostrandolo con l’intestazione di fatture e bonifici.
Ai sensi dell’art. 5 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi – dpr 917/86) sono definiti familiari:
- il coniuge
- i parenti entro il terzo grado
- gli affini entro il secondo grado.
In particolare, si definiscono parenti le persone che discendono dallo stesso stipite (padre e figlio, sorella e fratello, ecc.), mentre l’affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (cognati, suocera e nuora, ecc.).
Con la risoluzione 64/E 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può usufruire del beneficio anche il convivente more uxorio dell’avente diritto, facendosi così portatrice di un consolidato cambiamento del costume sociale.
Il chiarimento è arrivato infatti all’indomani dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili, la legge n. 76 del 20 maggio 2016, che ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, anche in caso di persone delle stesso sesso. Oltre a regolamentare le unioni civili la legge ha disciplinato anche le cosiddette convivenze di fatto, estendendo a queste alcuni diritti, tra cui il riconoscimento di un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.
Per questo motivo, non è più necessario stipulare un contratto di comodato per vedersi riconosciute le agevolazioni come in passato, in quanto la disponibilità dell’immobile risulta implicita dalla convivenza.
Un altro chiarimento importante proviene dalla circolare n. 20/2011 dell’Agenzia delle Entrate nella quale si specifica che, in caso di comproprietà, se le fatture e i bonifici sono intestate a un solo comproprietario, può usufruire della detrazione anche l’altro comproprietario. E’ però necessario a tal fine che nelle fatture sia precisamente annotata la percentuale di spesa da questo sostenuta.
Anche il promissario acquirente di una abitazione, ovvero chi ha stipulato un compromesso, può godere dei bonus, a patto che:
- sia stato immesso nel possesso dell’immobile
- esegua gli interventi a proprio carico
- il compromesso sia stato registrato.
Infine, può richiedere la detrazione anche uno dei sopra indicati soggetti che esegue in proprio i lavori, per le spese inerenti l’acquisto dei materiali. Naturalmente deve trattarsi di uno dei casi in cui i lavori in economia sono consentiti.
Ho il tetto da rifare perché sta crollando la casa è di mia proprietà ma non ci vivo sarebbe una seconda casa…posso avere la detrazione del 50% ? E se poi dopo qualche anno vendo la casa posso comunque recuperare la detrazione?
Gentile Carla, potrai continuare a detrarre i costi della ristrutturazione anche in caso di vendita, specificando nel rogito questo accordo con il futuro acquirente (se non scrivete nulla il beneficio fiscale passa a chi acquista)Un cordiale saluto. Giuseppe Palombelli. Fondatore CasaNoi, esperto in valutazioni estimative, compravendite e credito immobiliare. Consulente del credito. Contatti per consulenza mutui
….salve,con mia moglie siamo proprietari di un immobile; nel 2011 abbiamo fatto atto di donazione del tetto a due dei nostri figli che non fanno parte del nostro nucleo famigliare in quanto sposati ; questi , hanno chiesto ed ottenuto a loro nome le necessarie autorizzazioni e permessi vari per la ristrutturazione del tetto ; dovendo farci carico unitamente a mia moglie delle spese necessarie per eseguire i lavori,possiamo chiedere le detrazioni fiscali a nostro nome? Noi abitiamo, in qualità di proprietari dell’immobile,il piano terra-
-grazie per la risposta
Purtroppo non avete i requisiti, in quanto siete familiari non conviventi. Inoltre, il tetto, essendo stato donato ad altri soggetti, non può essere inteso come pertinenza della casa e quindi i lavori non sono agevolabili. arch. Carmen Granata
Gentili signori,
Sto per acquistare un immobile di proprieta di mio padre con regolare atto di compravendita e mutuo con prezzo valore congruo.
A seguito del rogito, mio padre essendo stato il venditore puo’ comunque essere l ordinante dei bonifici necessari per la ristrutturazione indicando me come beneficiario della detrazione??? Oppure i bonifici devono necessariamente partire dal mio conto corrente?
Attendo un vostro riscontro.
Dario
Gentile Dario, con una ristrutturazione in corso conviene che tuo padre continui a pagare fino alla chiusura dei lavori. Con il trasferimento della proprietà viene trasferito automaticamente anche il diritto alla detrazione a te come nuovo proprietario (salvo che l’atto di compravendita non preveda diversamente). Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
I lavori di ristrutturazione iniziano dopo il rogito. Non sono ancora iniziati.
Posso eventualmente far fare i bonifici a lui e usufruire io della detrazione?
Pur essendo il venditore?
No. tuo padre non avrà titolo dopo la vendita. GP
La detrazione irpef relativa ad una ristrutturazione di 2 bagni in toto può essere richiesta da mio figlio pur residente x conto suo pagando a mezzo suo bonifico e con relative fatture intestate a lui? gr
Gentile Domenico, tuo figlio non è un familiare convivente. Può detrarre solo se ha il “titolo”, ovvero: proprietà, nuda proprietà o usufrutto. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi
siamo marito e moglie pensionati comproprietari di prima casa . Le spese che verranno sostenute per sostituzione caldaia (con agevolazione fiscale) la fattura relativa deve essere intestata a unica persona che richiede detrazione fiscale (nel caso mia moglie che già richiede detrazioni per altre spese)? Il bonifico relativo al costo lavori può essere effettuato a nome dei due cointestatari del conto (io e mia moglie) o a nome di chi richiederà la detrazione fiscale?
Gentile Roberto, come puoi leggere entrambi avete diritto anche se il bonifico lo fa uno solo. Per coerenza, fattura e bonifico a nome di tua moglie che detrae. Un cordiale saluto Giuseppe Palombelli Ceo CasaNoi